Cassazione Penale, Sentenza n. 24174/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. davanti al G.I.P. di Castrovillari. All'imputato è stata applicata la pena di euro 700 di ammenda per una contravvenzione in materia di armi, ex art. 4 della legge n. 110 del 1975, con attenuanti generiche e con concessione della sospensione condizionale ex art. 163 c.p. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge processuale per inosservanza dell'art. 444, comma 2, c.p.p., travisamento della volontà delle parti e mancanza di correlazione tra richiesta e pronuncia. In particolare ha sostenuto che, nell'atto di opposizione a decreto penale di condanna, aveva chiesto il patteggiamento per la medesima pena di euro 700 di ammenda, ma aveva espressamente precisato che la richiesta era formulata "senza sospensione condizionale della pena". Nonostante ciò, il giudice aveva accolto il patteggiamento concedendo d'ufficio la sospensione, richiamando in motivazione una pretesa richiesta difensiva sul punto. Il ricorso contesta quindi la legittimità della concessione del beneficio in assenza di accordo o devoluzione specifica da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha verificato direttamente gli atti, trattandosi di error in procedendo, e ha accertato che l'imputato aveva effettivamente richiesto il patteggiamento senza sospensione condizionale della pena. Ha quindi affermato che, nel patteggiamento, la sospensione condizionale può essere concessa solo se costituisce parte integrante dell'accordo oppure se la questione sia stata espressamente e specificamente devoluta al giudice da entrambe le parti. Poiché nel caso concreto il G.I.P. aveva attribuito il beneficio nonostante la chiara esclusione voluta dall'imputato, la sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente alla concessione della sospensione condizionale ex art. 163 c.p., con comunicazione al Procuratore della Repubblica competente per l'esecuzione.
Norme richiamate
nel patteggiamento il giudice non può pronunciare al di fuori dei limiti dell'accordo e della richiesta delle parti; il beneficio della sospensione non può essere concesso d'ufficio se non compreso nell'intesa o devoluto specificamente al giudice
la sospensione condizionale della pena è un beneficio che, nel rito applicativo della pena su richiesta, può essere disposto solo se richiesto o concordato dalle parti
art. 110 l. 28 aprile 1975 n. 110
norma incriminatrice della contravvenzione oggetto del patteggiamento
rito del patteggiamento applicato nel caso concreto
beneficio della sospensione condizionale della pena oggetto del ricorso
art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato come parametro processuale che vincola il giudice al contenuto dell'accordo
Massime di principio
- Nel patteggiamento la decisione del giudice deve restare entro i confini dell'accordo tra le parti: non è consentito integrare d'ufficio il contenuto negoziale con un beneficio non richiesto o espressamente escluso.
- La sospensione condizionale della pena, nel rito di cui all'art. 444 c.p.p., è concedibile solo se fa parte integrante dell'accordo oppure se la relativa questione è stata specificamente devoluta al giudice da entrambe le parti; in difetto, la concessione è illegittima.
- Se dagli atti risulta che l'imputato ha chiesto il patteggiamento escludendo espressamente la sospensione condizionale, il giudice non può attribuire comunque il beneficio, perché ciò viola il principio dispositivo e la prevedibilità della decisione propria del rito.
- In presenza di deduzione di error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti per verificare il reale contenuto della richiesta e dell'accordo negoziale.
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