Cassazione Civile, Ordinanza n. 38703/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il recupero, da parte dell'INPS, dei contributi dovuti alla gestione separata sui redditi professionali prodotti nell'anno 2009 da un'avvocata non iscritta alla Cassa Forense. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritto il credito contributivo, assumendo che i contributi dovessero essere versati entro il 16 giugno 2010 e che l'avviso di addebito, notificato solo il 1 luglio 2015, fosse tardivo rispetto al termine quinquennale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del D.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato il differimento del termine di decorrenza della prescrizione previsto da tale D.P.C.M. per i contributi relativi al 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS: ha affermato che, in materia previdenziale e con riferimento ai contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che assume rilievo, ai fini di tale decorrenza, anche il differimento dei termini stabilito dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contributi dell'anno 2009. Perciò ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché riesamini la questione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ.
utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 2935 c.c.
richiamato dal ricorrente nel censurare la decorrenza della prescrizione del credito contributivo.
art. 2941 c.c.
richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla prescrizione.
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
disciplina la contribuzione alla gestione separata richiamata nella controversia.
art. 18 d.lgs. 241/1997
richiamato dal ricorrente tra le norme relative ai termini di versamento/contribuzione.
art. 17 d.P.R. 435/2001
richiamato dal ricorrente tra le norme sui termini di pagamento dei contributi.
art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010
ha previsto il differimento della decorrenza del termine di prescrizione
la Corte lo considera rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti per l'anno 2009, perché differisce i termini di pagamento.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nel procedimento camerale per la proposta del consigliere relatore.
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi stessi, non da una data astratta svincolata dal regime dei versamenti.
- Quando un intervento normativo differisce il termine di pagamento dei contributi, tale differimento incide anche sulla decorrenza della prescrizione del credito previdenziale.
- Nel giudizio di legittimità è censurabile la sentenza di merito che dichiari prescritto il credito contributivo senza considerare la disciplina speciale che modifica i termini di versamento e, conseguentemente, di decorrenza della prescrizione.
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