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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03290/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risulta una riforma nel merito della qualificazione del fatto né del diniego delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Bologna del 11/04/2024. I fatti, per come emergono dal testo, attengono a una condotta contestata come tentata rapina, con la difesa che sosteneva la necessità di riqualificare il fatto in tentato furto e percosse, assumendo un travisamento delle risultanze probatorie e un difetto di unitarietà tra la sottrazione della merce e la successiva violenza. Con il secondo motivo il ricorrente censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato come mera rivalutazione del merito e comunque perché infondato in diritto alla luce del principio di unitarietà del fatto e dell'orientamento sulla rapina impropria; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio e già sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Per la configurabilità della rapina impropria non è necessaria la contestualità temporale tra sottrazione e violenza/minaccia; è sufficiente che tra le due attività vi sia un intervallo tale da non spezzare l'unitarietà dell'azione finalizzata a mantenere il possesso della cosa sottratta o ad assicurare l'impunità.

  • art. 62-bis c.p.

    circostanze attenuanti generiche

    Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile solo se privo di motivazione sufficiente o illogica; nel caso esaminato la motivazione è stata ritenuta adeguata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa lettura degli elementi fattuali.
  • La qualificazione del fatto come rapina impropria non richiede una perfetta simultaneità tra la sottrazione della cosa e l'uso della violenza o della minaccia, purché la sequenza sia unitaria e funzionale a conservare il possesso del bene o a garantirsi l'impunità.
  • La scomposizione artificiosa di una condotta unitaria in più reati meno gravi non è ammessa quando la dinamica complessiva del fatto mostra un unico disegno criminoso esecutivo.
  • Le doglianze contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili se si risolvono in una richiesta di rivalutazione del trattamento sanzionatorio in assenza di vizi logici o giuridici della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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