Cassazione Penale, Sentenza n. 42914/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, operata dalla Corte d'appello di Milano, delle condanne emesse in primo grado. In sintesi: Bonaffini contesta la mancanza di prova del dolo specifico nei reati tributari (omessa dichiarazione IVA e emissione di fatture per operazioni inesistenti) qualificandosi quale mero prestanome e chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche; Bosa contesta la qualificazione della sua condotta come tentata estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso (sostiene di aver agito per recuperare un proprio credito e non per agevolare attività mafiose) e contesta la sussistenza dell'aggravante; Garoscio e Marzulli denunciano omissione di valutazione della sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso rispetto alle loro posizioni e chiedono che la stessa non sia estesa oggettivamente ai correi. I ricorsi deducono violazioni di legge e vizi di motivazione, nonché travisamento probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, trattati ai sensi dell'art. 23, co. 8, D.L. n. 137/2020 e successive modifiche. Motivazioni: i motivi sono risultati aspecifici e/o manifestamente infondati; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fornisca motivazione adeguata e congrua, che dimostra la consapevolezza dell'illiceità dell'attività per Bonaffini nonché il ruolo attivo e intimidatorio di Bosa, Garoscio e Marzulli nelle condotte estorsive. In particolare: - per Bonaffini: rigettati i rilievi sulla mancanza del dolo tributario e sull'attribuzione di mera qualità di prestanome; rigettata la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche; - per Bosa: rigettata la censura sulla natura estorsiva della condotta e sulla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso; la Corte ha confermato che anche la pretesa creditoria non esclude l'estorsione quando l'azione è esercitata con modalità intimidatorie e per fini proprio o di terzi; - per Garoscio e Marzulli: rigettata la censura per mancata valutazione dell'aggravante, poiché la sentenza d'appello motiva adeguatamente il loro ruolo nelle condotte intimidatorie. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, co. 8
non presente una citazione testuale nel corpo fornito
norma richiamata per la disciplina del trattamento dei ricorsi e della loro trattazione; la Corte ha applicato il filtro procedurale previsto per i ricorsi presentati in quel periodo
art. 416‑bis.1 c.p. (aggravante del "metodo mafioso")
richiamata come norma che configura l'aggravante del metodo mafioso
la Corte conferma che la circostanza aggravante ha natura in larga parte oggettiva e può essere valutata anche a carico dei concorrenti se erano a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso o l'hanno ignorato per colpa
art. 62‑bis c.p. (attenuanti generiche)
non presente una citazione testuale puntuale
il giudizio sulle attenuanti generiche è giudizio di merito non sindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e congrua; l'esclusione delle attenuanti per precedenti penalI può essere adeguatamente motivata
d.lgs. n. 74/2000, art. 5 (reati tributari)
solo indicazione normativa nel testo
per i reati tributari a dolo specifico la prova del dolo può essere desunta, anche per un amministratore formale/prestanome, dalla macroscopica illegalità dell'attività e dalla consapevolezza di tale illegalità
artt. 187 e 192 c.p.p. (onere e valutazione della prova)
richiamati nel ricorso di Bonaffini
i motivi che denunciano mancata prova devono confrontarsi con la motivazione di merito; la Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione è logica e congrua
art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.
la censura per travisamento probatorio richiede specificazione degli atti e non può limitarsi a generiche doglianze; la Cassazione richiede autosufficienza del ricorso
art. 133 c.p. (criteri per giudizio sulle attenuanti)
menzionato implicitamente nella discussione sulle attenuanti
la Corte ricorda che il giudizio del giudice di merito sulle circostanze rilevanti ai fini delle attenuanti è di fatto e sindacabile limitatamente ai vizi di motivazione
art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
richiamato nel confronto con la qualificazione giuridica dei fatti
la Corte ribadisce il principio che l'esistenza di una pretesa creditoria non esclude automaticamente l'estorsione se la modalità dell'azione è intimidatoria e utile anche a fini diversi dall'esercizio della pretesa
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente la prova o la migliore ricostruzione dei fatti: i motivi che si limitano al dissenso sulla valutazione del fatto sono inammissibili o manifestamente infondati se la motivazione di merito è logica e congrua
- La qualifica formale di amministratore o "prestanome" non esclude automaticamente la responsabilità per reati tributari: il dolo specifico può essere desunto dalla consapevolezza dell'illiceità dell'attività e dai rapporti con l'amministratore di fatto
- La circostanza aggravante del "metodo mafioso" (art. 416‑bis.1 c.p.) ha natura in larga parte oggettiva e può essere applicata anche ai concorrenti se era evidente o conoscibile l'uso di metodi intimidatori riconducibili a vincoli associativi
- La presenza di una pretesa creditoria non esclude il reato di estorsione: conta la modalità e lo scopo dell'azione (quando soggetti terzi agiscono con modalità intimidatorie od ottengono un profitto proprio, può integrarsi l'estorsione)
- Le doglianze per travisamento probatorio devono essere autosufficienti e specificare gli atti contestati: omissioni genericamente lamentate comportano l'inammissibilità del motivo
- La valutazione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica
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