Cassazione Penale, Sentenza n. 25811/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato, in parziale riforma della decisione di primo grado, la responsabilità di due imputati solo per i reati di usura aggravata in concorso e, per uno di essi, anche per tentata estorsione aggravata, rideterminando le pene. I ricorsi per cassazione hanno contestato, per il primo imputato, la mancata considerazione delle doglianze d'appello, l'affidabilità della persona offesa, l'insussistenza dell'usura, l'asserita maturazione della prescrizione secondo il regime più favorevole anteriore alla legge n. 251/2005, l'inesistenza delle aggravanti dello stato di bisogno e della finalizzazione del prestito a un'attività imprenditoriale, nonché il trattamento sanzionatorio e la recidiva. Per il secondo imputato sono stati dedotti vizi motivazionali e violazione di legge sulla responsabilità per usura, sulla sussistenza dello stato di bisogno e sulla circostanza aggravante legata allo svolgimento di attività imprenditoriale della persona offesa. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici, reiterativi delle censure di appello o comunque manifestamente infondati: ha ribadito l'inammissibilità della richiesta di rivalutazione della credibilità della persona offesa e delle prove, ha ritenuto correttamente motivata la configurabilità delle aggravanti di cui all'art. 644, quinto comma, nn. 3 e 4, c.p., ha dichiarato non deducibile per la prima volta in cassazione la questione sulla recidiva e ha escluso la fondatezza della dedotta prescrizione, sia per genericità sia perché, nel caso concreto, il termine non era ancora maturato. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi proposti dai due imputati contro la sentenza della Corte di appello di Palermo. Ha quindi confermato la stabilità della decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità per usura aggravata in concorso e, per uno solo dei due, anche per tentata estorsione aggravata. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 644 c.p.
Le aggravanti dello stato di bisogno e della destinazione del prestito ad attività imprenditoriale sono configurabili quando la vittima versi in una grave difficoltà economica tale da comprimere la sua autodeterminazione e quando il denaro sia destinato a un'attività imprenditoriale, anche se non direttamente svolta dal soggetto che riceve materialmente il prestito.
art. 99 c.p.
Richiamato ai fini del calcolo del termine di prescrizione in presenza di recidiva aggravata.
art. 157 c.p.
primo comma n. 3 e secondo comma
Richiamato per determinare il termine di prescrizione del reato, secondo il regime vigente ratione temporis e in combinazione con le aggravanti speciali contestate.
art. 63 c.p.
Richiamato nel calcolo del trattamento sanzionatorio e del termine di prescrizione in relazione alle aggravanti speciali.
art. 132 c.p.
La commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; una motivazione sintetica è sufficiente quando la pena si colloca vicino ai minimi edittali.
art. 133 c.p.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte osserva che la censura era generica e non individuava elementi concreti positivamente valutabili.
art. 609 c.p.p.
In cassazione non possono proporsi questioni non devolute al giudice di appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non proponibili prima; la recidiva dedotta solo in cassazione è quindi inammissibile.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se vi è colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
legge 5 dicembre 2005, n. 251
Richiamata solo per il regime temporale della prescrizione e per il mutamento del trattamento sanzionatorio e dei termini prescrizionali rispetto ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
art. 644, primo comma, c.p.
Richiamato insieme al quinto comma ai fini della base legale del reato di usura e del calcolo prescrizionale.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, anche testualmente, le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione, salvo manifeste contraddizioni o illogicità della motivazione.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né una diversa ricostruzione storica dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
- L'aggravante dello stato di bisogno nell'usura ricorre quando la vittima versi in una grave difficoltà economica tale da determinare una sensibile compressione della libertà di autodeterminazione e a indurla ad accettare condizioni usurarie.
- L'aggravante dell'impiego del denaro in attività imprenditoriale sussiste anche se il prestito sia destinato a un'attività imprenditoriale non direttamente svolta dal soggetto che riceve il denaro e anche se tale soggetto non abbia formalmente lo status di imprenditore.
- La recidiva costituisce un punto autonomo della decisione e deve essere specificamente devoluta al giudice di appello; se non è stata dedotta in appello, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- La prescrizione deve essere dedotta con specificità, indicando la sequenza processuale e dimostrando la maturazione del termine; non basta un'affermazione assertiva del suo decorso.
- La motivazione sulla pena è sindacabile in cassazione solo se la sanzione si discosti in modo significativo dalla misura media edittale; altrimenti è sufficiente una motivazione sintetica sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sui precedenti penali, sulle modalità del fatto, sull'intensità del dolo e sull'assenza di elementi positivi, senza necessità di confutare analiticamente ogni argomento difensivo.
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