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Ordinanza

Ordinanza n. 2783/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202604796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale nel concorso per l'assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, partecipante al concorso pubblico per esami indetto per l'assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, è stato escluso per inidoneità attitudinale accertata il 3 febbraio 2026. Ha contestato il giudizio della commissione deducendo la sua contraddittorietà rispetto ai risultati positivi dei test scritti DAT livello 2 e TPC, alle valutazioni favorevoli del perito selettore sull'eloquio, sul contegno e sulle pregresse esperienze lavorative, nonché alle capacità derivanti dagli studi giuridici e dalle competenze linguistiche certificate. Ha inoltre richiamato le conclusioni di consulenti di parte, uno psichiatra dell'ASL e uno psicologo-psicoterapeuta. In particolare, ha evidenziato la discrasia tra il giudizio positivo del perito selettore, secondo cui il candidato aveva eloquio e contegno adeguati e un ottimo background professionale, e il successivo giudizio collegiale, che ha ravvisato una carente capacità argomentativa ed espositiva non adeguata al contesto, senza considerare le esperienze professionali valorizzate dal perito selettore.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti, in sede cautelare e prima facie, possibili discrasie tra le valutazioni del perito selettore e quelle della commissione attitudinale. Ha rilevato che lo scostamento del giudizio finale rispetto ai precedenti elementi istruttori non risultava adeguatamente motivato, in particolare perché la commissione non aveva spiegato le ragioni del diverso apprezzamento dell'eloquio, del contegno e delle esperienze professionali del candidato. Il giudice ha quindi ravvisato la necessità di una motivazione rafforzata per giustificare il dissenso rispetto alle osservazioni del perito selettore. La domanda cautelare è stata accolta, con sospensione del provvedimento impugnato e ordine all'amministrazione di procedere, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, alla ripetizione del colloquio collegiale davanti a una commissione in diversa composizione. La nuova commissione dovrà motivare più diffusamente le ragioni di un eventuale scostamento dalle valutazioni del perito selettore. È stato disposto l'aggiornamento del giudizio sugli esiti dei nuovi accertamenti, il rinvio alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026 e la compensazione integrale delle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; è stata applicata per accogliere la domanda di sospensione e ordinare il riesame del giudizio di non idoneità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando il giudizio finale di una commissione attitudinale si discosta dalle valutazioni positive espresse dal perito selettore in precedenti fasi istruttorie, l'amministrazione deve fornire una motivazione rafforzata, specifica e coerente sulle ragioni dello scostamento.
  • La motivazione del giudizio di non idoneità attitudinale deve confrontarsi con gli elementi istruttori rilevanti già acquisiti, comprese le valutazioni sull'eloquio, sul contegno e sulle esperienze professionali del candidato; la loro omissione può integrare, in sede cautelare, un indice di illegittimità del provvedimento.
  • In presenza di una possibile contraddittorietà tra gli esiti delle diverse fasi della valutazione attitudinale, la tutela cautelare può essere assicurata mediante sospensione del giudizio negativo e ripetizione del colloquio collegiale davanti a una commissione in diversa composizione.
  • Il riesame disposto in sede cautelare deve essere effettivo e accompagnato da una motivazione più ampia sulle ragioni di un eventuale nuovo scostamento dalle precedenti valutazioni istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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