Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15445/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (4/1/2024) che aveva annullato la custodia cautelare rispetto ai due reati di estorsione (capi F e G) e l'aveva confermata solo per il reato associativo (capo A). Il ricorrente deduceva violazioni di norme di procedura e di diritto sostanziale (tra cui presunta contraddizione tra dispositivo e motivazione della sentenza della Corte di cassazione, vizio nella valutazione della gravità indiziaria per il reato associativo, esclusione del riscontro probatorio dato dal collaboratore Mantella e carenza delle esigenze cautelari e dell'attualità del pericolo di reiterazione).

La decisione

Il collegio ha rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile o manifestamente infondato. Ha ritenuto che, in caso di annullamento parziale con rinvio, il dispositivo va interpretato unitamente alla motivazione della Corte di cassazione, la quale aveva delimitato l'ambito del rinvio alla gravità indiziaria dei reati estorsivi e alle esigenze cautelari; perciò si è formato un giudicato cautelare o, più correttamente, una preclusione rispetto alla valutazione della gravità indiziaria per il reato associativo che impedisce al giudice del rinvio una nuova rivalutazione su quei punti già definiti. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione del Tribunale sulle esigenze cautelari (presunzione di adeguatezza della custodia in carcere discendente dalla gravità indiziaria e considerazione delle modalità di condotta e della pericolosità dell'indagato). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 623 cod.proc.pen.

    Citato dal ricorrente come norma violata; nel provvedimento la Corte richiama i limiti procedurali del giudice del rinvio ma non accoglie la censura, ritenendo inammissibile il motivo che invocava questa e altre disposizioni procedurali.

  • art. 627 cod.proc.pen.

    Richiamato dal ricorrente nella contestazione formale; la Corte nega rilevanza alla censura ritenendola infondata nel contesto dell'annullamento parziale con rinvio.

  • art. 416 bis cod.pen.

    La norma sostanziale sulla associazione di tipo mafioso è al centro della contestazione; la Corte conferma che la gravità indiziaria rispetto al reato associativo è stata valutata e trova preclusione dal giudicato cautelare formatosi, sicché la custodia per il reato associativo può essere mantenuta.

  • art. 125 cod.proc.pen.

    Richiamato dal ricorrente in ordine a profili procedurali/evidenziativi; il collegio non accoglie la censura, ritenendo che il ricorrente non possa rimettere in discussione punti già devoluti e respinti dalla sentenza rescindente.

  • art. 192 cod.proc.pen.

    Invocato nella contestazione difensiva; la Corte considera la questione preclusa dalla sentenza di cassazione e non trattabile nel ricorso oggetto della decisione.

  • art. 274 cod.proc.pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente motivato sulle esigenze cautelari richiamando elementi concreti.

  • art. 275 cod.proc.pen.

    La Corte utilizza il principio secondo cui, in presenza di gravità indiziaria per reati particolarmente gravi (come l'associazione mafiosa), sussiste una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare, purché il giudice fornisca motivazione sui profili di attualità e concretezza del pericolo.

  • art. 624 cod.p.p.

    Norma richiamata in tema di annullamento con rinvio: la Corte sottolinea che il dispositivo non può essere letto disgiuntamente dalla motivazione e che quest'ultima delimita l'ambito del 'devolutum' al giudice del rinvio.

  • art. 94 comma 1 ter disp.att.

    Norma tecnica richiamata per gli adempimenti di cancelleria in caso di rigetto del ricorso; la Corte ordina l'inoltro degli atti per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • In caso di annullamento parziale con rinvio, il giudice del rinvio è vincolato non solo al dispositivo ma alla motivazione della Corte di cassazione: la motivazione delimita l'ambito dell'attività che gli è demandata (devolutum).
  • Se la Corte di cassazione ha già ritenuto infondati o inammissibili certi profili (formando dunque una preclusione), il giudice del rinvio non può riaprire la valutazione su quegli stessi punti.
  • La dichiarazione di gravità indiziaria operata dalla Corte superiore può determinare una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare; tuttavia il giudice deve comunque motivare sulle esigenze cautelari, in particolare sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.
  • Le censure generiche o che ripropongono questioni già decise dalla Corte di cassazione sono inammissibili o manifestamente infondate e difficilmente superano il filtro del riesame.
  • Quando si contesta la portata probatoria di dichiarazioni di collaboratori o di singoli elementi, è necessario che il ricorrente specifichi argomentazioni nuove e concrete: la mera riproposizione di critiche già valutate dalla Cassazione non è sufficiente.
  • La distanza temporale tra i fatti e la decisione cautelare richiede al giudice un maggiore sforzo motivazionale sulla attualità del pericolo; se il giudice fornisce elementi concreti sulle modalità di condotta e sulla pericolosità dell'indagato, tali elementi possono giustificare la misura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.