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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34228/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di un contribuente esercente attività di produzione di prodotti di panetteria un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, fondato su metodo analitico-induttivo, con recupero di maggiori imposte, costi ritenuti indebitamente dedotti, sanzioni e interessi. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR Sicilia aveva confermato. In cassazione l'Ufficio ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti senza corretta valutazione fattuale degli elementi posti a base dell'accertamento. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il giudice di merito non avrebbe considerato il corredo probatorio dell'Ufficio e la carenza di prova del contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel caso concreto, la CTR aveva correttamente escluso la sussistenza di presunzioni idonee a sorreggere l'accertamento analitico-induttivo, valorizzando le contestazioni del contribuente sul metodo di calcolo usato dai verbalizzanti (percentuale di sfrido, applicazione generalizzata del prezzo al dettaglio, uso della farina 00). Inoltre ha rilevato che l'Ufficio non aveva riprodotto nel ricorso, né prodotto in giudizio, il PVC, impedendo il controllo sulla metodologia accertativa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura non riguardava un vero vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, attività insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. La ricorrente è stata condannata alle spese; la Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti facciano dubitare della completezza e fedeltà delle scritture.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    in materia IVA opera in modo analogo all'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, consentendo rettifiche fondate su presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per affermare lo spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente quando l'accertamento analitico-induttivo sia sorretto da presunzioni idonee.

  • art. 115 c.p.c.

    non può dirsi violato per la sola erronea valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo se si allega l'utilizzo di prove non dedotte o di prove legali mal valutate.

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza non può tradursi in un sindacato sulla valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito, salvo l'erroneo uso di prove legali o la loro considerazione come prova piena senza vaglio critico.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il paradigma corretto per denunciare violazione o falsa applicazione di norme sostanziali, non una rivalutazione del merito probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    non è il mezzo corretto per censurare la mera valutazione delle prove; tale doglianza non integra di per sé un vizio processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la critica alla valutazione del compendio istruttorio, nei limiti consentiti dopo la riforma, va eventualmente incanalata nel vizio motivazionale.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012

    richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

  • L. n. 134/2012

    conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la nuova formulazione del vizio di motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso la sua applicazione in presenza di Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'accertamento analitico-induttivo l'Ufficio può rettificare componenti reddituali anche in presenza di contabilità formalmente regolare, ma deve fondare la pretesa su presunzioni concrete, gravi, precise e concordanti idonee a mettere in dubbio l'attendibilità complessiva delle scritture.
  • Quando l'accertamento si fonda su un metodo di calcolo contestato, l'Amministrazione deve mettere il giudice in condizione di verificare la metodologia adottata, anche mediante produzione o riproduzione degli atti rilevanti; in mancanza, la censura del contribuente può essere accolta.
  • Una volta che l'accertamento analitico-induttivo sia sorretto da presunzioni adeguate, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l'inesattezza o l'inattendibilità della ricostruzione fiscale.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta in cassazione come mero dissenso sulla valutazione delle prove: il controllo di legittimità non consente una nuova lettura del compendio istruttorio, salvo i casi tipizzati relativi a prove non dedotte, prove legali o loro uso improprio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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