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Sentenza

Sentenza n. 1945/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) dell’ordinanza n. -OMISSIS- con cui il Dirigente dell’Area Amministrativa Patrimonio Servizio Politiche per la Casa del Comune di Napoli dispone lo sgombero coatto amministrativo ad horas dell’alloggio di servizio sito in Napoli alla via -OMISSIS-(ex casa custode); b) della diffida di cui alla nota P.G. -OMISSIS- con cui il Dirigente dell’Area Amministrativa Patrimonio Servizio Politiche per la Casa ha diffidato il ricorrente a liberare l’alloggio di servizio “ex casa custode”; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202500833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di sgombero coatto amministrativo ad horas dell’alloggio di servizio e precedente diffida a liberarlo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già custode di un istituto scolastico e collocato a riposo nel 2015, ha impugnato l’ordinanza comunale di sgombero coatto ad horas dell’alloggio di servizio, nonché la precedente diffida al rilascio. Ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, il difetto di istruttoria e di motivazione e l’eccesso di potere, sostenendo che il pensionamento non avrebbe automaticamente reso abusiva l’occupazione e che, dopo circa dieci anni, sarebbe stato sproporzionato adottare uno sgombero immediato, anche perché la funzione di custode era stata eliminata dalla pianta organica comunale. Ha inoltre lamentato la mancata comparazione tra l’interesse pubblico al recupero dell’immobile e il diritto all’abitazione, alla vita familiare e al domicilio, richiamando l’art. 8 CEDU, gli artt. 2 e 3 Cost. e precedenti delibere comunali che avrebbero previsto il trasferimento degli ex custodi in alloggi ERP. Infine, ha dedotto sviamento di potere, sostenendo che lo sgombero sarebbe stato finalizzato anche a evitare possibili responsabilità erariali. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, la carenza di interesse per mancata impugnazione della diffida, e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dall’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Ha ritenuto legittimo l’esercizio, da parte del Comune, dell’autotutela esecutiva prevista dall’art. 823 c.c., dopo la diffida al rilascio, perché il ricorrente, cessato dal servizio nel 2015, non era più titolare di alcun rapporto di servizio né di un titolo per occupare l’alloggio. L’immobile è stato qualificato come bene patrimoniale indisponibile, essendo destinato all’alloggio del custode e quindi funzionale all’assolvimento di un pubblico servizio. Il protrarsi dell’occupazione sine titulo non ha fondato alcun affidamento tutelabile; al contrario, ha reso necessario il ripristino della disponibilità del bene per la sua destinazione istituzionale. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante l’indicazione della cessazione dal servizio e della conseguente mancanza di titolo, nonché della necessità di recuperare l’immobile. Secondo il TAR, non era necessaria una specifica comparazione tra l’interesse pubblico e la situazione abitativa dell’occupante, essendo sufficiente il richiamo alla necessità di ripristinare la legalità e di destinare il bene alle finalità istituzionali. È stata esclusa anche la violazione del diritto all’abitazione e dell’art. 8 CEDU: tale diritto non legittima né consolida l’occupazione abusiva di immobili pubblici e deve essere contemperato con il diritto di proprietà e con la destinazione legale del bene pubblico. Le precedenti delibere comunali non attribuivano un diritto all’assegnazione di un alloggio ERP, che può avvenire soltanto attraverso le procedure pubbliche previste, il bando regionale e la collocazione utile in graduatoria. Sono state quindi respinte anche le censure di sviamento. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, anche in considerazione del termine dilatorio di sei mesi già concesso in sede cautelare per il rilascio.

Norme richiamate

  • art. 823 c.c.

    L’amministrazione proprietaria può procedere direttamente alla tutela esecutiva dei beni pubblici, quando l’occupante sia privo di titolo e il bene debba essere restituito alla sua destinazione istituzionale.

  • artt. 2 e 3 Cost.

    Il diritto all’abitazione non ha carattere assoluto e deve essere bilanciato con gli altri valori costituzionali, compreso il diritto di proprietà pubblica e la destinazione istituzionale del bene.

  • art. 8 CEDU

    diritto alla vita familiare e al domicilio

    La tutela convenzionale del domicilio e della vita familiare non legittima il mantenimento dell’occupazione sine titulo di un immobile pubblico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base, insieme alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Quando un alloggio di servizio è funzionalmente destinato all’assolvimento di un pubblico servizio, la cessazione del rapporto di servizio determina il venir meno del titolo di godimento; la successiva occupazione dell’immobile è sine titulo e legittima l’amministrazione proprietaria a esercitare l’autotutela esecutiva ai sensi dell’art. 823 c.c.
  • Il protrarsi nel tempo dell’occupazione sine titulo di un bene patrimoniale indisponibile non determina, di per sé, un affidamento tutelabile dell’occupante; può anzi rendere necessario il sollecito ripristino della disponibilità del bene per la sua destinazione istituzionale.
  • In presenza della cessazione del rapporto di servizio e della conseguente mancanza di titolo, è sufficiente che il provvedimento di sgombero indichi tali presupposti e la necessità di recuperare il bene per le finalità istituzionali; non è necessaria una specifica comparazione con la situazione abitativa dell’occupante.
  • Il diritto all’abitazione e la tutela del domicilio ai sensi dell’art. 8 CEDU non attribuiscono il diritto a occupare o continuare a occupare senza titolo un immobile pubblico e devono essere bilanciati con il diritto di proprietà pubblica e con la destinazione legale del bene.
  • L’assegnazione di un alloggio ERP non può derivare automaticamente dalla precedente disponibilità di un alloggio di servizio né da risalenti delibere comunali, ma deve avvenire nel rispetto della par condicio e delle procedure pubbliche previste, inclusi il bando e la graduatoria degli aventi diritto.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniAutotutela
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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