Cassazione Civile, Ordinanza n. 05471/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro pubblico)
La controversia
Un lavoratore, che si qualificava dipendente dell'ente regionale di riferimento e sosteneva di essere transitato nell'agenzia regionale ai sensi della normativa sul trasferimento di personale, aveva chiesto la condanna dell'ente al pagamento della differenza tra l'indennità di percorrenza chilometrica percepita e quella asseritamente spettante per il periodo 1.1.2015-3.12.2019. La domanda era fondata sull'art. 23 del CIRL di categoria, letto in combinazione con gli accordi sindacali richiamati, assumendo che il centro di raccolta dovesse essere individuato nel Comune di assunzione e residenza e che i chilometri dovessero essere conteggiati in base ai percorsi effettivi. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che il lavoratore non fosse transitato nell'agenzia bensì distaccato dalla Regione, con conseguente applicazione della disciplina del personale regionale e non del contratto collettivo invocato. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione delle norme sul distacco e sul trasferimento del personale, sostenendo che mancassero i presupposti del distacco e che ricorresse invece un transito ex art. 31 d.lgs. 165/2001; 2) violazione delle norme sul trasferimento di azienda/pubblico impiego e dell'art. 2112 c.c., insistendo sulla propria asserita opzione per il CCNL privatistico e sul diritto all'indennità; 3) violazione della l.r. Puglia n. 36/2017, degli artt. 3, 11 Cost., 6 e 13 CEDU e dell'art. 45 d.lgs. 165/2001, contestando che la norma regionale fosse innovativa e lamentando un mutamento giurisprudenziale lesivo dell'affidamento; 4) violazione dell'art. 36 Cost., dei doveri di correttezza e buona fede e dei principi di imparzialità e buon andamento, sostenendo che le pregresse liquidazioni dell'indennità integrassero un trattamento ormai dovuto. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi: ha rilevato, anzitutto, che dal contratto di lavoro e dagli atti di causa emergeva un inquadramento come impiegato dell'area informatica/addetto alla registrazione dei dati, incompatibile con l'applicazione della disciplina collettiva invocata, riservata al personale operaio o, per gli impiegati, soltanto a specifiche sedi disagiate non allegate; ha inoltre ribadito che la Corte d'appello aveva accertato in fatto che il lavoratore non era transitato nell'agenzia ma era stato distaccato, e che tale apprezzamento non era sindacabile in sede di legittimità; ha infine osservato che non era configurabile un diritto quesito a mantenere un trattamento economico non previsto dal contratto collettivo applicabile al rapporto pubblico, né risultava pertinente il richiamo all'art. 36 Cost. perché la doglianza riguardava un emolumento aggiuntivo e non la sufficienza della retribuzione base. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso muovesse da una ricostruzione giuridica incompatibile con gli atti e con gli accertamenti di merito: il contratto di assunzione mostrava mansioni impiegatizie; la normativa regionale applicabile distingueva tra personale transitato e personale distaccato; la disciplina collettiva sull'indennità chilometrica era limitata agli operai e, per gli impiegati, solo alle sedi disagiate, circostanza non dedotta. Tutti i motivi sono stati quindi dichiarati inammissibili. Il ricorso è stato integralmente inammissibile e non sono state liquidate spese, poiché l'agenzia è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 23 CIRL di categoria
La disciplina sull'indennità di percorrenza chilometrica è applicabile secondo i criteri previsti dal contratto integrativo; per gli impiegati non opera in via generale, salvo il caso di prestazione in uffici individuati dalla Regione come sedi disagiate.
art. 54 CCNL 7.12.2010
Richiamato come base della regolazione economica dell'indennità, in combinazione con il CIRL.
art. 30 d.lgs. 276/2003
Invocato dal ricorrente per escludere la qualificazione della fattispecie come distacco.
art. 12, comma 2, lett. c), l.r. Puglia n. 3/2010
La Corte d'appello ha ricondotto il lavoratore a questa ipotesi, ossia personale distaccato presso l'agenzia e non transitato alle sue dipendenze.
art. 31 d.lgs. 165/2001
Richiamato dal ricorrente come norma sul trasferimento/conferimento di attività; la Corte ha escluso che la vicenda rientrasse in tale schema.
art. 2112 c.c.
Invocato dal ricorrente in relazione alla continuità del rapporto e al mantenimento del trattamento, ma ritenuto non pertinente rispetto alla pretesa azionata.
art. 12, comma 3, l.r. Puglia n. 3/2010
Per il personale operaio dell'agenzia si applica il CCNL di settore; per il restante personale si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali.
art. 12, comma 5, l.r. Puglia n. 3/2010
Il diritto di opzione per il CCNL privatistico riguarda gli operai di ruolo della Regione Puglia transitati alle dipendenze dell'agenzia ai sensi del comma 2, lett. a), non il personale distaccato.
art. 23 l.r. Puglia n. 36/2017
La Corte ha ritenuto che la disposizione, comunque qualificata, non consentisse l'accoglimento della pretesa perché la mansione impiegatizia del lavoratore restava incompatibile con l'indennità richiesta fuori dai casi di sede disagiata.
art. 45 d.lgs. 165/2001
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'applicabilità della disciplina privatistica; la Corte lo ha ritenuto non dirimente alla luce della qualificazione del rapporto e della normativa regionale.
art. 36 Cost.
Non può essere invocato per reclamare un emolumento aggiuntivo non previsto dalla disciplina contrattuale applicabile; il parametro riguarda la sufficienza della retribuzione, non il diverso trattamento di settore preteso.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Richiamati dal ricorrente, ma ritenuti inconferenti rispetto alla pretesa di conservare un'indennità non spettante secondo la disciplina applicabile.
art. 97 Cost.
Usato per affermare il dovere dell'amministrazione di interrompere attribuzioni economiche indebite, in ossequio a imparzialità e buon andamento.
artt. 15 e 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria
Richiamati dal ricorrente come base del diritto all'indennità chilometrica; la Corte li ha ritenuti non applicabili al suo rapporto per la mansione e il regime giuridico del personale.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, la spettanza di un emolumento accessorio va verificata prima di tutto in base alla corretta qualificazione del rapporto e alla disciplina legale/contrattuale concretamente applicabile; se il lavoratore appartiene a una categoria esclusa dalla previsione, la domanda è infondata anche a prescindere da ulteriori profili.
- Quando la sentenza di merito ha accertato in fatto che il dipendente è stato distaccato e non transitato alle dipendenze dell'ente, tale accertamento non è liberamente riesaminabile in cassazione se la censura mira solo a proporre una diversa lettura degli atti.
- Un contratto collettivo o integrativo che riconosce un trattamento economico aggiuntivo a una specifica categoria non è estensibile oltre i casi espressamente previsti; per gli impiegati, eventuali indennità legate alla percorrenza o alla disagiata sede richiedono la prova dei presupposti specifici.
- Non esiste un diritto quesito alla conservazione di un trattamento economico indebitamente erogato da un'amministrazione pubblica, poiché l'ente deve conformarsi alla disciplina applicabile e interrompere i pagamenti non dovuti.
- L'art. 36 Cost. non può essere utilizzato per rivendicare emolumenti accessori ulteriori rispetto alla retribuzione contrattualmente spettante, se la doglianza non riguarda la sufficienza del trattamento base ma solo la mancata attribuzione di una specifica indennità di settore.
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