Sentenza del 14/01/2022 n. 1015 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La verifica fiscale portò a p.v.c. e ad avviso di accertamento relativo al 2003, contestando tra l'altro la violazione del principio di competenza (art. 109 TUIR) per l'iscrizione ritardata in bilancio di costi riferibili all'anno precedente e la deducibilità/valutazione di perdite su crediti ceduti pro solvendo. In primo e secondo grado la Commissione Tributaria aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo ingiustificata la ripresa a tassazione e consentendo la disapplicazione di norme procedurali per evitare una alterazione del risultato economico; l'Amministrazione ha impugnato in Cassazione sostenendo la inderogabilità dei criteri di competenza e la non deducibilità automatica delle perdite su crediti pro solvendo senza prova rigorosa o procedura concorsuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Amministrazione (violazione dell'art. 109 TUIR e questioni relative ai crediti pro solvendo), ritenendo inderogabile il principio di competenza e che i costi si imputano alla data di consegna o spedizione (art. 109 TUIR richiamante art. 1510 c.c.), e che le perdite su crediti pro solvendo sono deducibili solo con elementi certi o in presenza di procedura concorsuale. Il terzo motivo (nullità per carenza motivazionale) è stato respinto. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla CTR per la Calabria - Catanzaro per il prosieguo e la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 109 TUIR (ex art. 75 TUIR)
Principio di competenza inderogabile per l'imputazione temporale dei componenti negativi; le spese si considerano sostenute alla data della consegna o della spedizione dei beni mobili, salvo diversa pattuizione contrattuale adeguatamente provata.
art. 1510 c.c.
Riferimento per determinare il momento traslativo della proprietà in caso di merce affidata a terzi per il trasporto: effetto traslativo in linea generale alla data della spedizione, salvo diverse condizioni contrattuali che il contribuente deve provare.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 101, comma 5
La cessione di un credito a prezzo inferiore può costituire perdita su crediti deducibile solo se emergono elementi certi e precisi o se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale; la deducibilità non è automatica fuori dai casi di procedura concorsuale.
art. 106 TUIR (ex art. 71 TUIR)
Norme sulla determinazione del reddito d'impresa rilevanti per la deducibilità degli accantonamenti da rischi su crediti; la deduzione richiede prova della sussistenza del rischio residuo per il cedente, anche per crediti ceduti in factoring o pro solvendo.
art. 59 TUIR
Citata dall'Amministrazione nei gravami; la Corte rileva che la norma riguarda i dividendi e non chiarisce la disciplina delle rimanenze, per cui non giustificava la motivazione reclamata dall'Ufficio.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 61 e 36, comma 2, n. 4
Riferimenti procedurali invocati dall'Amministrazione per contestare la motivazione della sentenza di merito; la Cassazione ha ritenuto infondato il rilievo di nullità motivazionale formulato sull'esposto presupposto.
art. 132 c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost.
Norme processuali e costituzionali richiamate nella censura sulla motivazione; la Corte ha valutato e respinto l'eccezione di nullità motivazionale fondata su tali disposizioni.
Massime di principio
- Il principio di competenza fiscale per il reddito d'impresa è inderogabile: i costi vanno imputati all'esercizio individuato dalla legge (art. 109 TUIR) e non possono essere rimossi a esercizi successivi per mera volontà del contribuente.
- Per le cessioni di beni mobili la data decisiva è quella di consegna o di spedizione; quando la merce è affidata a terzi il momento traslativo si valuta secondo art. 1510 c.c. e le condizioni contrattuali: clausole come FOB non sono automaticamente decisive senza la prova documentale delle pattuizioni effettive.
- Le perdite su crediti (in particolare crediti ceduti 'pro solvendo') sono deducibili solo mediante prova rigorosa della definitività della perdita o se il debitore è sottoposto a procedura concorsuale; il mero corrispettivo pattuito non basta.
- Se l'Amministrazione non indica correttamente la norma violata negli atti di causa, i giudici di merito possono ritenere inammissibile o infondata la doglianza dell'Ufficio: l'Ufficio non può integrare ex post la motivazione del proprio provvedimento per colmare errori procedurali.
- In caso di contrasto tra decisioni di merito e principio consolidato di legittimità, la Cassazione può cassare e rinviare perché il giudice di merito applichi correttamente i principi di diritto (es.: competenza, determinazione della data di traslazione, prova delle perdite su crediti).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 gen 2022Sentenza del 14/01/2022 n. 56 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 14 gen 2022Sentenza del 14/01/2022 n. 162 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 14 gen 2022Sentenza del 14/01/2022 n. 163 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 14 gen 2022Sentenza del 14/01/2022 n. 167 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 14 gen 2022Sentenza del 14/01/2022 n. 173 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 14 gen 2022Sentenza del 14/01/2022 n. 179 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →