Regolamento (UE) 2018/2070
Regolamento (UE) 2018/2070 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, con efficacia dal 1° gennaio 2019, il regime dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per numerosi prodotti agricoli e industriali. La revisione introduce nuovi contingenti, aumenta alcuni volumi, prolunga taluni periodi contingentali, modifica descrizioni e classificazioni NC e chiude i contingenti non più ritenuti di interesse per l’Unione. Per alcune merci mantiene il beneficio solo per specifici usi finali soggetti a controllo doganale.
Modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 aggiornando l’elenco dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013, come sostituito dal presente atto. Riguarda operatori economici che importano merci specificate in contingenti tariffari autonomi con dazio ridotto o nullo; alcuni contingenti sono subordinati al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Sono previste esclusioni o limitazioni specifiche per taluni prodotti, ad esempio il contingente per i tutoli di mais non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione. Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2019; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica del regolamento (UE) n. 1388/2013 sui contingenti tariffari autonomi
Il regolamento interviene sul sistema dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per prodotti agricoli e industriali, già istituito dal regolamento (UE) n. 1388/2013. La ratio, richiamata nei considerando, è assicurare approvvigionamenti regolari di prodotti insufficientemente disponibili nell’Unione ed evitare perturbazioni del mercato.
Finalità e contesto normativo
Il Consiglio adotta il regolamento sulla base dell’articolo 31 TFUE, su proposta della Commissione. Il testo sottolinea che i prodotti compresi nei contingenti possono essere importati nell’Unione con aliquota ridotta o nulla, e che le modifiche devono applicarsi dal 1° gennaio 2019 per garantire continuità al regime tariffario.
Ambito degli interventi sul regime dei contingenti
La modifica non si limita a introdurre nuovi contingenti, ma aggiorna in modo ampio l’allegato del regolamento n. 1388/2013. In particolare:
- apre sei nuovi contingenti tariffari con numeri d’ordine 09.2600, 09.2617, 09.2720, 09.2738, 09.2740 e 09.2742, tutti a dazio zero;
- aumenta i volumi di quattro contingenti già esistenti, numeri d’ordine 09.2684, 09.2686, 09.2723 e 09.2864;
- modifica la classificazione NC di alcuni prodotti e, per il contingente 09.2844, sostituisce il precedente regime con il nuovo contingente 09.2820;
- estende il periodo contingentale di cinque contingenti aperti inizialmente per sei mesi: 09.2684, 09.2728, 09.2730, 09.2734 e 09.2736;
- chiude sette contingenti ritenuti non più di interesse dell’Unione: 09.2695, 09.2726, 09.2732, 09.2818, 09.2836, 09.2838 e 09.2886.
Contingenti soggetti a uso finale e controllo doganale
Per alcuni contingenti il beneficio tariffario è limitato all’impiego in specifiche lavorazioni nell’Unione. In particolare, i contingenti 09.2740 e 09.2742 sono aperti solo per l’uso dei prodotti nella fabbricazione di prodotti specifici, con applicazione dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 sul controllo doganale dell’uso finale. Lo stesso vincolo è previsto anche per i contingenti 09.2668 e 09.2850, che restano attivi solo per l’incorporazione dei prodotti in merci specifiche fabbricate nell’Unione.
Regole di applicazione nel nuovo allegato
Il nuovo allegato elenca per ciascun contingente:
- numero d’ordine;
- codice NC e, ove occorra, voce TARIC;
- descrizione tecnica della merce;
- periodo contingentale;
- volume contingentale;
- dazio contingentale.
La maggior parte dei contingenti opera sull’intero anno civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre, con talune eccezioni semestrali o con specificità di quantità, peso o pezzi. In un caso, il contingente 09.2637, si precisa inoltre che la sospensione dei dazi non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione. In un altro caso, il dazio è sospeso solo nella sua componente ad valorem, mentre il dazio specifico continua ad applicarsi.
Entrata in vigore e decorrenza
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma le modifiche sostanziali si applicano dal 1° gennaio 2019. La previsione risponde all’esigenza di evitare interruzioni nell’applicazione del regime dei contingenti tariffari autonomi.
Implicazioni operative per gli operatori
Per imprese importatrici, spedizionieri e consulenti doganali, l’atto comporta la necessità di verificare:
- il corretto contingente applicabile in base al codice NC/TARIC;
- l’eventuale soggezione a uso finale e la relativa prova documentale;
- la disponibilità residua dei volumi contingentali;
- le modifiche di classificazione o di descrizione che possono incidere sulla dichiarazione doganale;
- la decorrenza dal 1° gennaio 2019, rilevante per l’applicazione pratica delle agevolazioni tariffarie.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato del regolamento n. 1388/2013
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 con il nuovo allegato allegato al regolamento modificativo, aggiornando l’elenco dei contingenti tariffari autonomi, i codici NC/TARIC, le designazioni delle merci, i periodi contingentali, i volumi e i dazi contingentali.
Nuovi contingenti tariffari e uso finale obbligatorio
Dal 1° gennaio 2019 sono aperti sei nuovi contingenti tariffari con numeri d’ordine 09.2600, 09.2617, 09.2720, 09.2738, 09.2740 e 09.2742 a dazio zero. I contingenti 09.2740 e 09.2742, nonché altri contingenti specificamente indicati in allegato, sono subordinati all’uso specifico dei prodotti ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, in quanto destinati alla fabbricazione di prodotti specifici nell’Unione.
Aumenti di volume contingentale
Per i contingenti con numeri d’ordine 09.2684, 09.2686, 09.2723 e 09.2864 è previsto l’aumento dei volumi contingentali, ritenuto nell’interesse dell’Unione.
Modifiche di classificazione e sostituzione di contingenti
Per il contingente 09.2850 è modificata la classificazione nella nomenclatura combinata; per il contingente 09.2844 la classificazione è precisata e, per chiarezza e certezza del diritto, esso è sostituito dal nuovo contingente 09.2820 con il codice NC applicabile.
Proroga di contingenti con durata semestrale
I contingenti 09.2684, 09.2728, 09.2730, 09.2734 e 09.2736 sono prorogati dal 1° gennaio 2019, poiché inizialmente aperti per soli sei mesi e ancora nell’interesse dell’Unione.
Modifica delle descrizioni e uso finale per alcuni contingenti
I contingenti 09.2620, 09.2668, 09.2736, 09.2850 e 09.2908 vedono modificata la designazione delle merci per adeguarne l’ambito alle esigenze degli operatori economici. Per i contingenti 09.2668 e 09.2850 la sospensione dei dazi si applica solo se i prodotti sono incorporati in prodotti specifici fabbricati nell’Unione, con controllo dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Chiusura di contingenti non più di interesse dell’Unione
Sono chiusi con effetto dal 1° gennaio 2019 i contingenti tariffari 09.2695, 09.2726, 09.2732, 09.2818, 09.2836, 09.2838 e 09.2886.
Decorrenza, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 per evitare interruzioni nel regime dei contingenti tariffari e in coerenza con gli orientamenti della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi.
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