Cassazione Penale, Sentenza n. 16462/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che non sussistesse la condizione prescritta per il reato di oltraggio (la presenza di almeno due persone diverse dal pubblico ufficiale) e che la Corte di appello avesse errato nel ritenere integrato il reato sulla base della contigua presenza di numerosi detenuti che avrebbero potuto ascoltare le frasi contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui l'oltraggio al pubblico ufficiale richiede la presenza di almeno due persone, escludendo chi assiste nello svolgimento delle proprie funzioni, e ha ritenuto che l'apparente genericità della motivazione della sentenza impugnata fosse superata dal richiamo espresso, nella sentenza di appello, alla motivazione di primo grado che aveva accertato la presenza di più persone nei luoghi di transito e la durata della dinamica dei fatti. Pertanto la condanna (otto mesi di reclusione per i reati indicati) è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale; la decisione ribadisce che per questo reato l'offesa deve avvenire alla presenza di almeno due persone, esclusi coloro che assistono nello svolgimento delle loro funzioni
art. 341-bis cod. pen.
Norma tra i capi di imputazione contestati: nessuna interpretazione particolare desumibile oltre la sua semplice contestazione nel fatto
art. 635 cod. pen.
Norma tra i capi di imputazione contestati: nessuna interpretazione particolare emersa nel testo
Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021 (Leocata)
Giurisprudenza richiamata per affermare che per l'oltraggio l'offesa deve avvenire alla presenza di almeno due persone e che non si computano coloro che assistono nello svolgimento delle loro funzioni
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. con mod. in legge 176/2020) e successive proroghe
Normativa sul procedimento scritto: il ricorso è stato trattato con procedura scritta ai sensi delle disposizioni emergenziali e delle proroghe applicabili
Massime di principio
- Per l'oltraggio a pubblico ufficiale è necessario che l'offesa sia percepibile alla presenza di almeno due persone diverse dal pubblico ufficiale; non vanno computati i soggetti che assistono nello svolgimento delle loro funzioni.
- Una sentenza d'appello può ritenersi sufficientemente motivata anche richiamando e integrando espressamente la motivazione di primo grado; l'apparente genericità dell'appello può essere superata dal richiamo a fatti accertati in primo grado.
- La presenza di altri detenuti in aree di transito può essere idonea a integrare la "pubblicità" richiesta per l'oltraggio se il primo giudice accerta la loro contiguità e la durata degli eventi; pertanto, in casi analoghi, è importante contestare specificamente la sussistenza di quella presenza.
- In un ricorso simile la difesa dovrebbe provare concretamente che non vi era alcuna persona idonea a recepire l'offesa o che le persone presenti erano destinatari esclusivamente nell'esercizio delle funzioni istituzionali.
- Il rigetto del ricorso comporta generalmente la condanna alle spese processuali; è utile valutare anche l'eventuale intervento del pubblico ministero che può richiedere risultati diversi (es. annullamento con rinvio).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16304/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16306/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16307/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16309/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16310/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16311/2023 del 18/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →