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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26281/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sacchetti impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza e per aver causato un incidente notturno, contestando in particolare: 1) l'avviso ex art.114 disp. att. c.p.p. ritenuto non rituale perché avrebbe indotto in errore sulla figura del "difensore di fiducia"; 2) l'utilizzabilità delle prove etilometriche perché l'etilometro non avrebbe subito le verifiche periodiche previste e quindi poteva essere malfunzionante; 3) l'omessa valutazione da parte della Corte d'Appello di una memoria difensiva contenente elementi tecnici sul cattivo funzionamento dell'apparecchio (omologazione, revisioni, libretto metrologico, anomalie nei valori); 4) la nullità dell'ordinanza del Tribunale che revocò l'ammissione di prove a difesa (testimonianze e consulente tecnico) per superfluità, lesiva del diritto di difesa.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (l'avvertimento ex art.114 disp. att. c.p.p. è stato considerato idoneo anche se formulato richiamando "persona di fiducia"). Tuttavia ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo, osservando che la difesa aveva allegato elementi concreti idonei a far dubitare del corretto funzionamento dell'etilometro (assenza di verifiche periodiche recenti, anomalie nel libretto metrologico, carenze manutentive) e che la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato tali indizi né si era motivatamente pronunciata sulla censura relativa alla revoca delle prove disposta dal Tribunale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Genova, che dovrà riesaminare le questioni relative alla utilizzabilità delle prove etilometriche e alla legittimità della revoca delle prove difensive, eventualmente disponendo accertamenti tecnici o rinnovazione dell'istruttoria.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, artt. 186, comma 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies

    Norme del Codice della Strada che disciplinano la guida in stato di ebbrezza e le relative sanzioni; connesse alla fattispecie per la quale Sacchetti è stato condannato.

  • art. 114 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    "da un difensore o da persona di fiducia"

    La norma impone l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; la Corte ha ritenuto che l'avviso non richieda formule sacramentali e che la menzione "persona di fiducia" non invalida l'avviso se il contenuto è idoneo a informare dell'esistenza della facoltà.

  • D.M. 22 maggio 1990 n.196, art. 3

    Riferimento tecnico-normativo relativo alle caratteristiche/omologazione degli strumenti etilometrici; utilizzato dalla difesa per contestare la conformità dell'apparecchio.

  • D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, art. 379 (Regolamento Esec. Codice della Strada), commi 6-8

    Prevede l'omologazione e le verifiche periodiche degli etilometri; la giurisprudenza e la sentenza indicano che tali prescrizioni sono rilevanti per la valutazione della validità dell'accertamento e che l'imputato deve allegare dati concreti per sospettare l'irregolarità delle verifiche.

  • art. 356 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione agli atti compiuti dalla polizia giudiziaria e all'avvertimento sulla facoltà di farsi assistere da difensore; conferma il contesto procedurale in cui opera l'avviso di cui all'art.114 disp. att.

  • art. 495, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente al giudice di revocare l'ammissione di una prova divenuta superflua; la Corte ha richiamato che tale potere è limitato e che la revoca di prove richieste dalla difesa, in relazione a questioni dirimenti, può integrare una nullità se non valutata correttamente.

  • art. 182 cod. proc. pen., comma 2

    Stabilisce l'obbligo di dedurre tempestivamente la nullità delle operazioni rituali; la sentenza ricorda che la nullità dell'ordinanza che revoca prove deve essere dedotta immediatamente per non essere sanata.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma relativa al potere del giudice di disporre rinnovazione istruttoria in sede di appello; la Corte territoriale aveva motivato sulla mancata rinnovazione ma non aveva affrontato la censura di nullità ex art.495.

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Richiamato come principio secondo cui le parti hanno il diritto-dovere di provare i fatti rilevanti; utilizzato nella discussione sul limite del potere di revoca della prova e sul principio di parità delle armi nel contraddittorio.

Massime di principio

  • L'avvertimento scritto o orale previsto dall'art.114 disp. att. c.p.p. non richiede formule sacramentali: è valido se il destinatario viene effettivamente informato della possibilità di farsi assistere da un difensore, anche se viene menzionata la "persona di fiducia".
  • La validità di accertamenti etilometrici implica verifiche sull'omologazione, taratura e revisioni periodiche dell'apparecchio; l'imputato deve però allegare elementi concreti (indici di malfunzionamento, assenza di revisioni recenti, anomalie nei documenti metrologici) per far scattare l'onere della verifica probatoria da parte del giudice.
  • Se la difesa produce o indica elementi tecnici idonei a mettere in dubbio il buon funzionamento dell'etilometro, il giudice deve motivatamente valutare tali elementi e, se necessario, disporre accertamenti tecnici o rinnovare l'istruttoria; l'omessa valutazione costituisce vizio di motivazione.
  • La revoca da parte del giudice dell'ammissione di prove richieste dalla difesa per superfluità è un potere limitato: la decisione deve risultare da un giudizio comparativo e motivato; la sua disfunzione può integrare una nullità che, se non tempestivamente rilevata, può essere sanata.
  • In procedimenti per guida in stato di ebbrezza è strategico per la difesa raccogliere e allegare per tempo documentazione sul libretto metrologico, certificati di omologazione, schede di manutenzione e revisioni dell'apparecchio, nonché proporre consulenze tecniche per interpretare differenze tra prove e profili di cinetica alcolica.

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