Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS-, in forza del quale il Ministero della Difesa ha conferito al ricorrente la qualifica della “Carica Speciale” ai sensi dell'art. 1325 bis, d.lgs. n. 66/2010; di tutti i provvedimenti preparatori, conseguenti, connessi e collegati, ivi compreso il verbale n. -OMISSIS- della Commissione di Valutazione e Avanzamento dell'Arma dei Carabinieri.

Giustizia amministrativa202100164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di attribuzione della qualifica di "Luogotenente carica speciale" nell'aliquota straordinaria del 1° gennaio 2020, connesso al verbale della Commissione di Valutazione e Avanzamento dell'Arma dei Carabinieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, promosso al grado di Luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2018 e incluso nell'aliquota straordinaria prevista dall'art. 2253-ter, comma 4-bis, d.lgs. n. 66/2010, ha impugnato il provvedimento con cui gli è stata negata la qualifica di carica speciale per il mancato possesso del requisito previsto dall'art. 1325-bis, comma 1, lett. c), consistente nell'avere conseguito nel triennio precedente la qualifica di almeno "eccellente" o un giudizio equivalente. Con il primo motivo ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto interpretare la disciplina in conformità all'art. 3 Cost., considerando equivalenti, ai fini dell'avanzamento, tutte le qualifiche indicative dell'assenza di demerito, compresa quella di "superiore alla media". In subordine ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 2253-ter, comma 4-ter, d.lgs. n. 66/2010, ove interpretato nel senso di imporre agli appartenenti all'aliquota straordinaria del 2020 la verifica di tutti i requisiti dell'art. 1325-bis, compreso quello della qualifica triennale di almeno "eccellente". Ha denunciato la violazione dell'art. 3 Cost. e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, assumendo l'ingiustificata disparità rispetto al personale interessato dall'aliquota straordinaria disciplinata dal comma 1 dell'art. 2253-ter, per il quale era richiesta soltanto l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 1051. Ha inoltre chiesto una condanna generica dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 278 c.p.c. per il ritardo di un anno nell'avanzamento e il conseguente pregiudizio retributivo e previdenziale.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che la disciplina delle aliquote straordinarie e dell'attribuzione della carica speciale è derogatoria rispetto alle regole generali e, quindi, di stretta interpretazione. L'art. 2253-ter, comma 4-ter, stabilisce espressamente che ai luogotenenti inclusi nell'aliquota straordinaria del comma 4-bis la qualifica è attribuita previa verifica del possesso dei requisiti dell'art. 1325-bis; tra questi rientra quello della qualifica di almeno "eccellente" nel triennio precedente. L'interpretazione prospettata dal ricorrente, volta a equiparare qualifiche diverse, non è compatibile con l'inequivoco dato letterale e introdurrebbe un regime diverso da quello previsto per l'aliquota del 2020. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità. Le due discipline, pur riferendosi entrambe ad aliquote straordinarie, perseguono finalità differenti: l'aliquota prevista dal comma 1 dell'art. 2253-ter era funzionale ad accompagnare la riforma dei ruoli e delle carriere del 2017, valorizzando le anzianità pregresse ed evitando pregiudizi derivanti dal nuovo sistema; l'aliquota del 2020 mirava invece a riequilibrare gli effetti delle prime applicazioni del nuovo sistema, contenere i disallineamenti nei flussi di carriera e la spesa. La differenza di trattamento è pertanto giustificata da esigenze normative e temporali diverse e non risulta arbitraria o incoerente. Il ricorso è stato definitivamente respinto; la domanda di condanna generica non è stata accolta. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1325-bis d.lgs. n. 66/2010

    La qualifica di carica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai luogotenenti che: a) hanno maturato 4 anni di anzianità di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "eccellente" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero"; d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo».

    La disposizione individua i requisiti ordinari per l'attribuzione della qualifica di carica speciale; per l'aliquota straordinaria del 2020 deve essere verificato anche il requisito della qualifica di almeno "eccellente" nel triennio precedente.

  • art. 2253-ter, comma 1, d.lgs. n. 66/2010

    Al personale iscritto in ruolo con il grado di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253-bis, comma 1, che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 1325-bis, comma 1 lettera a), è attribuita la qualifica di carica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.

    La disciplina transitoria collegata alla riforma dei ruoli del 2017 prevedeva un regime differenziato, fondato sulla valorizzazione delle anzianità pregresse e sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 1051.

  • art. 2253-ter, comma 4-bis, d.lgs. n. 66/2010

    alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di carica speciale è formata un'aliquota straordinaria nella quale sono inclusi: a) i luogotenenti con anzianità 2017, che rivestivano il grado di maresciallo maggiore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009; b) i luogotenenti con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018; c) i luogotenenti con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.

    La norma individua il personale incluso nell'aliquota straordinaria del 1° gennaio 2020, istituita per assicurare l'armonico sviluppo del ruolo.

  • art. 2253-ter, comma 4-ter, d.lgs. n. 66/2010

    Ai luogotenenti inclusi nell'aliquota straordinaria di cui al comma 4-bis è attribuita la qualifica di carica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1325-bis, prendendo posto in ruolo dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.

    Per l'aliquota straordinaria del 2020 l'attribuzione della qualifica è subordinata alla verifica di tutti i requisiti dell'art. 1325-bis, incluso quello relativo alla qualifica caratteristica di almeno "eccellente" nel triennio precedente.

  • art. 3 Cost.

    Il diverso trattamento tra le aliquote straordinarie non viola il principio di uguaglianza quando è giustificato da finalità normative, situazioni temporali ed esigenze organizzative differenti e non risulta arbitrario o incoerente.

  • art. 1051 d.lgs. n. 66/2010

    Il richiamo alla disposizione individua condizioni ostative alla progressione, tra cui, secondo la ricostruzione della sentenza, il rinvio a giudizio, provvedimenti disciplinari e sospensioni.

  • art. 278 c.p.c.

    Il ricorrente ha invocato la condanna generica dell'Amministrazione per il pregiudizio derivante dal ritardo nell'avanzamento, ma la domanda non è stata accolta a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le disposizioni che disciplinano aliquote straordinarie e deroghe ai requisiti ordinari di avanzamento del personale militare hanno natura eccezionale e sono soggette a stretta interpretazione; non possono essere estese oltre il loro inequivoco tenore letterale.
  • Quando la disciplina transitoria stabilisce che l'attribuzione di una qualifica deve avvenire previa verifica dei requisiti previsti dalla disciplina ordinaria, devono essere verificati tutti tali requisiti, compreso quello relativo alla valutazione caratteristica, salvo un'espressa deroga normativa.
  • La diversa disciplina applicabile a differenti aliquote straordinarie non viola il principio di uguaglianza se le aliquote sono state introdotte in momenti diversi e perseguono finalità non coincidenti, quali la valorizzazione delle anzianità pregresse da un lato e il riequilibrio degli effetti del nuovo sistema e il contenimento della spesa dall'altro.
  • Una questione di legittimità costituzionale fondata sulla disparità di trattamento è priva di non manifesta infondatezza quando la differenza normativa è coerentemente collegata a differenti situazioni transitorie e a finalità organizzative esplicitamente riconoscibili.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiQuestione di legittimità costituzionalePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.