Cassazione Penale, Sentenza n. 41322/2022 del 02/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 9/12/2021 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. contro il provvedimento del G.I.P. (1/10/2021) che aveva negato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe rigettato l'appello senza valida motivazione, avrebbe errato nell'attribuire a Carfora il fatto di aver sparato (contrariamente agli accertamenti del giudice di merito), avrebbe ritenuto apodittica la qualificazione della confessione e del risarcimento come strumentali per ottenere benefici e non aveva considerato la possibilità di applicare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; inoltre i coimputati avevano ottenuto misure più favorevoli.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse dato motivazione chiara e puntuale, valorizzando le gravità concrete della condotta (anche con l'aggravante della modalità mafiosa) e il quadro fattuale (la vendetta avvenuta poche ore dopo altri gravi delitti). La confessione e il risarcimento sono stati considerati strumentali e non sufficienti a superare la presunzione di necessità della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275 c.p.p. La Corte ha inoltre ritenuto non decisivo l'errore formale sulla persona che aveva sparato, e ha spiegato il diverso trattamento dei coimputati in ragione della più grave condotta accertata per Antonio e Giovanni Carfora. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e si è disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
ricorso avverso ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina il ricorso avverso le ordinanze in materia cautelare; qui utilizzata per inquadrare il rimedio impugnatorio esperito dal ricorrente
art. 275 cod. proc. pen.
terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen.
La Corte richiama la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n.152/1991; tale presunzione può essere superata solo con elementi specifici che dimostrino che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive
art. 7 d.l. n.152/1991 (conv. con legge n.203/1991)
delitti aggravati ex art. 7 d.l. n.152 del 1991 (convertito, con modifiche, dalla legge n.203 del 1991)
Richiama la previsione normativa che qualifica alcune aggravanti (es. connotazione mafiosa) rilevanti ai fini della presunzione di necessità della custodia cautelare
art. 274 cod. proc. pen.
onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen.
Indica i criteri di motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ritiene rispettato l'onere motivazionale quando il giudice indica l'assenza di elementi che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari
art. 616 cod. proc. pen.
condanna al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulle spese nei procedimenti davanti alla Corte di Cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
trasmettersi copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione sulla comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario in relazione allo stato di detenzione dell'interessato e agli adempimenti consequenziali
Massime di principio
- La misura cautelare va valutata sulla base della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione: non conta solo il titolo di reato, ma le modalità concrete del fatto e la personalità del soggetto
- In presenza di aggravanti rilevanti (p.es. modalità mafiosa) opera una presunzione relativa a favore della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275 c.p.p.; il soggetto deve quindi fornire elementi specifici per dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari
- Confessioni e atti riparatori possono essere valutati ma possono essere ritenuti 'strumentali' se inseriti in un contesto fattuale che indica persistenza del pericolo cautelare
- Il diverso trattamento cautelare tra coimputati è legittimo se motivato dalle differenti condotte concrete e dalla diversa gravità emersa in sede di cognizione
- Errori formali o refusi nella motivazione non invalidano il provvedimento se, nel complesso, la motivazione è chiara, puntuale e fonda la prognosi cautelare
- La mera allegazione del tempo già trascorso in custodia non è sufficiente a superare la presunzione di necessità della custodia; serve prova di elementi che indichino l'affievolimento delle esigenze preventive
- La possibilità tecnica di misure alternative (es. braccialetto elettronico) deve essere esaminata concretamente dal giudice rispetto alla reale idoneità a soddisfare le esigenze cautelari, non basta la semplice proposta
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