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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36567/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 110, 479, 476 comma 2 c.p., contestati per avere attestato falsamente, in relazione alla domanda di contributi presentata dalla ditta Pulejo, la sussistenza dei presupposti per l'accesso agli aiuti comunitari. Di Mineo, legale rappresentante del C.A.A., deduceva l'assenza di obbligo di verifica sostanziale (attribuito ad AGEA), il proprio ruolo meramente amministrativo e l'assenza di erogazione effettiva dell'aiuto; chiedeva inoltre applicazione dell'art. 131-bis per la lieve entità del danno. Zizzo, operatore del C.A.A., deduceva di aver svolto solo controlli formali, di non essere pubblico ufficiale e di non avere dolo, avendo agito su documenti che apparivano regolarmente registrati.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondate le eccezioni difensive: la normativa (d.lgs. n.165/1999 art.3-bis, DM MIPAAF 27/03/2008, e disposizioni successive) attribuisce ai C.A.A. specifici oneri di identificazione del produttore, accertamento del titolo di conduzione e responsabilità per la corretta immissione dei dati nel SIAN; tali funzioni possono integrare posizione di pubblico servizio e attribuiscono valore fidefacente alle attestazioni. La Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sussistenza del dolo, rilevando omissioni di verifica sui contratti di affitto (non registrati) e su terreni soggetti a vincoli/competenza pubblica, nonché l'inosservanza delle circolari AGEA che richiedono titoli concessori per terreni demaniali. Anche il mancato pagamento degli aiuti non ha eliminato la rilevanza penale della condotta strumentale e attestatoria. La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis è stata respinta come infondata e non valutabile da questa Corte.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, art. 3-bis

    "1. Gli organismi pagatori, ... possono, con apposita convenzione, incaricare 'Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)...' di assistere nella elaborazione delle domande di ammissione a benefici ... e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN."

    Il C.A.A. ha compiti formali e sostanziali delegati dall'organismo pagatore; è titolare di specifici oneri di identificazione del produttore e di accertamento del titolo di conduzione, e risponde della corretta immissione dei dati nel SIAN.

  • Decreto Ministeriale 27 marzo 2008, art. 2

    Conferma la responsabilità dei C.A.A. per l'identificazione del produttore e l'accertamento del titolo di conduzione, rafforzando l'onere di verifica non meramente formale.

  • Decreto-legge 19 febbraio 2012, n.5, art. 25, comma 2 (conv. L. 4 aprile 2012, n.35)

    "I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico ... fanno pubblica fede ... anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola ... che ne curano la tenuta e l'aggiornamento."

    Attribuisce valore fidefacente ai dati curati dai C.A.A., giustificando la rilevanza probatoria e l'affidamento sulla correttezza delle attestazioni rese dagli operatori.

  • Codice penale, artt. 110, 479, 476 comma 2

    Art.110 (concorso di persone nel reato); art.479 (falso ideologico commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio); art.476 comma 2 (aggravante per falsità di atti destinati a provare la verità dei fatti). La Corte ha ritenuto applicabili queste norme alla condotta dei referenti del C.A.A.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale ha ritenuto che i presupposti non sussistessero a causa della gravità e dell'omessa/integrale valutazione dei titoli.

Massime di principio

  • I C.A.A., se delegati dall'organismo pagatore, hanno compiti che possono superare la mera verifica formale: sono tenuti all'identificazione del produttore e all'accertamento del titolo di conduzione; l'omessa verifica può integrare il dolo per falso ideologico.
  • La mera circostanza che l'aiuto non sia stato poi erogato non esclude rilevanza penale quando la condotta sia idonea e diretta a falsare il procedimento di accesso ai contributi (atteggiamento strumentale e attestazioni false).
  • Le attestazioni rese da operatori incaricati nella gestione del fascicolo aziendale e nell'immissione dei dati nel SIAN possono avere valore fidefacente e, quindi, responsabilità penale se false.
  • Per escludere il dolo non basta l'asserita inesperienza o l'errore interpretativo: occorre provare che l'errore sia scusabile e non frutto di una verifica mai compiuta; la valutazione del dolo resta rimessa al giudice di merito sulla base dei fatti esterni.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis va valutata in concreto dal giudice di merito; omissioni significative nella verifica dei titoli ostano all'applicazione della non punibilità per tenuità.

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