Risposta n. 98 del 5/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l’istante, il termine "imprese" va inteso in senso civilistico ex art. 2082 c.c.; di conseguenza anche le SICAF, costituite in forma di S.p.A. e con oggetto esclusivo di investimento collettivo del patrimonio raccolto, rientrerebbero nell’ambito della disposizione e potrebbero fruire dell’esenzione da ritenuta, se presenti gli altri requisiti.
Ambito soggettivo dell’esenzione da ritenuta per interessi su finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese ex art. 26, comma 5-bis, d.P.R. 600/1973.
Il quesito
Se gli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine concessi da una banca tedesca a SICAF immobiliari possano beneficiare dell’esenzione da ritenuta prevista dall’art. 26, comma 5-bis, d.P.R. 600/1973, e quindi se le SICAF vadano considerate "imprese" ai fini della norma.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che l’esenzione dell’art. 26, comma 5-bis, si applichi solo ai finanziamenti a soggetti che esercitano attività d’impresa in senso tributario, cioè società ed enti commerciali, imprenditori individuali e stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Le SICAF, richiamate come OICR chiusi costituiti in forma di S.p.A. con oggetto esclusivo di investimento collettivo, non rientrano in tale ambito e, pertanto, sugli interessi corrisposti dall’istituto istante deve continuare ad applicarsi la ritenuta.
Esenzione da ritenuta per finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese e trattamento delle SICAF immobiliari
L’interpello riguarda l’ambito soggettivo dell’esenzione da ritenuta prevista dall’art. 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con specifico riferimento agli interessi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine concessi a SICAF immobiliari. Il tema centrale è stabilire se tali società possano essere considerate "imprese" ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante è un istituto di credito residente in Germania che opera in Italia sia in libera prestazione di servizi sia in libertà di stabilimento tramite una succursale a Milano. Nell’attività svolta in libera prestazione di servizi concede finanziamenti a soggetti operanti nel settore immobiliare e valuta di erogare finanziamenti a medio e lungo termine a specifiche SICAF immobiliari.
La questione interpretativa nasce dal dubbio se gli interessi relativi a tali finanziamenti possano beneficiare dell’esenzione da ritenuta prevista dall’art. 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto la norma richiede che i finanziamenti siano erogati alle "imprese".
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede, in sostanza, se le SICAF immobiliari possano essere qualificate come "imprese" ai fini dell’esenzione, così da rendere non applicabile la ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti dai finanziamenti a medio-lungo termine.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
L’istante sostiene che il termine "imprese" debba essere interpretato nel senso civilistico di cui all’art. 2082 c.c., ossia come attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
In tale prospettiva:
- sarebbe irrilevante la natura dei beni o dei servizi trattati;
- sarebbe irrilevante anche che l’attività assuma in concreto profili di godimento o amministrazione di beni o patrimonio;
- rientrerebbero quindi nel concetto di impresa anche le società di investimento.
Poiché la SICAF è costituita in forma di società per azioni e ha come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, l’istante ritiene che essa integri l’accezione civilistica di impresa. Di conseguenza, ricorrendo anche gli ulteriori requisiti di legge, gli interessi sui finanziamenti concessi alle SICAF immobiliari dovrebbero beneficiare dell’esenzione da ritenuta.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’art. 26, comma 5-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede l’esclusione della ritenuta sui finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da:
- enti creditizi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea;
- soggetti indicati dall’art. 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE;
- imprese di assicurazione costituite e autorizzate in base a normative di Stati membri UE;
- investitori istituzionali esteri soggetti a forme di vigilanza nei rispettivi Paesi.
La disposizione è stata introdotta dall’art. 22 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, con finalità di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia, il legislatore non ha inteso agevolare qualsiasi attività economica organizzata, ma solo i finanziamenti diretti a soggetti che esercitano in Italia un’attività d’impresa in senso tributario.
In questa prospettiva, rientrano nell’ambito della norma:
- società ed enti commerciali residenti in Italia;
- imprenditori individuali residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti.
Sono invece esclusi gli enti non commerciali, inclusi gli OICR e gli altri soggetti non esercenti attività di impresa di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del Tuir, i quali, se corrispondono interessi a soggetti non residenti, devono continuare ad applicare la ritenuta di cui all’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Parere finale dell’Agenzia
Richiamata la definizione di SICAF contenuta nell’art. 1, lettera i-bis), del TUF, secondo cui la SICAF è un OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia e con oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto, l’Agenzia conclude che anche tale soggetto non rientra tra le "imprese" cui si applica l’esenzione dell’art. 26, comma 5-bis.
Ne consegue che sugli interessi eventualmente corrisposti alla banca istante da SICAF immobiliari deve essere applicata la ritenuta prevista dalla disciplina ordinaria.
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