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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44577/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP con il quale era stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il difensore deduceva la errata applicazione dell'art. 297 c.p.p. per la sovrapposizione e la contraddittorietà di molteplici provvedimenti (ordinanze del 21/02/2022, 21/12/2022, 23/03/2023 ecc.) che avevano esteso, revocato e nuovamente disposto misure cautelari in relazione ai capi di imputazione (tra cui art. 270-bis e art. 604-bis/604-bis-ter c.p.), rivendicando l'inefficacia dell'ulteriore misura e chiedendo l'ordinanza di scarcerazione. In sede di memoria si producevano inoltre attestazioni dalla Tenenza dei Carabinieri che documentavano la cessazione di ogni misura cautelare nei confronti dell'indagato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, atteso che dalla documentazione acquisita risultava che il ricorrente non era più sottoposto a misura cautelare. Quanto alle spese processuali, il Collegio ha seguito l'orientamento della Sez. 5 (sent. n. 10720/2021), ritenendo che l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente escluda la condanna alle spese e il versamento alla Cassa per le ammende.

Norme richiamate

  • art. 270-bis cod. pen.

    Indicata come capo di imputazione originario per il quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere; la Corte non ha statuito sul merito della sua applicazione perché ha ritenuto il ricorso privo di interesse.

  • art. 604-bis e art. 604-bis-ter cod. pen.

    Riferiti come capi di imputazione per i quali il Pubblico Ministero aveva chiesto e ottenuto l'estensione della misura cautelare; la controversia riguardava anche l'estensione della custodia a tali capi, ma la Corte di cassazione ha deciso per inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 297 cod. proc. pen.

    La normativa è stata invocata dal difensore per denunciare la 'sovrapposizione' e la contraddittorietà di provvedimenti cautelari successivi; tuttavia la Corte non ha esaminato il merito della presunta errata applicazione dell'art. 297 perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, Sentenza n. 10720 del 16/12/2021 (dep. 24/03/2022), Casagrande

    Principio applicato sul punto delle spese: l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente esclude la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa per le ammende.

Massime di principio

  • Se, al momento dell'esame del ricorso, la misura cautelare impugnata non è più in vigore, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza entrare nel merito delle doglianze.
  • In presenza di provvedimenti cautelari divergenti e successivi, è importante documentare tempestivamente lo status attuale delle misure (certificati degli uffici di polizia giudiziaria, provvedimenti di revoca) perché la sopravvenuta cessazione della misura può rendere l'impugnazione priva di oggetto.
  • L'eccezione di errata applicazione dell'art. 297 c.p.p. per sovrapposizione di misure va sollevata e documentata nelle sedi di merito; tuttavia, se il tema diventa privo di interesse per intervenuta cessazione delle misure, la Corte di legittimità può non pronunciarsi sul punto.
  • Quando la carenza di interesse sopravviene per causa non imputabile al ricorrente, la giurisprudenza recente tende a escludere l'addebito delle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende a carico del ricorrente.
  • Per evitare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il difensore deve aggiornare tempestivamente il ricorso e produrre documentazione che attesti lo stato attuale delle misure cautelari; in mancanza, il rimedio può diventare inefficace.

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