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Sentenza

Sentenza n. 409/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento: - dell’ordinanza n. 81 del 29.03.2025 della Città di Capri, nella parte in cui non viene individuata la Capri Sightseeing come operatore economico assegnatario del pass per lo svolgimento di attività NCC non di linea presso il Comune di Capri; - della nota del 29.03.2025, trasmessa a mezzo pec dalla Città di Capri alla ricorrente, di riscontro alla comunicazione del 30.11.2024, nella parte in cui la Città di Capri comunica di non aver ammesso la ricorrente alla turnazione per mancata comunicazione ai sensi dell’art. 5 del Regolamento nonché per contrasto con il medesimo articolo in quanto manchevole degli elementi essenziali richiesti dalla norma; - della nota prot. gen. n. 5085 del 22.02.2025, richiamata nell’ordinanza n. 81, con la quale l’invito al contraddittorio per la turnazione viene inviato a più operatori economici ad esclusione della Capri Sightseeing;

Giustizia amministrativa202502272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di assegnazione dei pass per lo svolgimento di attività NCC non di linea, nonché gli atti connessi di mancata ammissione alla turnazione e di invito al contraddittorio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale n. 81 del 29 marzo 2025 nella parte in cui non la individuava quale operatore economico assegnatario del pass per lo svolgimento dell'attività NCC non di linea presso il Comune di Capri. Ha inoltre impugnato la nota con cui il Comune aveva comunicato la mancata ammissione alla turnazione, motivata dall'omessa comunicazione prevista dall'art. 5 del regolamento e dalla mancanza degli elementi essenziali richiesti dalla stessa disposizione, nonché la nota con cui era stato rivolto l'invito al contraddittorio ad altri operatori, con esclusione della ricorrente. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che la comunicazione trasmessa dalla società il 30 novembre 2024, protocollata il 2 dicembre 2024, appariva una regolare domanda di partecipazione per la stagione turistica 2025, non valutata dall'amministrazione; il Collegio aveva inoltre rilevato che, in presenza di un dubbio interpretativo sul contenuto della domanda, avrebbe dovuto essere instaurato un previo contraddittorio. La domanda cautelare era stata accolta anche per l'imminenza della stagione balneare e del picco turistico.

La decisione

Dopo l'ordinanza cautelare, il Comune ha svolto una nuova istruttoria e, con provvedimento del 15 luglio 2025, ha riorganizzato le assegnazioni dei pass, aumentando eccezionalmente da venti a ventidue gli operatori ammessi e includendo anche la società ricorrente. In ragione di tale sopravvenienza, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo tuttavia la condanna del Comune alle spese. Il Comune e la parte controinteressata hanno aderito alla richiesta di improcedibilità, chiedendo la compensazione delle spese. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che, a seguito della dichiarazione della ricorrente e della sua ammissione alla turnazione, non residuasse alcun interesse alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della peculiarità e complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 5 del Regolamento comunale

    La disposizione era richiamata dall'amministrazione quale base della contestata mancata ammissione, per omessa comunicazione e carenza degli elementi essenziali; il giudizio non ha tuttavia definito nel merito la sua corretta applicazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, e quest'ultimo dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di un dubbio interpretativo sul contenuto di una comunicazione presentata dall'operatore economico nell'ambito di una procedura amministrativa, l'amministrazione non può ometterne senz'altro la valutazione, ma deve considerare il contenuto sostanziale dell'istanza e, ove necessario, instaurare un previo contraddittorio con l'interessato.
  • La decisione sulle spese può essere derogata mediante compensazione quando la controversia presenta peculiarità e complessità tali da giustificare l'equa ripartizione degli oneri processuali.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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