Cassazione Penale, Ordinanza n. 28761/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile della detenzione illecita di cocaina e hashish in quantità tali da ricavarne 71 dosi medie singole di cocaina e 505 dosi medie singole di hashish. Con il primo motivo ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto le doglianze riproduttive di censure già esaminate in appello e ha escluso che vi fosse errore nella valutazione della gravità del fatto, valorizzando quantità, tipo di sostanze, modalità di detenzione e indici di professionalità dell'attività illecita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto infondato il motivo sulla lieve entità, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente valutato l'insieme degli elementi fattuali e aveva escluso l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 per la non minima offensività della condotta. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulle attenuanti generiche, rilevando che il beneficio era stato in realtà riconosciuto e bilanciato in equivalenza con la recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice applicata per la detenzione illecita di cocaina e hashish in quantitativi idonei a ricavare numerose dosi medie singole.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità è esclusa quando la valutazione complessiva della condotta, considerati quantità, varietà delle sostanze, modalità di detenzione e capacità di diffusione, denota professionalità e non minima offensività.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche risultano comunque riconosciute; la censura difensiva sul loro mancato riconoscimento è stata ritenuta infondata.
art. 99 c.p.
La recidiva è stata considerata nel giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, la lieve entità va esclusa sulla base di una valutazione complessiva della condotta, non atomistica, che consideri quantitativi, tipo di stupefacente, modalità di detenzione e indici di professionalità dell'agente.
- La contemporanea detenzione di sostanze di diversa natura, specie se accompagnata da un dato ponderale significativo e da modalità compatibili con una destinazione allo spaccio, può integrare un quadro incompatibile con la minima offensività.
- Il sindacato di legittimità non consente di rivalutare il merito quando la motivazione della Corte territoriale sia coerente, completa e conforme ai criteri legali di valutazione.
- La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è infondata se il beneficio risulta già concesso e il punto controverso attiene solo al suo bilanciamento con la recidiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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