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Interpello

Risposta n. 94 del 3/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo la società, il riconoscimento richiesto dalla norma potrebbe essere rilasciato anche dall’Agenzia delle Entrate, poiché la disposizione non specifica quale pubblica amministrazione debba intervenire; a supporto propone di presentare un’autocertificazione circa l’allineamento dei corsi ai programmi universitari italiani.

Trattamento IVA delle prestazioni didattiche universitarie rese da una società in e-learning

Il quesito

La società chiede se i corsi universitari a distanza, erogati in materie dell’ordinamento universitario italiano, possano beneficiare dell’esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/1972 e se il requisito del riconoscimento possa essere formalmente rilasciato dall’Agenzia delle Entrate sulla base di un’autocertificazione.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia esclude l’esenzione IVA per i corsi universitari di Alfa: per l’ambito universitario il riconoscimento non può essere sostituito da una mera autocertificazione né rilasciato dall’Agenzia, perché i corsi universitari possono essere attivati solo da università legalmente riconosciute o in casi specifici previsti dalla normativa con autorizzazione del MIUR. Non ricorrono quindi i presupposti dell’art. 10, n. 20, né un riconoscimento per atto concludente o tramite finanziamento pubblico.

Trattamento IVA delle prestazioni didattiche universitarie rese da una società

Il documento affronta il tema dell’esenzione IVA applicabile ai corsi di formazione universitaria erogati da una società privata in modalità e-learning. La questione ruota attorno al requisito del "riconoscimento" da parte di una pubblica amministrazione, richiesto dall’art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Fattispecie rappresentata

La società ALFA svolge attività di formazione tramite un portale web di sua proprietà, rivolgendosi a studenti di scuola secondaria, studenti universitari e aziende. Le attività più rilevanti, per numero di clienti e volume d’affari, riguardano corsi destinati agli studenti delle scuole secondarie e universitari.

Per quanto concerne l’ordinamento universitario, ALFA offre corsi in materie scientifiche e tecniche centrali nei programmi universitari italiani, tra cui:

  • Matematica
  • Fisica
  • Chimica
  • Informatica
  • Statistica
  • Scienza delle Costruzioni
  • Economia Aziendale
  • Finanza Aziendale
  • Economia Politica

Le lezioni si svolgono in tempo reale in ambiente virtuale, con interazione tra docente e discente. La responsabilità della didattica universitaria è ripartita tra il docente e la società.

ALFA precisa inoltre che:

  • non vi sono collaborazioni con università pubbliche o private;
  • i corsi non sono accreditati o riconosciuti da università o altre pubbliche amministrazioni;
  • per le materie universitarie esistono tre tipologie di attività didattica: preparazione su singoli argomenti, su un intero programma fornito dal discente, oppure su una materia con obiettivi formativi definiti dal discente ma senza programma formale.

Quesito del contribuente

ALFA chiede chiarimenti sull’applicabilità dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633/1972 con riferimento ai corsi universitari a distanza.

In particolare, la società sostiene che:

  • per le materie inserite nell’ordinamento scolastico ha già ottenuto, tramite la competente Direzione Regionale, il riconoscimento utile ai fini dell’esenzione, sulla base del parere dell’Ufficio scolastico regionale;
  • per le materie universitarie, invece, non sarebbe individuabile un ente pubblico competente a rilasciare il riconoscimento;
  • il riconoscimento potrebbe quindi essere formalmente rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, previa autocertificazione che attesti che le materie trattate rientrano nell’ordinamento universitario italiano e che i contenuti sono allineati ai programmi dei corsi di laurea legalmente riconosciuti.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama anzitutto l’art. 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di esentare dall’IVA l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione e la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni strettamente connesse, se rese da enti pubblici o da altri organismi riconosciuti come aventi finalità simili.

Sul piano interno, viene richiamato l’art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633/1972, che esenta:

  • le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù;
  • le prestazioni didattiche di ogni genere, anche per formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • purché rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

L’Agenzia ricorda poi la circolare 18 marzo 2008, n. 22/E, emanata d’intesa con il MIUR, che aveva ammesso, per gli organismi privati operanti in ambiti dell’ordinamento scolastico, una valutazione preventiva rilevante come riconoscimento anche da parte delle Direzioni regionali dell’Agenzia, purché basata sul parere tecnico degli Uffici scolastici regionali.

Tale impostazione, tuttavia, viene espressamente circoscritta al solo ambito scolastico e non estesa all’università.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

ALFA ritiene che la norma IVA non individui in modo puntuale quale pubblica amministrazione debba rilasciare il riconoscimento e che, pertanto, anche un ente privo di competenze specifiche sul merito dell’attività possa formalmente intervenire.

Sulla base di tale lettura, la società propone che sia l’Agenzia delle Entrate a rilasciare il riconoscimento utile ai fini dell’esenzione, previa autocertificazione che i corsi rientrano nelle materie dell’ordinamento universitario e che gli argomenti sono coerenti con i programmi ufficiali dei corsi di laurea.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia non condivide la tesi del contribuente e ritiene che, nel caso delle prestazioni didattiche in ambito universitario, non sussistano i presupposti per l’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633/1972.

In particolare, il parere evidenzia che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha chiarito che:

  • i corsi universitari con relativi crediti formativi possono essere attivati esclusivamente dalle università statali e non statali legalmente riconosciute;
  • tali università sono istituite e accreditate con decreto ministeriale, su conforme parere dell’ANVUR;
  • istituzioni non universitarie possono attivare corsi e rilasciare titoli equipollenti solo nei casi tassativamente previsti da specifiche disposizioni normative e, comunque, previa autorizzazione ministeriale.

Poiché ALFA non risulta autorizzata dal MIUR per le prestazioni in questione, l’Agenzia conclude che manca il requisito del riconoscimento richiesto dalla norma fiscale.

Ulteriori precisazioni dell’Agenzia

L’Agenzia esclude anche altre possibili vie di riconoscimento:

  • non risulta che le attività formative siano svolte nell’ambito di un’attività approvata e finanziata da enti pubblici, circostanza che avrebbe potuto far configurare un riconoscimento per atto concludente, secondo quanto indicato dalla circolare n. 22/E del 2008;
  • la mera autocertificazione del contribuente non è idonea a integrare il requisito del riconoscimento richiesto dalla norma.

Conclusioni operative

Per i corsi universitari a distanza erogati da ALFA:

  • non è applicabile l’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633/1972;
  • il riconoscimento non può essere sostituito da un’autocertificazione;
  • non spetta all’Agenzia delle Entrate rilasciare il riconoscimento richiesto in assenza di specifica autorizzazione ministeriale o di una diversa base normativa che legittimi l’attività.

La risposta, quindi, conferma la tassazione IVA delle prestazioni didattiche universitarie rese da ALFA nelle condizioni descritte.

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