Cassazione Civile, Ordinanza n. 00187/2026 del 03/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società per il credito derivante dall’attività di assistenza legale svolta in suo favore in 34 giudizi. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva parzialmente accolto la domanda, ammettendo il credito per un importo maggiore rispetto a quello inizialmente riconosciuto, di cui una parte in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. In cassazione erano stati proposti un ricorso principale del creditore e un ricorso incidentale del fallimento; prima della decisione entrambe le parti hanno depositato rinuncia ai rispettivi ricorsi, dando atto di una transazione intervenuta tra loro.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso incidentale e della successiva rinuncia al ricorso principale, entrambe collegate a una transazione intervenuta tra le parti, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre escluso ogni pronuncia sulle spese e ha negato l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, ritenendo che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applichi in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 2751-bis n. 2 c.c.
"privilegio ex art. 2751-bis n. 2, cod. civ."
È richiamato come base del privilegio riconosciuto a parte del credito professionale dell'avvocato insinuato al passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
Cass. n. 34025/2023
Richiamata a sostegno del principio per cui il raddoppio del contributo unificato non opera in caso di rinuncia al ricorso.
Cass. n. 23175/2015
Richiamata a sostegno del principio per cui il raddoppio del contributo unificato non opera in caso di rinuncia al ricorso.
Cass. n. 13636/2015
Richiamata a sostegno del principio per cui il raddoppio del contributo unificato non opera in caso di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove intervenuta validamente, comporta l’estinzione del giudizio senza decisione sul merito delle censure.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non vi è luogo a pronuncia sulle spese, se il provvedimento non disponga diversamente secondo le regole applicabili al caso concreto.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma è eccezionale e si riferisce solo ai casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Le disposizioni processuali che introducono un onere aggiuntivo di natura lato sensu sanzionatoria sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione estensiva o analogica.
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