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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32273/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo (11/03/2025) che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza del G.I.P. (30/01/2025) applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., famiglia di Santa Maria di Gesù). Quattro censure: 1) nullità/motivazione apparente e mancanza di controllo critico del Tribunale sul provvedimento del G.I.P.; 2) errata applicazione dell'art. 416-bis e valutazione distorta delle intercettazioni, mancata considerazione degli elementi a discarico e della mancanza di reati-fine; 3) travisamento della prova e omessa valutazione del "periodo silente" e delle intercettazioni che evidenzierebbero diffidenza verso il ricorrente; 4) errata configurazione dell'aggravante della "disponibilità di armi" (art. 416-bis, comma 4) senza prova della concreta disponibilità o del coinvolgimento diretto del ricorrente nella gestione/uso delle armi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato nel suo complesso. Ha confermato che il G.I.P. non si era limitato a recepire pedissequamente la richiesta del P.M., ma aveva svolto valutazione critica e motivata degli elementi probatori (intercettazioni, videoriprese, riscontri investigativi e risultanze di altri procedimenti). Il Tribunale del riesame ha esercitato adeguato controllo sulla fondatezza del provvedimento, motivando l'esistenza di gravi indizi di partecipazione del Riccardi alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù (ruolo di supporto/collegamento, raccolta del pizzo, partecipazione a incontri e conoscenza di dinamiche interne, collegamenti a traffico di stupefacenti). Le critiche difensive sulle intercettazioni (es. espressioni di sfiducia) non escludono la partecipazione associativa e sono state adeguatamente valutate. Quanto all'aggravante per disponibilità di armi, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale: nelle associazioni mafiose la disponibilità di armi può essere desunta anche per presunzione concreta alla luce della natura del sodalizio e della giurisprudenza consolidata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai fini di legge.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come riferimento procedurale per la decisione del Tribunale in sede di riesame; la Corte ritiene che il Tribunale abbia agito correttamente nell'esercizio dei poteri previsti.

  • art. 416-bis c.p.

    Fondamento dell'imputazione (partecipazione ad associazione mafiosa). La Corte convalida la valutazione dei gravi indizi relativi alla partecipazione del ricorrente, anche in presenza di ruoli di supporto o di assenza di reati-fine formalmente imputati.

  • art. 416-bis, comma 4 c.p.

    Aggravante per la disponibilità di armi: la Corte conferma che, in relazione a consorterie mafiose, la disponibilità può essere accertata anche con presunzioni concrete e che la consapevolezza o l'ignoranza per colpa degli associati può sufficiente per ascrivere l'aggravante.

  • art. 292, comma 2, lett. c-bis c.p.p.

    Richiamata la necessità di valutazione autonoma del giudice cautelare; la Corte chiarisce che detta autonomia è compatibile con la tecnica dell'incorporazione purché dal provvedimento emerga la rielaborazione critica e la conoscenza degli atti.

  • art. 611 c.p.p.

    Norma processuale richiamata in relazione al procedimento di impugnazione trattato alla Corte di Cassazione (decorso e modalità del ricorso).

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamata quale disposizione applicabile alle modalità di trattazione con l'intervento delle parti; menzionata in relazione all'istruttoria e alle conclusioni.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che impone la condanna alle spese in favore della resistente a seguito del rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione c.p.p.

    Disposizione che impone l'invio della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di mancata rimessione in libertà, eseguita dalla Corte.

  • art. 59 c.p.

    Richiamato indirettamente nella discussione sulla colpa/ignoranza rispetto alla conoscenza della disponibilità di armi da parte del sodalizio (criterio applicato dalla giurisprudenza citata).

Massime di principio

  • In sede di riesame di misure cautelari la corte di merito deve fornire autonoma e motivata valutazione: l'incorporazione di parti dell'ordinanza genetica è ammissibile purché emerga rielaborazione critica e motivazione organica.
  • Le intercettazioni vanno valutate nel loro complesso e in connessione con altri riscontri (videoriprese, indagini, sentenze definitive su membri del sodalizio); espressioni critiche o di diffidenza verso un indagato non escludono automaticamente la sua appartenenza all'associazione mafiosa.
  • L'assenza di specifici "reati-fine" a carico di un indagato non esclude la configurabilità della partecipazione mafiosa se emergono elementi che ne evidenziano ruolo di supporto, collegamento o coinvolgimento nelle attività associative (raccolta del pizzo, gestione di rapporti, conoscenza di affari illeciti).
  • L'aggravante per la disponibilità di armi, nel contesto di associazioni mafiose, può essere desunta per presunzione concreta dal carattere e dalla storia del sodalizio; per il singolo partecipante è sufficiente la consapevolezza della disponibilità o l'ignoranza per colpa, salvo specifiche prove contrarie.
  • La valutazione del "periodo silente" (assenza di attività), pur rilevante, deve essere bilanciata con altre emergenze probatorie: il silenzio temporaneo non è automaticamente decisivo se ricorrono altri elementi che dimostrano inserimento organico o ruolo continuativo.

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