Cassazione Penale, Sentenza n. 17899/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva riconosciuto la riparazione dell'ingiusta detenzione subita da Agostino, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. L'Avvocatura dello Stato sosteneva che la Corte d'appello non avesse valutato correttamente la sussistenza di dolo o colpa grave dell'istante: Agostino avrebbe intrattenuto assidui e criptici contatti telefonici e personali con un soggetto gravato da precedenti (Loccisano), avrebbe prestato l'autovettura a quest'ultimo, partecipato a cene con altri indagati, preso parte a riunioni e controlli con affiliati della cosca; inoltre risultava intercettata una telefonata durante la fase in cui si attendeva l'arrivo dello stupefacente. Tali elementi, secondo il ricorrente, integrano comportamenti extraprocessuali gravemente colposi idonei a escludere il diritto all'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, rilevando carenze e contraddizioni nella motivazione della Corte d'appello. Ha affermato i principi applicabili (dovere del giudice della riparazione di valutare autonomamente dolo o colpa grave e il rapporto di causalità tra condotta e misura cautelare; necessità di motivazione puntuale sulle frequentazioni e sulle intercettazioni; valutazione di eventuale colpa non grave ai fini del quantum) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio, demandando anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Condizione ostativa al riconoscimento della riparazione: se è ravvisabile dolo o colpa grave che abbia dato causa o concorso a dare causa alla custodia cautelare, il diritto all'indennizzo è escluso; il giudice della riparazione deve valutare specificamente la connessione causale tra la condotta e l'adozione della misura.
artt. 73 e 74 d.P.R. 9-10-1990, n. 309
Norme sostanziali in materia di stupefacenti: sono i reati contestati nel procedimento di merito a fronte dei quali era stata disposta la misura cautelare poi ritenuta ingiusta.
artt. 1227 e 2056 cod. civ.
Principi di autoresponsabilità e di riduzione del risarcimento per colpa del danneggiato; richiamati per valutare se eventuali profili di colpa, anche non gravi, possano influire sul quantum dell'indennizzo.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. e Sez. penali richiamate)
Richiami ai precedenti: distinzione tra giudice penale e giudice della riparazione; possibile utilizzo delle intercettazioni come prova di comportamenti extraprocessuali gravemente colposi, purché il loro significato sia adeguatamente chiarito; consolidato orientamento secondo cui le frequentazioni ambigue possono escludere l'indennizzo se adeguatamente motivate e collegate causalmente alla misura.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve accertare autonomamente se la condotta dell'interessato abbia avuto dolo o colpa grave e se tale condotta abbia causato o concorso a causare la misura cautelare.
- Non è sufficiente la mera frequentazione di soggetti con precedenti per escludere l'indennizzo: occorre motivare la loro oggettiva idoneità a costituire indizi di complicità in relazione alla qualità, alla periodicità e al contenuto dei rapporti.
- Le conversazioni intercettate possono essere utilizzate come prova di comportamenti gravemente colposi, ma il loro significato va chiarito esplicitamente nella motivazione (non bastano affermazioni generiche).
- Il giudice deve confrontare le condotte dell'indagato con le specifiche ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza cautelare (valutazione ex ante del possibile effetto induttivo sulla decisione restrittiva).
- Anche profili di colpa lieve dell'istante possono incidere sul calcolo del quantum dell'indennizzo in applicazione del principio di autoresponsabilità; la Corte deve valutare e motivare tale eventuale responsabilità.
- Una motivazione carente o contraddittoria del giudice della riparazione comporta annullamento con rinvio per un nuovo esame.
- Quando gli elementi sono ambivalenti, l'onere probatorio e motivazionale grava sulla parte che esclude il diritto all'indennizzo: è necessaria una valutazione precisa e circostanziata.
Testo integrale
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