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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29018/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio promosso dalla società correntista per ottenere l’accertamento e la ripetizione di somme asseritamente addebitate in modo indebito sul conto corrente, a seguito della declaratoria di nullità di alcune clausole contrattuali relative a interessi, capitalizzazione trimestrale e altri addebiti. In primo grado, sulla base della consulenza tecnica contabile, il Tribunale aveva riconosciuto solo una parte delle somme richieste. La società aveva quindi proposto appello, poi respinto dalla Corte territoriale. Successivamente aveva chiesto la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. della sentenza d’appello, sostenendo che il giudice avesse errato nel percepire un fatto decisivo e non controverso: in particolare, l’omessa considerazione di un versamento effettuato dalla correntista per estinguere le apparenti passività del conto, versamento che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto incidere sulla rideterminazione del saldo e condurre a una diversa quantificazione delle somme ripetibili. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo erroneamente che il fatto dedotto fosse controverso e già esaminato nel giudizio di merito, mentre si sarebbe trattato di una svista percettiva su un dato emergente dagli atti e non oggetto di contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul rilievo che l’errore dedotto non era revocatorio perché investiva un punto controverso sul quale la sentenza revocanda aveva già pronunciato. Ha inoltre osservato che il ricorso era aspecifico e carente di autosufficienza, non essendo stati indicati in modo adeguato gli elementi documentali necessari a dimostrare la natura non controversa del fatto, né essendo state depositate le principali fonti processuali richiamate. La Corte ha anche evidenziato che non è configurabile un ricorso per cassazione che, sotto le spoglie della violazione dell’art. 395 c.p.c., miri in sostanza a contestare l’esclusione dell’errore revocatorio da parte del giudice della revocazione, così aggirando il sistema delle impugnazioni. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio presuppone una falsa percezione di un fatto decisivo risultante dagli atti, ma non è configurabile quando il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e di conseguente decisione del giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge in cassazione non può essere utilizzata per contestare, in realtà, l’apprezzamento di merito compiuto dal giudice sulla sussistenza dei presupposti della revocazione.

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, indicando compiutamente i fatti, le ragioni della censura e gli atti/documenti rilevanti.

  • art. 403 c.p.c.

    La sentenza resa nel giudizio di revocazione è impugnabile solo con i mezzi originariamente previsti per la sentenza revocata, non con ulteriori rimedi che ne eludano i limiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo se la svista riguarda un fatto pacifico, decisivo e obiettivamente emergente dagli atti, non già un punto controverso o una valutazione del materiale istruttorio.
  • Non può essere utilizzato il rimedio della revocazione per contestare l’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice di merito, quando la questione sia stata oggetto di contraddittorio e di decisione.
  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sulla revocazione è necessario censurare la concreta ratio decidendi della pronuncia impugnata; la mera riproposizione della tesi già respinta determina inammissibilità.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi invoca un errore percettivo o un travisamento degli atti deve indicare con precisione i documenti e gli elementi processuali da cui il fatto incontestato risulterebbe.
  • Non è consentito usare il ricorso per cassazione come strumento per aggirare i limiti propri dell’impugnazione per revocazione o per reintrodurre in sede di legittimità una questione di fatto già decisa nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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