Risposta n. 95 del 5/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ritiene possibile il cumulo delle due agevolazioni perché avrebbero presupposti diversi: maggiorazione del costo deducibile per la società e detrazione d’imposta per i soci.
Cumulo tra super ammortamento ed ecobonus per l’installazione di pannelli solari su immobili della società
Il quesito
La società chiede se le spese per l’installazione di pannelli solari su un immobile aziendale, utilizzato nell’attività di locazione immobiliare, possano beneficiare sia del super ammortamento in capo alla società sia della detrazione per riqualificazione energetica (ecobonus) in capo ai soci.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia esclude entrambe le agevolazioni nel caso concreto: niente ecobonus perché l’intervento riguarda pannelli per produrre energia elettrica installati su beni oggetto dell’attività d’impresa e non su fabbricati strumentali; niente super ammortamento perché l’immobile è un bene oggetto dell’attività e non un bene strumentale.
Cumulo tra super ammortamento ed ecobonus per pannelli solari su immobili della società
La risposta riguarda una società che svolge attività di locazione immobiliare di beni propri o in leasing e che nel 2017 ha installato un impianto di pannelli solari su uno dei propri beni aziendali. L’istanza verte sulla possibilità di applicare, per il medesimo intervento, sia la disciplina del c.d. super ammortamento sia la detrazione per interventi di riqualificazione energetica c.d. ecobonus.
Fattispecie e contesto
Dalla documentazione integrativa emerge che la società:
- non è in possesso della copia del progetto dell’intervento;
- indica che si tratta di installazione di pannelli solari finalizzati al risparmio energetico e basati su fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia elettrica;
- precisa che il proprio oggetto sociale è la locazione di beni immobili propri e che gli immobili interessati sono fabbricati oggetto dell’attività di locazione.
L’intervento, quindi, è eseguito su beni aziendali che costituiscono oggetto dell’attività d’impresa.
Quesito del contribuente
L’interpellante chiede se, per le spese sostenute per l’installazione dei pannelli solari, sia possibile cumulare:
- il super ammortamento previsto dall’articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, rilevante ai fini della determinazione del reddito della società;
- la detrazione d’imposta per riqualificazione energetica prevista dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, fruibile in capo ai soci.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo la società istante, il cumulo sarebbe ammissibile perché le due misure avrebbero presupposti diversi e opererebbero su piani distinti: da un lato la maggiorazione fiscale del costo in capo alla società, dall’altro la detrazione per riqualificazione energetica in capo ai soci.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006, secondo cui la detrazione per spese di riqualificazione energetica riguarda quelle relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali.
Vengono inoltre richiamate due precedenti di prassi:
- la risoluzione 15 luglio 2008, n. 303/E, che interpreta la disciplina nel senso che il beneficio è finalizzato a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti ed è riferibile agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi, non ai soggetti che ne fanno commercio;
- la risoluzione 1° agosto 2008, n. 340/E, secondo cui la detrazione per le società e, più in generale, per i titolari di reddito d’impresa, spetta esclusivamente con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale e non ai beni oggetto dell’attività esercitata.
Per il super ammortamento, l’Agenzia richiama la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, che chiarisce come il riferimento ai beni "strumentali" imponga che i beni oggetto di investimento siano caratterizzati dalla strumentalità rispetto all’attività dell’impresa beneficiaria della maggiorazione; restano esclusi i c.d. beni merce.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che, sulla base di quanto dichiarato dalla società, non sussistano i requisiti per fruire della detrazione per riqualificazione energetica in capo ai soci. La ragione è che l’intervento riguarda l’installazione di pannelli destinati alla produzione di energia elettrica su beni che sono oggetto dell’attività d’impresa e non su fabbricati strumentali.
Quanto al super ammortamento, l’Agenzia conclude che non è applicabile perché i beni interessati non hanno natura di beni strumentali, ma sono beni oggetto dell’attività esercitata dalla società; di conseguenza rientrano nell’ambito dei beni esclusi dalla maggiorazione.
Conclusioni operative
L’istanza viene quindi respinta nei termini seguenti:
- non spetta l’ecobonus per l’intervento descritto, perché i pannelli solari sono installati su immobili oggetto dell’attività di locazione e non su fabbricati strumentali;
- non spetta il super ammortamento, perché l’immobile non integra un bene strumentale ma un bene oggetto dell’attività d’impresa.
In sostanza, l’Agenzia esclude il cumulo richiesto e nega entrambe le agevolazioni nel caso concreto.
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