Risposta n. 96 del 5/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePIR e agevolazione 30% per investimenti in start-up innovative tramite SFP
Il quesito
ALFA chiede se, ai fini dei PIR, possano essere considerate investimenti qualificati le quote di SRL/PMI innovative anche offerte via equity crowdfunding e i crediti da prestiti P2P; inoltre chiede se gli investimenti in SFP emessi da start-up innovative costituite in forma di SRL diano diritto alla deduzione IRES del 30% prevista per gli investimenti in start-up innovative.
Soluzione prospettata dal contribuente
La contribuente ritiene che le quote di SRL, pur non essendo strumenti finanziari in senso stretto, possano rientrare nei PIR in ragione della ratio della norma; considera inoltre i Prestiti P2P assimilabili a prodotti finanziari e quindi inseribili nei PIR. Quanto agli SFP, sostiene che siano agevolabili sia se convertibili in quote sia se non convertibili, perché in entrambi i casi vi sarebbe un apporto di capitale o una riserva patrimoniale assimilabile.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ammette nei PIR, in via limitata, le quote di SRL offerte al pubblico tramite piattaforme di equity crowdfunding legittimamente operanti, fermo restando il rispetto dei limiti PIR; esclude invece i Prestiti P2P dai PIR perché non sono strumenti finanziari. Quanto alla deduzione del 30%, riconosce l’agevolazione solo per SFP che prevedano la convertibilità in quote di start-up innovative e solo se la conversione avviene effettivamente; esclude i meri strumenti di credito, ancorché subordinati.
PIR, quote di SRL, Prestiti P2P e SFP di start-up innovative
L’interpello riguarda, da un lato, l’individuazione degli investimenti ammissibili ai fini dei Piani individuali di risparmio (PIR) e, dall’altro, l’accesso alla detassazione del 30% per investimenti in start-up innovative tramite strumenti finanziari partecipativi (SFP). La risposta dell’Agenzia si fonda sull’interpretazione della normativa PIR e dell’agevolazione per le start-up innovative, con particolare attenzione alla nozione di �strumento finanziario�� e ai limiti applicativi delle agevolazioni.
Fattispecie e posizione del contribuente
ALFA, società fiduciaria abilitata, svolge attività di amministrazione di beni di terzi e intende ricevere mandati da persone fisiche residenti in Italia per istituire, amministrare e gestire PIR ai sensi dell’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
La società chiede se possano rientrare tra gli investimenti qualificati del PIR:
- le quote di PMI costituite in forma di SRL, incluse start-up innovative e PMI innovative, anche collocate tramite portali di equity crowdfunding;
- i crediti in denaro erogati tramite piattaforme di peer to peer lending, gestite da intermediari finanziari ex articolo 106 TUB o istituti di pagamento ex articolo 114 TUB.
ALFA dichiara inoltre di voler investire le proprie eccedenze finanziarie in SFP emessi da start-up innovative costituite in forma di SRL, distinguendo tra:
- SFP convertibili in quote di SRL, con successivo incremento del capitale sociale e del sovrapprezzo al momento della conversione;
- SFP non convertibili in quote di SRL, rimborsabili solo in sede di liquidazione.
Su tali investimenti ALFA chiede di beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa pari al 30% dell’investimento in start-up innovative prevista dall’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Soluzione interpretativa prospettata da ALFA
Secondo la contribuente, le quote di SRL dovrebbero essere inseribili nei PIR nonostante non rientrino nella definizione tecnica di strumento finanziario del TUF, poiché la normativa PIR ha finalità di incentivazione del risparmio di lungo periodo e di canalizzazione verso le imprese, in particolare le PMI. Le quote di SRL sarebbero comunque riconducibili alla nozione di prodotto finanziario di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u), del TUF.
Con riguardo ai Prestiti P2P, ALFA ritiene che, pur non essendo strumenti finanziari in senso stretto, producano redditi di capitale ex articolo 44, comma 1, lettera d-bis), TUIR e, quindi, possano essere trattati come prodotti finanziari rilevanti per il PIR.
Per gli SFP, ALFA sostiene l’agevolabilità del 30% sia per gli strumenti convertibili sia per quelli non convertibili. Nel primo caso, la conversione in quote genererebbe un incremento reale del capitale sociale o del sovrapprezzo; nel secondo caso, la presenza di una riserva da apporto SFP con vincoli civilistici analoghi al capitale sociale renderebbe l’investimento ancor più meritevole rispetto alla riserva sovrapprezzo già considerata agevolabile.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama:
- l’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge n. 232 del 2016, che introduce il regime fiscale dei PIR;
- il decreto-legge n. 50 del 2017, che ha modificato la disciplina;
- la circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018;
- le Linee guida MEF del 4 ottobre 2017;
- l’articolo 1 del TUF, che definisce gli strumenti finanziari e i valori mobiliari;
- l’articolo 100-ter del TUF, relativo all’equity crowdfunding per le quote di PMI costituite in forma di SRL;
- l’articolo 2468 c.c., che vieta la rappresentazione delle quote di SRL mediante azioni e la loro offerta al pubblico, salvo la deroga per le PMI prevista dal TUF;
- l’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 e il decreto attuativo 25 febbraio 2016, per la deduzione del 30% sugli investimenti in start-up innovative.
Parere dell’Agenzia sui PIR e sulle quote di SRL
L’Agenzia ricorda che il regime PIR è un regime di esenzione per redditi di capitale e diversi percepiti da persone fisiche residenti, al di fuori dell’attività d’impresa, purché derivanti da strumenti finanziari inseriti nel piano.
In linea generale, la normativa fa espresso riferimento agli �strumenti finanziari��; la circolare n. 3/E del 2018 ha chiarito che occorre partire dalla definizione contenuta nel TUF. Tuttavia, la nozione di strumento finanziario è ritenuta aperta e capace di adattarsi all’evoluzione dei mercati.
Sulle quote di SRL, l’Agenzia osserva che:
- l’articolo 2468 c.c. ne esclude la rappresentazione in azioni e l’offerta al pubblico;
- l’articolo 100-ter del TUF consente però, in deroga, l’offerta al pubblico delle quote di PMI costituite in forma di SRL anche tramite portali di raccolta capitali;
- la CONSOB ha evidenziato che le quote di start-up innovative in forma di SRL possono rientrare in un concetto �allargato�� di prodotti finanziari.
L’Agenzia precisa inoltre che la normativa PIR non richiede la negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali e che, quindi, possono rilevare anche strumenti non negoziati in tali mercati, purché coerenti con la ratio del regime.
Pertanto, limitatamente alle quote di SRL offerte al pubblico tramite piattaforme di equity crowdfunding legittimamente operanti, l’Agenzia ritiene che esse possano essere inserite tra gli investimenti qualificati di un PIR, a condizione che siano rispettati tutti i limiti e divieti previsti dalla legge, inclusi:
- il divieto di detenere partecipazioni qualificate;
- il limite di concentrazione degli investimenti;
- gli altri vincoli previsti dai commi 100 e 103 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
Parere dell’Agenzia sui Prestiti P2P
Per i Prestiti P2P, l’Agenzia ricostruisce l’operazione come riconducibile al contratto di mutuo di cui all’articolo 1813 c.c., con eventuale corresponsione di interessi ai sensi dell’articolo 1815 c.c.
Pur rilevando che si tratta di prestiti tra privati non finalizzati e non di attività creditizia professionale, l’Agenzia conclude che tali prestiti:
- non rientrano nella nozione di strumento finanziario;
- non possono quindi costituire oggetto di investimento ai fini del regime PIR.
Ne consegue l’esclusione dei Prestiti P2P dagli investimenti qualificati del piano.
Parere dell’Agenzia sulla deduzione del 30% per gli SFP
Quanto alla deduzione dal reddito d’impresa del 30% ex articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, l’Agenzia evidenzia che il decreto attuativo del 25 febbraio 2016 consente l’agevolazione per i conferimenti in denaro iscritti al capitale sociale e alla riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione.
Sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia afferma che l’agevolazione è riconoscibile esclusivamente per gli SFP che prevedano clausole di convertibilità in quote di start-up innovative, a condizione che la conversione avvenga realmente. Se invece gli SFP si configurano come meri strumenti di credito, seppur subordinati, non sono agevolabili.
Conclusioni operative
In sintesi, la risposta dell’Agenzia distingue nettamente tra le diverse tipologie di investimento:
- ammissibili nei PIR: quote di SRL di PMI offerte al pubblico tramite equity crowdfunding, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge;
- non ammissibili nei PIR: Prestiti P2P;
- agevolabili al 30%: solo gli SFP convertibili in quote di start-up innovative, se la conversione effettivamente si realizza;
- non agevolabili: SFP che restano meri strumenti di credito, ancorché subordinati.
La risposta conferma quindi un’interpretazione restrittiva per l’agevolazione sugli SFP, ma ammette in via specifica le quote di SRL offerte tramite equity crowdfunding nel perimetro dei PIR.
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