Cassazione Civile, Sentenza n. 10584/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Accertamento IRES e IRAP per il 2008 relativo all'acquisto di una "promissory note" emessa da società portoghese con sede a Madeira, finanziata da società slovacca. L'Agenzia contestava che l'operazione fosse in realtà priva di alea e finalizzata a conseguire un illecito e fraudolento risparmio d'imposta tramite crediti d'imposta figurativi sui presunti interessi attivi; pertanto chiedeva la disapplicazione dell'agevolazione e la tassazione dei redditi, con sanzioni. La società ricorrente impugnava in particolare la qualificazione giuridica dell'operazione (strumento finanziario vs contratto), la regolarità contabile, la competenza e i poteri della Direzione regionale/ufficio antifrode che redasse il processo verbale, la violazione dei termini dilatori per la notifica dell'avviso di accertamento (per effetto della sospensione feriale) e il mancato rispetto delle garanzie procedimentali previste dall'art. 37-bis DPR 600/1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i motivi. Ha ritenuto inammissibili o infondati i diversi profili di censura: (i) la contestazione sulla natura della promissory note sollevata per la prima volta in Cassazione è inammissibile; (ii) la dedotta correttezza delle scritture contabili non ha scalfito la motivazione della CTR che ha ritenuto l'operazione priva di alea e volta a un vantaggio fiscale artificiale; (iii) il giudice tributario può sindacare, anche incidentalmente, la nullità o la causa illecita degli atti negoziali quando ciò sia necessario per decidere sull'imposta reclamata; (iv) la sospensione feriale dei termini non si applica ai termini endo-procedimentali amministrativi previsti dall'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, per cui il termine dilatorio per la notifica dell'avviso era rispettato; (v) le Direzioni regionali possono svolgere attività istruttoria e redigere processi verbali validi a fondare avvisi di accertamento; (vi) le doglianze relative all'art. 37-bis DPR 600/1973 sono inammissibili perché le operazioni in causa non rientravano nelle fattispecie ivi disciplinate e, comunque, le questioni non erano state censurate in appello. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 165 TUIR
Riferimento al credito d'imposta figurativo per imposte estere relativo agli interessi attivi percepiti da soggetto estero; usato dall'Agenzia per spiegare il vantaggio fiscale ricercato dalla operazione
Convenzione Italia-Portogallo, 14 maggio 1980, art. 22
Prevede riconoscimento del credito d'imposta anche in assenza di effettiva tassazione in Madeira; la Corte rileva che tale quadro normativo spiega l'incentivo fiscale sfruttato dall'operazione ma non legittima operazioni fittizie
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
Termine dilatorio a garanzia del contraddittorio endo-procedimentale in materia di accertamento tributario; la Corte afferma che tale termine non è soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale
l. n. 742/1969, art. 1
Norma sulla sospensione feriale dei termini applicabile solo ai termini processuali e non ai termini amministrativi endo-procedimentali; utilizzata per rigettare la doglianza sui termini
d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. l. 28 gennaio 2009, n. 2)
Non ha creato una nuova competenza delle Direzioni regionali ma ha regolato il riparto delle competenze tra Direzioni regionali e provinciali; la Corte ne deduce la legittimità del processo verbale redatto dalla Direzione regionale
d.lgs. n. 546/1992, art. 2
Attribuisce al giudice tributario la cognizione della controversia: la Corte conferma che il giudice tributario può accertare, anche incidenter tantum, la nullità o la causa illecita dell'operazione quando rilevante per la decisione sull'imposta
d.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis, commi 4 e 5
Prevede garanzie procedimentali per specifiche tipologie di operazioni; la Corte osserva che le operazioni oggetto del caso non rientravano nelle fattispecie dell'art. 37-bis e che le doglianze relative non erano state dedotte in appello
codice civile, artt. 1321, 1345, 1418, 1469
Norme sulla formazione, requisiti e nullità del contratto; richiamate dalla ricorrente per contestare la qualificazione, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR abbia correttamente valutato la causa concreta e l'eventuale illiceità
art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012
Riferimento normativo connesso all'irrogazione di una sanzione aggiuntiva contestata all'atto; citato nel contesto degli atti notificati
art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Norma richiamata in relazione all'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente in caso di soccombenza; la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento
d.lgs. n. 164/2007
Richiamato dalla ricorrente tra le norme contestate sulla regolazione di talune materie fiscali, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa alla sua applicazione
Massime di principio
- Il giudice tributario può sindacare, anche incidentalmente, la nullità o l'illiceità della causa degli atti negoziali quando ciò sia necessario per decidere sulla pretesa tributaria: questioni di causa possono rientrare nella cognizione tributaria se rilevanti per la determinazione dell'imposta
- La qualificazione di uno strumento (es. "promissory note") come titolo autonomo o come contratto può essere rilevante ma non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione senza essere stata adeguatamente dedotta e discussa nei gradi di merito
- La mera regolarità formale delle scritture contabili non è di per sé sufficiente a escludere la simulazione o la fittizietà dell'operazione quando la realtà economica e la causa concreta evidenzino un artificio finalizzato ad ottenere un vantaggio fiscale
- I termini dilatori previsti per l'atto impositivo (art. 12, comma 7, l. n. 212/2000) non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini: la sospensione riguarda i termini processuali, non i termini endo-procedimentali amministrativi
- Le Direzioni regionali possono svolgere attività istruttoria e redigere processi verbali che possano fondare avvisi di accertamento; la legittimità della loro attività è confermata dalla giurisprudenza quando il riparto di competenze è rispettato
- Le garanzie procedimentali previste da art. 37-bis DPR 600/1973 operano solo per le specifiche fattispecie elencate: se l'operazione non rientra in quelle tipologie, l'articolo non impedisce l'emissione dell'atto impositivo
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