Cassazione Penale, Sentenza n. 22294/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione di legge per l'erronea applicazione della recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99 cod. pen., contestata nel giudizio di patteggiamento per una contravvenzione (art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). In sintesi: il Tribunale di Vicenza, nell'applicare la pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), aveva ritenuto operante la recidiva reiterata infraquinquennale per la violazione dell'ordine di allontanamento, aggravando la misura della pena nonostante la fattispecie fosse contravvenzionale; il Procuratore generale ha impugnato tale applicazione sostenendo che la recidiva ex art. 99 cod. pen. può essere contestata soltanto per delitti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale ritenendolo fondato. Ha affermato che l'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 è di natura contravvenzionale (pena dell'arresto da uno a sei mesi) e che l'aggravante della recidiva prevista dall'art. 99 cod. pen. è configurata in relazione a delitti (richiede che l'imputato "dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commetta un altro"). Pertanto l'applicazione della recidiva nella fattispecie era illegittima. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Vicenza per i conseguenti provvedimenti.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 76, comma 3
La disposizione incrimina una condotta contravvenzionale soggetta alla pena dell'arresto da uno a sei mesi; nella sentenza è stata riconosciuta la natura contravvenzionale della fattispecie, elemento centrale per escludere l'applicabilità della recidiva di cui all'art. 99 cod. pen.
codice penale - art. 99
"dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commetta un altro ..."
La Corte ha interpretato l'art. 99 come applicabile in relazione a delitti (non alle contravvenzioni), per cui l'aggravante della recidiva qualificata non poteva essere legittimamente contestata nella fattispecie contravvenzionale.
codice di procedura penale - art. 448, comma 2-bis
La Corte ha ritenuto che l'illegittimità nella contestazione della recidiva in materia contravvenzionale rientra nelle ipotesi che consentono il ricorso per cassazione per illegittimità della pena ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.
codice di procedura penale - art. 444
Norma sul patteggiamento; la sentenza era stata pronunciata in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ma ciò non esclude il controllo di legittimità sulla correttezza della qualificazione delle aggravanti applicate.
d.l. n. 137/2020 - art. 23 (riguardo alla trattazione scritta delle requisitorie)
Richiamato per giustificare la procedura di requisitoria scritta del Procuratore generale in sede di esame del ricorso, senza trattazione orale.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 15944 del 21/03/2013 (Aida)
Precedente richiamato che già aveva affermato la non riconducibilità della recidiva (ai fini dell'aggravamento) alle contravvenzioni, consolidando il principio che la contestazione della recidiva in materia contravvenzionale può costituire illegittimità della pena.
Massime di principio
- L'aggravante della recidiva ex art. 99 cod. pen. si applica solo quando il precedente e il nuovo reato rientrano nell'ambito dei delitti: non può essere automaticamente estesa alle contravvenzioni punite con l'arresto.
- Se in sede di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice applica un'aggravante non prevista o non applicabile, ciò può configurare illegittimità della pena e legittimare il ricorso per cassazione per illegalità della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.
- La natura (delitto vs contravvenzione) della fattispecie è elemento decisivo prima di applicare aggravanti personali: il giudice di merito deve qualificare correttamente l'illecito e verificare la compatibilità dell'aggravante con la tipologia di reato.
- Il fatto che la pena concordata rientri nella cornice edittale non esclude il controllo di legittimità della Corte di Cassazione su vizi di diritto che abbiano inciso sulla determinazione della pena (es. applicazione illegittima di recidiva).
- In caso di applicazione erronea della recidiva in materia contravvenzionale, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e trasmettere gli atti al giudice di merito per riformulare la decisione secondo diritto.
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