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Sentenza

Sentenza n. 10236/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa istanza cautelare: - del provvedimento dell’Ambasciata di Italia a Islamabad acquisito al prot. n.2567 del 25/07/2023, notificato il 2.8.2023, con cui al ricorrente è stato negato il diniego di visto di soggiorno per motivi di studio; - di ogni atto presupposto e/o consequenziale e/o connesso;

Giustizia amministrativa202315579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Il testo non espone analiticamente i motivi originariamente dedotti, rinviando all'atto processuale. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio che, per il decorso dei termini di immatricolazione all'anno accademico 2023/2024, non sussisteva più un interesse concreto e attuale all'annullamento del diniego, essendo necessaria la presentazione di una nuova domanda e una nuova valutazione amministrativa, sulla base di un'istruttoria aggiornata. Il ricorrente non aveva inoltre formulato una specifica istanza di accertamento incidentale dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Il giudice ha comunque rilevato, ad abundantiam, l'infondatezza nel merito della doglianza concernente la dimostrazione di adeguati mezzi finanziari per il sostentamento e il soggiorno in Italia, considerando anche che il reddito del padre garante era destinato al mantenimento dell'intera famiglia residente in Pakistan.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il decorso dei termini per l'immatricolazione all'anno accademico cui si riferiva il visto ha fatto venir meno l'utilità concreta dell'eventuale annullamento del diniego, poiché l'interessato deve presentare una nuova domanda e l'Amministrazione deve rivalutare i presupposti sulla base di un'istruttoria aggiornata. Il giudice ha escluso che potesse mantenere l'interesse processuale un eventuale accertamento incidentale dell'illegittimità a fini risarcitori, in mancanza di una specifica istanza formulata nei termini e nelle forme previste dall'art. 73 c.p.a. e avendo il ricorrente chiesto soltanto l'annullamento. In via subordinata e ad abundantiam, ha ritenuto comunque infondata la censura relativa alla disponibilità di mezzi finanziari adeguati. La precedente domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 8350/2023. Le spese sono state compensate in ragione della definizione esclusivamente in rito.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    L'accertamento incidentale dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori non conserva l'interesse alla decisione di una domanda di annullamento divenuta improcedibile se la parte non ha formulato una specifica istanza in tal senso.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 73 c.p.a.

    L'istanza di accertamento incidentale dell'illegittimità ai fini risarcitori deve essere proposta nei termini e nelle forme processuali previste.

Massime di principio

  • Il decorso dei termini relativi all'anno accademico per il quale era stato richiesto un visto per studio determina la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento del diniego, quando l'eventuale riedizione del potere richieda comunque una nuova domanda e un'istruttoria aggiornata.
  • L'interesse a un eventuale accertamento incidentale dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori non può essere desunto d'ufficio dalla mera pendenza di una domanda di annullamento: occorre una specifica istanza della parte, proposta nei termini e nelle forme processuali previste.
  • Quando il giudizio è definito esclusivamente per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può esaminare le censure di merito soltanto ad abundantiam, senza che tale esame incida sulla pronuncia di improcedibilità.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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