Cassazione Penale, Ordinanza n. 02567/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano. In conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero. La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale. Nel ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 51-ter della legge sull'ordinamento penitenziario e un vizio di motivazione, sostenendo che il comportamento tenuto non sarebbe stato incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa e che la revoca non avrebbe dovuto operare con effetti ex tunc. Il provvedimento di revoca si fondava, secondo il Tribunale, sul fatto che la condannata era stata sorpresa insieme ad altre donne all'interno dell'abitazione della vicina di casa, dopo esservi entrata forzando la porta d'ingresso, senza fornire spiegazioni sulla propria presenza. Il Tribunale ha ritenuto che tale condotta fosse indice di mancata fattiva partecipazione all'opera di rieducazione e, per la sua gravità e specificità rispetto al reato in espiazione, giustificasse la revoca della misura anche con effetto retroattivo. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e, in ogni caso, non deducibili in sede di legittimità perché attinenti a profili di fatto e aspecifiche.
Norme richiamate
art. 51-ter L. 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato dalla difesa come norma violata in relazione alla revoca della misura alternativa; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità e la manifesta infondatezza delle censure.
art. 616 c.p.p.
Usato come base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in mere doglianze di fatto contro la valutazione compiuta dal giudice di sorveglianza sulla compatibilità del comportamento del condannato con la prosecuzione della misura alternativa.
- La revoca dell'affidamento in prova può essere confermata quando il giudice di sorveglianza valorizzi una condotta concreta ritenuta sintomatica della mancata adesione al percorso rieducativo e della gravità del nuovo episodio, anche in relazione alla specificità del fatto rispetto al titolo in espiazione.
- Le doglianze che non confrontino in modo puntuale la motivazione del provvedimento impugnato sono aspecifiche e, come tali, inammissibili in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esoneri, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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