Risposta n. 99 del 5/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeALFA ritiene che la prestazione principale sia l’organizzazione/programmazione/gestione degli eventi sportivi, mentre l’uso temporaneo del circuito sarebbe accessorio; quindi l’operazione dovrebbe rientrare nell’articolo 7-ter e non nell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del d.P.R. 633/1972.
Trattamento IVA dei servizi di organizzazione e promozione di eventi sportivi resi a soggetti passivi italiani
Il quesito
ALFA chiede se le prestazioni rese alle scuderie automobilistiche professionistiche italiane per l’organizzazione di eventi/prove automobilistiche possano essere fatturate senza IVA, in base alle regole di territorialità dello Stato extra-UE in cui è stabilita e all’articolo 7-ter del d.P.R. 633/1972.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ritiene che i servizi siano territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), perché resi a soggetti passivi stabiliti in Italia, senza che sia necessario esaminare l’articolo 7-quater. Se ALFA non dispone di una stabile organizzazione in Italia, gli adempimenti IVA sono a carico dei committenti italiani ai sensi dell’articolo 17, comma 2; ALFA non deve nominare un rappresentante fiscale in Italia.
Trattamento IVA dei servizi di organizzazione di eventi sportivi resi a scuderie italiane
L’interpello riguarda il regime IVA applicabile alle prestazioni di organizzazione, programmazione e promozione di eventi sportivi denominati "Professional Track Days", rese da ALFA a favore di scuderie automobilistiche professionistiche italiane. Il tema centrale è la corretta qualificazione territoriale del servizio, anche in presenza della concessione temporanea dell’autodromo e dei servizi accessori necessari allo svolgimento delle prove.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
ALFA svolge attività di organizzazione e gestione di sessioni di prove automobilistiche su circuiti nazionali, mettendo a disposizione dei clienti un calendario di eventi utile a programmare allenamenti dei piloti e sviluppo tecnico delle vetture.
Secondo quanto descritto, ALFA:
- pianifica gli eventi e li coordina con i calendari ufficiali delle gare e con le esigenze dei team;
- conclude con le società che gestiscono gli autodromi un contratto di "affitto temporaneo" del circuito, comprensivo dei servizi accessori;
- gestisce direttamente le giornate di prova con attività logistiche, operative e tecniche;
- opera esclusivamente nei confronti di soggetti business, al momento solo italiani.
Tra le attività concretamente svolte durante gli eventi, ALFA indica, tra l’altro:
- accoglienza dei team e consegna delle chiavi dei box assegnati;
- predisposizione del circuito per rendere il tracciato di allenamento identico a quello della gara ufficiale;
- raccolta delle firme dei piloti sui documenti di scarico di responsabilità;
- stampa e distribuzione dei report di cronometraggio;
- riconsegna delle chiavi dei box/autodromo al termine dell’evento.
I form di iscrizione allegati mostrano che la partecipazione prevede un corrispettivo per vettura e per ciascun giorno di evento.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
ALFA domanda se, per le prestazioni rese a BETA, sia corretto emettere fattura non soggetta a IVA, applicando la normativa IVA dello Stato extra-UE in cui è stabilita e, al contempo, l’articolo 7-ter del d.P.R. 633/1972.
In sostanza, il contribuente chiede se il servizio debba essere trattato come prestazione di servizi generica resa a soggetto passivo estero, oppure come prestazione relativa a immobile/circuito da ricondurre a regole territoriali diverse.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
ALFA sostiene che l’attività principale sia l’organizzazione, programmazione e gestione delle prove automobilistiche, mentre la concessione temporanea del circuito rappresenterebbe un elemento essenziale ma accessorio.
Su questa base, la società ritiene che la prestazione, ai fini della territorialità IVA, debba essere ricondotta all’articolo 7-ter del d.P.R. 633/1972 e non all’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), relativo ai servizi legati a beni immobili.
A supporto, ALFA richiama il principio di diritto n. 2 del 24 settembre 2018, sostenendo che nel caso concreto l’organizzazione della manifestazione sportiva costituirebbe l’operazione principale sia per volontà delle parti sia sotto il profilo economico, mentre l’uso temporaneo dell’autodromo sarebbe accessorio.
Normativa richiamata
L’interpello richiama principalmente:
- l’articolo 7-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di territorialità delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in Italia;
- l’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, evocato dal contribuente come possibile norma alternativa;
- l’articolo 17, comma 2, del d.P.R. 633/1972, in tema di reverse charge per operazioni rese da soggetti non residenti a soggetti passivi stabiliti in Italia;
- l’articolo 17, terzo comma, del d.P.R. 633/1972, con riferimento alla nomina del rappresentante fiscale, richiamato nel testo della risposta per escluderne l’obbligo nel caso esaminato.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia afferma che le prestazioni rese da ALFA sono territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del d.P.R. 633/1972, poiché sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Secondo l’Ufficio, nel caso concreto non rileva verificare l’eventuale applicabilità dell’articolo 7-quater, perché la regola di territorialità per i servizi resi a soggetti passivi italiani è già sufficiente a radicare l’imponibilità in Italia.
L’Agenzia precisa inoltre che, se ALFA non dispone di una stabile organizzazione in Italia da cui effettua le prestazioni, si applica l’articolo 17, comma 2: gli obblighi relativi a fatturazione e registrazione sono quindi adempiuti dai committenti, ossia dalle scuderie automobilistiche professionistiche italiane.
Conseguenze operative
In base alla risposta fornita:
- le prestazioni di ALFA sono considerate effettuate in Italia;
- gli adempimenti IVA gravano sui committenti italiani mediante reverse charge;
- ALFA non ha l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale in Italia ai fini IVA, salvo diversa verifica su eventuale stabile organizzazione, che non è oggetto dell’interpello.
Conclusioni
L’interpello conferma che, per servizi di organizzazione di eventi sportivi resi a soggetti passivi italiani, la territorialità IVA è determinata dall’articolo 7-ter del d.P.R. 633/1972. La componente relativa all’uso del circuito non sposta la qualificazione ai fini del quesito posto, e gli adempimenti formali sono posti a carico dei clienti italiani in applicazione del reverse charge.
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