Sentenza n. 15253/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G17623 del 13/12/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 104 del 20/12/2022, recante la definizione dei saldi spettanti per l'anno 2021 alle strutture private accreditate per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero; - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G17148 del 6/12/2022, non ancora pubblicata ma citata nella n. G17623/2022, recante la definizione della remunerazione per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero; - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G14656 del 26/10/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 93 del 10/11/2022, recante la definizione del livello di finanziamento per l'anno 2021 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva; - delle Determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G00083/2022 e n. G08567/2022, recanti la definizione dei livelli massimi di finanziamento per l'anno 2020 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva, nonché del DCA n. 498/2019, recante il criterio del valore standard medio per la definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali; - ove necessario, della D.G.R. n. 339/2021 recante la definizione dei livelli massimi di finanziamento 2021 per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria e disciplina delle relative regole di finanziamento, remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Virginia Bracelli S.p.A. il 21/4/2023: per l'annullamento - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G17623 del 13/12/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 104 del 20/12/2022, recante la definizione dei saldi spettanti per l'anno 2021 alle strutture private accreditate per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero; - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G17148 del 6/12/2022, non ancora pubblicata ma citata nella n. G17623/2022, recante la definizione della remunerazione per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero; - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G14656 del 26/10/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 93 del 10/11/2022, recante la definizione del livello di finanziamento per l'anno 2021 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva; - delle Determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G00083/2022 e n. G08567/2022, recanti la definizione dei livelli massimi di finanziamento per l'anno 2020 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva, nonché del DCA n. 498/2019, recante il criterio del valore standard medio per la definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali; - ove necessario, della D.G.R. n. 339/2021 recante la definizione dei livelli massimi di finanziamento 2021 per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria e disciplina delle relative regole di finanziamento, remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati; nonché, con il presente atto, per l'annullamento - ove necessario, delle determinazioni di cui alla nota del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. 145878 dell'8/02/2023, recante riscontro alle criticità e richieste rappresentate dalla ricorrente rispetto al livello massimo di finanziamento per l'anno 2021 della funzione assistenziale di pronto soccorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Virginia Bracelli S.p.A. il 9/5/2023: per l'annullamento, con i presenti (secondi) motivi aggiunti: - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G17148 del 6/12/2022, non pubblicata, trasmessa dall'Associazione ARIS il 23/02/2023, recante la definizione della remunerazione per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero ed il dettaglio dei dati impiegati dall'Amministrazione; - ove necessario, delle determinazioni di cui alla nota del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. 299490 del 17/03/2023, recante riscontro alle criticità e richieste rappresentate dalla ricorrente rispetto ai dati di attività sottesi al finanziamento per l'anno 2021 delle funzione assistenziali di pronto soccorso e terapia intensiva; - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G02725 del 28/02/2022, recante la definizione del valore della produzione riconoscibile, tra l'altro, per l'attività di Osservazione Breve Intensiva erogata dalle strutture private accreditate nell'anno 2021, nella parte in cui omette di considerare e remunerare l'attività dell'ospedale ricorrente; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Virginia Bracelli S.p.A. il 4/7/2023: per l'annullamento con il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G17623 del 13/12/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 104 del 20/12/2022, recante la definizione dei saldi spettanti per l'anno 2021 alle strutture private accreditate per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero; - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G17148 del 6/12/2022, non ancora pubblicata ma citata nella n. G17623/2022, recante la definizione della remunerazione per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero; - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G14656 del 26/10/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 93 del 10/11/2022, recante la definizione del livello di finanziamento per l'anno 2021 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva; - delle Determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G00083/2022 e n. G08567/2022, recanti la definizione dei livelli massimi di finanziamento per l'anno 2020 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva, nonché del DCA n. 498/2019, recante il criterio del valore standard medio per la definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali; - ove necessario, della D.G.R. n. 339/2021 recante la definizione dei livelli massimi di finanziamento 2021 per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria e disciplina delle relative regole di finanziamento, remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati; con i primi motivi aggiunti: - ove necessario, delle determinazioni di cui alla nota del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. 145878 dell'8/02/2023, recante riscontro alle criticità e richieste rappresentate dalla ricorrente rispetto al livello massimo di finanziamento per l'anno 2021 della funzione assistenziale di pronto soccorso; con i secondi motivi aggiunti: - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G17148 del 6/12/2022, non pubblicata, trasmessa dall'Associazione ARIS il 23/02/2023, recante la definizione della remunerazione per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero ed il dettaglio dei dati impiegati dall'Amministrazione; - ove necessario, delle determinazioni di cui alla nota del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. 299490 del 17/03/2023, recante riscontro alle criticità e richieste rappresentate dalla ricorrente rispetto ai dati di attività sottesi al finanziamento per l'anno 2021 delle funzioni assistenziali di pronto soccorso e terapia intensiva; - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G02725 del 28/02/2022, recante la definizione del valore della produzione riconoscibile, tra l'altro, per l'attività di Osservazione Breve Intensiva erogata dalle strutture private accreditate nell'anno 2021, nella parte in cui omette di considerare e remunerare l'attività dell'ospedale ricorrente; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati; con i presenti (terzi) motivi aggiunti: - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G05391 del 20/04/2023, notificata il 26/04/2023, recante la ridefinizione del valore della produzione riconoscibile per gli anni 2020 e 2021 all'Ospedale Cristo Re per gli accessi in PS non seguiti da ricovero e per gli accessi in Osservazione Breve Intensiva (OBI); - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha esaminato nel merito le censure rivolte contro gli atti regionali. Ha rilevato che la rinuncia non era rituale, perché non risultava notificata alle controparti nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; ha tuttavia preso atto della sopravvenuta elisione dell'interesse alla decisione e ha dichiarato improcedibili il ricorso e tutti i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d'interesse. Spese compensate per giusti motivi.
Atto impugnato: Determinazioni regionali di definizione e ridefinizione dei livelli di finanziamento e della remunerazione per il 2020 e il 2021 delle funzioni di pronto soccorso e terapia intensiva, degli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero e dell'attività di Osservazione Breve Intensiva, nonché atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (regione e ASL)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società gestrice dell'Ospedale Cristo Re aveva impugnato, con il ricorso introduttivo e tre gruppi di motivi aggiunti, atti della Regione Lazio relativi ai saldi e ai livelli di finanziamento per il 2021 delle funzioni assistenziali ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva, alla remunerazione delle prestazioni ambulatoriali rese durante accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero e al riconoscimento dell'attività di Osservazione Breve Intensiva. Erano inoltre contestati gli atti relativi al 2020 e le determinazioni che avevano ridefinito il valore della produzione riconoscibile all'Ospedale Cristo Re per gli anni 2020 e 2021. Il testo non riporta il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti. Con atto depositato il 16 settembre 2026 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ai motivi aggiunti.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
Ritenuto, dunque, che al Collegio non resta che dar atto dell’elisione dell’interesse alla definizione della causa e, in ragione dell’irritualità della rinuncia (che non risulta notificata alla controparte nel rispetto del termine di cui all’art. 84, comma 3, comma proc. amm.), dichiarare il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse;
La rinuncia al ricorso deve essere notificata alla controparte nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; se la rinuncia è irrituale ma il ricorrente ha comunque perso interesse alla decisione, il giudice dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non produce gli effetti propri dell'estinzione quando è irrituale perché non notificata alla controparte nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; se risulta comunque venuto meno l'interesse alla decisione, il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
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