Cassazione Penale, Sentenza n. 16339/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/09/2021 con cui il Tribunale di Catania, in appello ex art. 310 c.p.p., ha rigettato la richiesta di declaratoria di estinzione della misura cautelare (art. 302 c.p.p.) formulata dall'indagato per omesso interrogatorio di garanzia da parte del G.I.P. di Catania, dopo che il G.I.P. di Bari si era dichiarato incompetente e il G.I.P. di Catania aveva emesso nuovo titolo custodiale il 24/12/2020. I difensori hanno proposto tre motivi: (1) omesso esame della doglianza relativa al mancato interrogatorio disposto e non eseguito; (2) contraddittorietà della motivazione in relazione alla modifica del quadro accusatorio (aggravante della transnazionalità); (3) contraddittorietà/illogicità per le differenti esigenze cautelari indicate nelle ordinanze del G.I.P. di Bari e del G.I.P. di Catania.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante l'omessa esecuzione dell'interrogatorio posto che la questione decisiva era se dovesse essere rinnovato; ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il nuovo giudice che rinnova la misura dopo la dichiarazione di incompetenza non è tenuto a ripetere l'interrogatorio se la nuova ordinanza si fonda sugli stessi elementi probatori e non introduce fatti nuovi o esigenze cautelari diversi. Il Tribunale aveva infatti constatato che le due ordinanze (Bari 4/12/2020 e Catania 24/12/2020) si fondavano sul medesimo materiale probatorio e che l'aggravante della transnazionalità non era stata in realtà applicata dal G.I.P. di Catania, quindi non vi era sostanziale lesione del diritto di difesa. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario secondo art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'appello nel procedimento; il Tribunale ha esaminato l'appello ex art. 310 e lo ha rigettato.
art. 302 cod. proc. pen.
Riguarda la declaratoria di estinzione della misura cautelare: il ricorrente chiedeva l'estinzione per omesso interrogatorio.
art. 27 cod. proc. pen.
Disciplina la dichiarazione di incompetenza del giudice e la trasmissione degli atti: la vicenda nasce dalla dichiarazione di incompetenza del G.I.P. di Bari e dal successivo provvedimento del G.I.P. di Catania.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme di riferimento relative al diritto di difesa e alle garanzie dell'interrogatorio di garanzia.
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme procedurali pertinenti (regole sul materiale probatorio e valutazione delle prove).
art. 273 cod. proc. pen.
Norma relativa alla motivazione delle misure cautelari e alle esigenze cautelari; citata rispetto ai motivi di doglianza sulla motivazione delle ordinanze.
art. 294 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle forme e ai presupposti della misura cautelare e alla sua rinnovazione.
art. 292 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in rapporto alla contestazione di contraddittorietà della motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità senza esclusione di colpa, la possibilità di sanzione pecuniaria; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'inoltro al direttore dell'istituto penitenziario di copia del provvedimento; disposto dalla Corte per gli adempimenti successivi.
Massime di principio
- La rinnovazione di una misura cautelare da parte del giudice competente dopo che il giudice originario si è dichiarato incompetente non comporta automaticamente la necessità di ripetere l'interrogatorio di garanzia: occorre un nuovo interrogatorio solo se la nuova ordinanza si fonda su elementi di prova nuovi o su esigenze cautelari diverse rispetto a quelle precedenti.
- L'omesso interrogatorio ordinato ma non eseguito non annulla automaticamente la misura cautelare quando il provvedimento successivo del giudice competente si basa sul medesimo materiale probatorio e non introduce nuove contestazioni sostanziali.
- La mera diversa motivazione o diversa valutazione degli stessi elementi probatori da parte di un altro giudice non integra di per sé un motivo per rinnovare l'interrogatorio: la differenza di valutazione è espressione dell'autonomia del giudice e non equivale a nuova contestazione.
- Se invece il nuovo provvedimento custodiale introduce fatti nuovi, aggravanti non contemplate precedentemente o esigenze cautelari differenti, il diritto di difesa può richiedere il rinnovo dell'interrogatorio di garanzia.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo elementi che escludano la colpa.
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