Sentenza del 05/10/2021 n. 26877 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune impugnava la pronuncia della CTR che aveva escluso l'applicazione delle sanzioni ICI per omessa dichiarazione e omesso accatastamento degli impianti eolici per gli anni 2005-2009; in cassazione il Comune ha dedotto, tra l'altro, nullità per mancata e insufficiente motivazione della CTR in ordine alle ragioni che avrebbero giustificato l'esclusione delle sanzioni (presunta 'incertezza normativa' sulla classificazione catastale e sulla base imponibile degli impianti eolici).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (mancata motivazione) e ha cassato la decisione impugnata; decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. comma 2, la Corte ha rigettato l'opposizione della società riguardo alle sanzioni, ritenendo che non sussistesse una situazione di oggettiva incertezza normativa a partire dal 2006 (e per il 2005 già risolta dalla novella normativa del 2005). La Cassazione ha richiamato precedenti propri che escludono l'incertezza sulla classificazione e ha osservato che incertezze sul classamento non giustificano l'omesso accatastamento o la mancata dichiarazione ICI. Spese di giudizio dei gradi di merito compensate; spese di legittimità a carico della società, liquidate in Euro 18.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 10
Prevede esenzione dalla responsabilità amministrativa tributaria in caso di oggettiva incertezza normativa; la Corte ricorda però che l'incertezza deve essere effettiva e adeguatamente motivata dal giudice, condizione che qui non sussisteva.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
Richiamato in tema di effetti dell'incertezza normativa e dell'onere del giudice nell'accertarne la ragionevolezza; la Corte sottolinea che la CTR non ha motivato adeguatamente tale incertezza.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 1
Norma contestata nella causa (riguardo a classificazione/assoggettabilità), ma la Corte non ha esaminato i motivi correlati dopo aver accolto il primo motivo di cassazione.
D.L. 31 maggio 2005, n. 44, art. 1‑quinquies (convertito con L. n. 88/2005)
"Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4 ... limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse ..."
La novella ha chiarito che elementi strutturalmente connessi ai complessi industriali (es. impianti eolici) concorrono alla rendita catastale: per la Corte ciò ha reso pacifica la soluzione della controversia già dal 2005/2006, escludendo l'oggettiva incertezza invocata.
Circolari Agenzia del Territorio (Agenzia delle Entrate) n. 4 del 16/05/2006, n. 4 del 13/04/2007 e n. 14 del 22/11/2007
Le circolari hanno fornito la posizione amministrativa sull'accatastamento e classificazione delle pale eoliche a partire dal 2006; la Corte le ritiene rilevanti per escludere l'incertezza normativa dal 2006 in poi.
Giurisprudenza richiamata (esempi): Cass. Sez. 5, n. 4031/2012; n. 1978/2015; n. 19334/2019; n. 14042/2020; n. 15172/2020
Sez. 5, n. 4031 del 14 marzo 2012; Sez. 5, n. 1978 del 4 febbraio 2015; Sez. 5, n. 19334 del 2019; Sez. 5, n. 14042 del 2020; Sez. 5, n. 15172 del 2020
La Corte fa leva su precedenti di legittimità che, soprattutto dopo il 2012 e con conferme successive, escludono la qualificazione della materia come affetta da oggettiva incertezza normativa in ordine all'accatastamento delle pale eoliche; la sentenza 2015 riconosceva che la questione fu nuova negli anni 2001-2005 ma sottolineava gli interventi amministrativi del 2006/2007.
Massime di principio
- L'esenzione dalle sanzioni per 'oggettiva incertezza normativa' richiede una effettiva e motivata valutazione da parte del giudice: l'appellante deve trovare nel decisum motivazioni puntuali che giustifichino l'incertezza; la semplice affermazione generica non è sufficiente.
- Chiarimenti normativi o amministrativi intervenuti (es. disposizioni legislative interpretative e circolari) depongono contro l'esistenza di un'incertezza normativa per i periodi successivi al loro intervento; il contribuente non può invocare incertezza retroattiva una volta che la materia è stata chiarita.
- Dubbi sul corretto classificamento catastale non giustificano in sé l'omesso accatastamento o la mancata dichiarazione ai fini ICI: l'omissione materiale della dichiarazione/accatastamento è sanzionabile a prescindere da questioni di classamento che possono essere impugnate separatamente.
- La giurisprudenza di legittimità consolidata è determinante: se la Corte di Cassazione ha già escluso l'oggettiva incertezza su una questione, il contribuente difficilmente potrà fondatamente invocarla per evitare sanzioni negli anni coperti da quella giurisprudenza.
- In sede di impugnazione è strategico per il contribuente documentare non solo l'ambiguità normativa, ma anche la mancanza di precedenti, l'assenza di interpretazioni amministrative e la ragionevole incertezza che avrebbe impedito l'adempimento; altrimenti il rischio sanzionatorio permane.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 ott 2021Sentenza del 05/10/2021 n. 535 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 5 ott 2021Sentenza del 05/10/2021 n. 666 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 ott 2021Sentenza del 05/10/2021 n. 669 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 ott 2021Sentenza del 05/10/2021 n. 670 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 ott 2021Sentenza del 05/10/2021 n. 672 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 ott 2021Sentenza del 05/10/2021 n. 674 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →