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Sentenza

Sentenza n. 104/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione, - della determina del Servizio SUAP della Provincia di Grosseto n. 1545 del 21.10.2025 con la quale è stata rigettata l'istanza presentata da Inwit, ai sensi dell'art. 44 del d.lvo n. 259/03 e s.m., per ottenere l'autorizzazione alla installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche sul territorio del Comune di Scarlino in via Belvedere snc, in area distinta al catasto al foglio 47, particella n. 203 (nome impianto INWIT PNRR-NIN3858-SCARLINO; codice sito I235GR); - degli allegati verbali delle riunioni della conferenza di servizi sincrona tenutesi il 22.7.2025 e il 25.9.2025, ivi compresi i pareri negativi espressi in quella sede, ai sensi del d.lvo n. 42/2004, dal rappresentante del Comune di Scarlino e della Soprintendenza PNRR - nonché della proposta motivata di conclusione del procedimento adottata dal responsabile SUAP il 6.10.2025; - del parere negativo della Soprintendenza PNRR del 30.6.2025 prot. n. 18812-P, ritenuto non superabile all'esito della conferenza di servizi sincrona, nonché del correlato contributo istruttorio della SABAP del 20.6.2025 prot. n. 16713-P; - della nota del 17.6.2025, recante il preavviso di diniego; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compreso, laddove occorrer possa, il non conosciuto parere paesaggistico negativo adottato dalla Commissione Comunale del Paesaggio.

Giustizia amministrativa202503707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base 5G in area boscata sottoposta a vincolo paesaggistico, unitamente ai pareri paesaggistici negativi e agli atti della conferenza di servizi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal SUAP provinciale a conclusione del procedimento di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, contestando i pareri negativi della Soprintendenza Speciale PNRR, della Soprintendenza territoriale e della Commissione comunale per il paesaggio. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 43 e seguenti del Codice delle comunicazioni elettroniche e delle prescrizioni del PIT-PPR toscano, nonché difetto di istruttoria, motivazione apparente e insufficiente, travisamento delle caratteristiche dell’area e mancato bilanciamento tra tutela paesaggistica e interesse pubblico alla realizzazione della rete 5G. In particolare, ha sostenuto che il vincolo relativo all’area boscata non comportasse un divieto assoluto di edificazione o di installazione di impianti di telecomunicazione; che le amministrazioni non avessero valutato concretamente le caratteristiche del sito, la natura dell’impianto quale opera di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, le misure di mitigazione proposte e la possibilità di prescrivere modifiche progettuali; e che il dissenso paesaggistico fosse stato espresso in termini generici, senza un effettivo dissenso costruttivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego e gli atti presupposti nei limiti indicati in motivazione, ritenendo assorbente la censura di difetto di istruttoria e motivazione. I pareri paesaggistici, pur richiamando le prescrizioni dell’elaborato 8/b del PIT-PPR e descrivendo l’impatto visivo e paesaggistico del palo, della viabilità, dell’area recintata e del muro di contenimento, non hanno considerato che il vincolo sulle aree boscate non configurava un divieto assoluto di edificazione né di installazione di impianti di telecomunicazione. Le amministrazioni non hanno inoltre adeguatamente ponderato la natura dell’impianto quale opera di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità ai sensi dell’art. 90, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, né l’interesse pubblico alla capillare copertura 5G, in relazione alla tutela paesaggistica. È stata ritenuta carente anche la valutazione delle misure di mitigazione proposte: i pareri non spiegavano concretamente perché tali misure non fossero riconducibili alle soluzioni formali, alle finiture e alle cromie compatibili previste dal PIT-PPR, né indicavano prescrizioni o modifiche progettuali idonee a superare il dissenso. Il giudice ha quindi ritenuto illegittimo un diniego fondato su valutazioni generiche e meramente apodittiche, nonché privo di un dissenso costruttivo. Le spese sono state poste a carico delle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica, in solido, e del Comune di Scarlino; sono state compensate nei confronti della Provincia di Grosseto e delle altre amministrazioni statali evocate in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    Disciplina il procedimento autorizzatorio per l’installazione di impianti di comunicazioni elettroniche, con conferenza di servizi.

  • art. 90, comma 1, d.lgs. n. 259/2003

    Qualifica gli impianti di comunicazione elettronica come opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità.

  • art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004

    Individua la tutela paesaggistica ex lege delle aree coperte da boschi e foreste interessate dall’intervento.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Rileva per il procedimento di autorizzazione paesaggistica e per la valutazione della compatibilità dell’intervento con il vincolo.

  • art. 29 d.l. n. 77/2021, convertito

    Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.

    Attribuisce alla Soprintendenza Speciale PNRR le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi PNRR, con adozione del provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze territoriali.

  • art. 14-bis l. n. 241/1990

    È richiamato per il requisito di congrua motivazione e di dissenso costruttivo nell’ambito della conferenza di servizi asincrona.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento per il richiamo a un precedente giurisprudenziale rilevante.

Massime di principio

  • Il parere paesaggistico negativo relativo a un impianto di telecomunicazioni ubicato in area boscata è illegittimo se si limita a richiamare genericamente le prescrizioni del piano paesaggistico senza verificare concretamente il contenuto del vincolo e senza dimostrare che l’intervento determini un’alterazione incompatibile con i valori paesaggistici tutelati.
  • Nel valutare l’installazione di una stazione radio base, l’amministrazione paesaggistica deve considerare la qualificazione dell’impianto come opera di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità e ponderare tale interesse con l’interesse alla tutela del paesaggio e alla realizzazione della copertura del territorio con le reti di comunicazione elettronica.
  • Un diniego paesaggistico deve esaminare specificamente le misure di mitigazione proposte dal richiedente e spiegare perché esse non siano idonee a rendere l’intervento compatibile con il contesto; non è sufficiente affermare in modo apodittico che l’opera è estranea, impattante o visibile.
  • Nell’ambito della conferenza di servizi, il dissenso dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica deve essere motivato e costruttivo: deve indicare le prescrizioni, gli accorgimenti tecnici o le modifiche progettuali utili a superare le criticità, quando ciò sia possibile, e non può ridursi a una dichiarazione generica di incompatibilità.
  • La mera visibilità dell’impianto o la sua fuoriuscita dal profilo della vegetazione non costituiscono, da sole, ragioni sufficienti per il diniego paesaggistico; occorre una valutazione effettiva dell’impatto, delle opere di mitigazione e, ove rilevante, delle possibili alternative progettuali o localizzative.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaVincoli e piani paesaggisticiTelecomunicazioni e impianti radioConferenza di servizi
RamiBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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