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Sentenza

Sentenza del 14/06/2022 n. 19200 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso bonario relativo alla Tarsu 2011 per vizii multipli: carenza della base normativa per l'applicazione della Tarsu nel 2011; mancata previa notifica dell'avviso di accertamento; mancata considerazione della stagionalità dell'attività svolta; errata determinazione della superficie tassabile; parziale attivazione del servizio comunale di raccolta rifiuti e conseguente obbligo del club di avvalersi di una società privata per lo smaltimento.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di cassazione. Il Collegio ha ritenuto che: la Tarsu (o la tariffa Ronchi) poteva legittimamente essere applicata per l'anno 2011 in ragione delle proroghe legislative e della "ultrattività" della disciplina Tarsu fino al completamento degli adempimenti della nuova tariffa; il vizio relativo al mancato previo avviso di accertamento non era decisivo perché l'obbligo in rettifica era venuto meno dopo l'abrogazione normativa citata; il giudicato su atti di annualità diverse non vincola automaticamente le annualità successive se le questioni riguardano fatti variabili nel tempo; la prova della stagionalità deve essere documentata e prodotta dal contribuente nell'ambito della denuncia originaria o di una variazione e non può essere acquisita per la prima volta in sede di impugnazione; l'annullamento da parte del giudice amministrativo di delibere tariffarie per anni precedenti non comporta automaticamente l'annullamento delle delibere successive, ciascuna delle quali ha autonomia. Per questi motivi il ricorso è rigettato e il club condannato alle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 14, comma 7

    Consente ai Comuni di continuare a riscuotere la TARSU anche per il 2011 nelle condizioni di ultrattività della disciplina, quindi non escludeva l'applicabilità del tributo per l'anno in causa.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 3, lett. c)

    Prevede l'ipotesi di riduzione/esenzione per attività stagionali a condizione che l'attività sia esercitata in conformità alla licenza rilasciata e per il periodo esatto indicato nella licenza; la Corte ha ritenuto che la prova della stagionalità debba essere prodotta dal contribuente.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1 (abrogato)

    La Commissione regionale aveva ritenuto che l'obbligo del previo avviso di accertamento in rettifica fosse venuto meno dal 1/1/2007 a seguito dell'abrogazione di tale norma per effetto della L. n. 296/2006; il giudice d'appello ha fatto riferimento a tale quadro per escludere l'insussistenza della pretesa per carenza del prevviso avviso.

  • D.L. n. 194 del 2009, art. 8, comma 3

    Ha prorogato termini per l'introduzione della nuova tariffa (conseguente rilievo sulla legittimità dell'applicazione TARSU in anni successivi).

  • L. n. 25 del 2010

    Conversione/effetti sulle proroghe richiamate dalla Corte che hanno mantenuto in vita la disciplina TARSU fino al completamento degli adempimenti della nuova tariffa.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 238/2009

    Riconosce la necessità non solo del regolamento ministeriale per il passaggio alla tariffa integrata ma anche del completamento di tutti gli adempimenti necessari; ha supportato la tesi della ultrattività della disciplina TARSU.

  • Circolare MEF 11/11/2010, n. 3/D

    Richiamata come supporto dell'ammissibilità per i Comuni di applicare la TARSU/Tariffa Ronchi in assenza del completamento degli adempimenti della nuova tariffa.

  • Delibera Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia, 28/01/2011, n. 21

    Ulteriore supporto amministrativo sul piano della legittimità dell'applicazione della Tarsu/tariffa Ronchi da parte dei Comuni in mancanza del completo assetto della nuova tariffazione.

  • Art. 2909 c.c.

    Norma richiamata in relazione agli effetti del giudicato esterno; la Corte ha precisato che il giudicato su annualità diverse vincola solo per elementi costanti e non per fatti variabili nel tempo.

  • D.L. n. 83/2012 convertito L. n. 134/2012 (art. 54 comma 3) e art. 348 ter c.p.c.

    Disciplinano l'ammissibilità in Cassazione dei motivi di fatto nel caso di doppia conformità ("doppia conforme"); il ricorrente doveva indicare le ragioni di fatto diverse tra le due decisioni interne e non lo ha fatto, con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360 n.5.

  • Art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5

    Norme processuali invocate per motivi di cassazione; la Corte ha valutato le violazioni dedotte e l'omesso esame di fatti decisivi ritenendo infondati o procedimentalmente inammissibili i rilievi.

  • Cassazione: giurisprudenza citata (es. Cass. nn. 8083/2018, 20961/2019, 7417/2019, 25516/2019, 5939/2021, 38950/2021, 26774/2016, 20994/2019, 14037/2019, 3955/2021, 28675/2018, 14039/2019)

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per consolidare i principi: ultrattività della disciplina TARSU, limiti del giudicato intertemporale, onere probatorio della stagionalità e autonomia delle deliberazioni tariffarie annuali.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (introdotto da L. n. 228 del 2012)

    Norma processuale richiamata in dispositivo per l'eventuale ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La previsione normativa e le successive proroghe possono preservare l'applicabilità di una disciplina tributaria (es. TARSU) anche oltre la data inizialmente prevista per la transizione, finché non siano completati gli adempimenti previsti per la nuova disciplina.
  • La prova della stagionalità dell'attività rilevante ai fini di riduzioni o esenzioni tributarie grava sul contribuente e deve essere prodotta tempestivamente (nella denuncia originaria o in una variazione), non potendo essere normalmente fatta valere per la prima volta in grado di impugnazione.
  • Il giudicato formato su atti relativi ad annualità diverse vincola solo con riferimento a fatti o elementi costitutivi stabili e permanenti; non si estende automaticamente a circostanze variabili nel tempo (es. modalità di esercizio dell'attività, periodo di utilizzo dei locali).
  • L'annullamento giurisdizionale di una deliberazione comunale di determinazione tariffaria per un anno non determina automaticamente la caducazione delle delibere successive che, pur ripetitive, sono atti autonomi e devono essere impugnate separatamente.
  • Il contribuente che intende non avvalersi del servizio pubblico di raccolta rifiuti e far ricorso a soggetti privati deve fornire idonea dichiarazione o documentazione al Comune; l'assenza di tale dichiarazione limita la possibilità di ottenere variazioni o esenzioni.
  • In Cassazione, quando si invoca l'omesso esame di fatti decisivi in presenza di una doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le ragioni di fatto diverse tra le decisioni di primo e secondo grado; in mancanza la censura è inammissibile.

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