Sentenza n. 2367/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) del decreto assegnazione cattedre 2025/2026, recante prot. n. -OMISSIS- del 4/10/2025, consegnato alla ricorrente in data 11/02/2026; b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026; c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto della minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (26 ore settimanali), previa valutazione delle sue concrete esigenze; - in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per la minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (26 ore settimanali);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di assegnazione delle cattedre per l'anno scolastico 2025/2026 e PEI della minore, nella parte relativa all'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno anziché della copertura integrale delle 26 ore di frequenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto di assegnazione delle cattedre e il PEI relativo all'anno scolastico 2025/2026, chiedendo l'accertamento del diritto della minore, affetta da disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e beneficiaria dell'indennità di accompagnamento, all'assegnazione di un insegnante di sostegno per tutte le 26 ore settimanali di frequenza scolastica. La censura si fondava sulla discrasia tra le concrete esigenze documentate nel PEI, che descriveva la necessità di costante supervisione e mediazione dell'adulto, e la limitazione del sostegno a 18 ore settimanali. In via cautelare era stata chiesta l'assegnazione provvisoria delle ore mancanti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile perché la ricorrente, con memoria del 6 aprile 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in applicazione del principio della domanda. Ha tuttavia regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il giudice ha rilevato che il PEI descriveva una situazione di estrema gravità e la necessità di una supervisione costante, ma indicava contraddittoriamente soltanto 18 ore di sostegno; inoltre, l'amministrazione, dopo la notifica del decreto cautelare monocratico del 24 febbraio 2026, aveva assegnato ulteriori 8 ore con decreto del 26 febbraio 2026, senza procedere al riesame del PEI ordinato dal giudice. Tali circostanze hanno evidenziato la probabile fondatezza della pretesa originaria e giustificato la condanna dell'amministrazione alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La minore era stata riconosciuta in situazione di disabilità grave, elemento rilevante per la valutazione del fabbisogno di sostegno scolastico.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
art. 56 c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento del decreto monocratico cautelare che aveva ordinato il riesame degli atti e del PEI.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare la minore e i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Quando gli atti scolastici descrivono una disabilità grave e attestano la necessità di supervisione e mediazione costanti, la quantificazione delle ore di sostegno deve essere coerente con il fabbisogno concretamente accertato; una motivazione o una quantificazione contraddittoria può evidenziare l'illegittimità dell'assegnazione.
- La sopravvenuta assegnazione, nelle more del giudizio, delle ore di sostegno richieste può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi l'improcedibilità del ricorso, se il ricorrente dichiara di non avere più interesse.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice amministrativo può applicare il criterio della soccombenza virtuale valutando la probabile fondatezza della domanda originaria e il comportamento processuale dell'amministrazione che abbia adottato la misura satisfattiva soltanto dopo l'instaurazione del giudizio e l'adozione di una misura cautelare.
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