Regolamento (UE) 2019/27
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione, del 19 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regime aeromedico del regolamento (UE) n. 1178/2011, correggendo ambiguità e lacune emerse nell’applicazione pratica e allineando alcune disposizioni ai più recenti requisiti di sicurezza. Rafforza i controlli su idoneità medica dei piloti e dell’equipaggio di cabina, sulla certificazione e sui poteri degli AME, nonché sulle procedure di consultazione, rinvio e limitazioni operative. Introduce inoltre un archivio europeo di dati aeromedici per i certificati di classe 1, con regole specifiche su accesso, aggiornamento, conservazione e cancellazione dei dati.
Modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 sui requisiti tecnici e le procedure amministrative per gli equipaggi dell’aviazione civile, in particolare la parte medica, gli esaminatori aeromedici e lo scambio di dati aeromedici.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; il testo è rilevante anche ai fini del SEE. Incide su licenze di pilota e di allievo pilota, certificati medici (classi 1 e 2, LAPL), idoneità medica dell’equipaggio di cabina, attività di centri aeromedici (AeMC), esaminatori aeromedici (AME), medici generici (GMP) e specialisti di medicina del lavoro (OHMP). Introduce inoltre regole per l’archivio europeo di dati aeromedici (EAMR) relativo ai certificati di classe 1. Le modifiche operano nel quadro del regolamento (UE) 2018/1139 e si coordinano con il regolamento (UE) 2015/340 per alcuni profili medici.
Modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 in materia di equipaggi dell’aviazione civile
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 interviene sul quadro aeromedico applicabile al personale dell’aviazione civile, con l’obiettivo dichiarato di correggere errori redazionali, eliminare ambiguità e colmare lacune emerse nell’attuazione del regolamento (UE) n. 1178/2011. Il legislatore europeo richiama, tra le ragioni dell’intervento, le risultanze delle visite di standardizzazione dell’EASA e le raccomandazioni della task force istituita dopo l’incidente Germanwings 9525, nonché l’esigenza di allineamento con il regolamento (UE) 2015/340.
Ambito della modifica
L’atto non riscrive integralmente il regime degli equipaggi dell’aviazione civile, ma modifica in modo puntuale il regolamento (UE) n. 1178/2011: aggiunge definizioni all’articolo 2, sostituisce ampie parti dell’allegato IV (parte medica) e integra l’allegato VI con una nuova disposizione sullo scambio di informazioni mediche tramite archivio centrale. Ne discende un impatto diretto su licenze di pilota, certificati medici, attività di certificazione e sorveglianza, oltre che sulla gestione delle informazioni aeromediche per i certificati di classe 1.
Definizioni e precisione del lessico regolatorio
L’articolo 2 viene integrato con tre definizioni utili a coordinare la disciplina medica con quella operativa e con il sistema ICAO: ARO.RAMP, "convalidata automaticamente" e "allegato ICAO". La modifica serve a chiarire il significato di termini impiegati nel regime delle licenze e del riconoscimento di documenti aeronautici, riducendo margini interpretativi nelle procedure applicative.
Parte medica: ambito, principi generali e riservatezza
La nuova formulazione della sottoparte A dell’allegato IV definisce l’autorità competente per AeMC, AME, GMP e OHMP, distinguendo tra Stati membri e paesi terzi. L’ambito di applicazione comprende il rilascio, rinnovo, validità e ripristino dei certificati medici dei piloti e degli allievi piloti, l’idoneità medica dell’equipaggio di cabina, la certificazione degli AME e la qualifica di GMP e OHMP.
È ribadito il principio di riservatezza medica per tutti i soggetti coinvolti in esami, valutazioni e certificazioni aeromediche. Inoltre, i titolari di licenza non possono esercitare i privilegi se sono consapevoli di una diminuzione dell’idoneità medica, se assumono farmaci incompatibili o se sono sottoposti a trattamenti che possono compromettere la sicurezza; per i titolari di certificato medico e per l’equipaggio di cabina sono previste specifiche ipotesi di obbligo di consulto aeromedico senza indugio.
Obblighi di comunicazione, documentazione e archivi
AeMC, AME, GMP e specialisti di medicina del lavoro devono garantire comunicazione senza barriere linguistiche, informare il richiedente sulle conseguenze di dichiarazioni incomplete o false e segnalare all’autorità competente eventuali inesattezze o ritiri della domanda. Dopo le valutazioni, devono comunicare l’esito, le eventuali limitazioni e il diritto al riesame in caso di non idoneità.
La documentazione aeromedica deve essere conservata per almeno 10 anni, salvo obblighi nazionali più lunghi, ed esibita all’ispettore medico su richiesta per finalità di certificazione o sorveglianza. AeMC e AME devono inoltre aggiornare i dati nell’archivio europeo di dati aeromedici secondo il punto ARA.MED.160.
Certificati medici: domanda, rilascio, rinnovo, validità e ripristino
La domanda deve essere presentata secondo le modalità fissate dall’autorità competente e accompagnata da prova d’identità e da una dichiarazione firmata sulla storia clinica, su eventuali precedenti domande o esami aeromedici e su eventuali giudizi di non idoneità, revoca o sospensione. Il certificato medico può essere rilasciato, rinnovato o ripristinato solo dopo esami e valutazioni richiesti e se il richiedente è giudicato idoneo.
Per il rilascio iniziale, la classe 1 è rilasciata solo da AeMC, la classe 2 da AeMC o AME, mentre il LAPL può essere rilasciato anche da un GMP se il diritto nazionale dello Stato membro lo consente. Il rinnovo e il ripristino seguono regole analoghe, con la possibilità di ulteriori indagini se vi siano indicazioni cliniche o epidemiologiche. L’ispettore medico dell’autorità competente può sempre rilasciare o riemettere un certificato medico.
La durata varia a seconda della classe: 12 mesi per la classe 1, con riduzione a 6 mesi in alcuni casi di trasporto aereo commerciale con un solo pilota e per i titolari oltre i 60 anni; 60, 24 o 12 mesi per la classe 2 in funzione dell’età; 60 o 24 mesi per il LAPL in funzione dell’età. Il rinnovo può essere effettuato fino a 45 giorni prima della scadenza. Il ripristino segue regole differenziate a seconda del tempo trascorso dalla scadenza, con riferimento particolare alla classe 1 e 2 e alle prescrizioni specifiche per il LAPL.
Limitazioni operative e rinvii all’ispettore medico
Quando il richiedente non soddisfa integralmente i requisiti ma la sicurezza non appare compromessa, possono essere imposte limitazioni sul certificato medico. Per la classe 1 la valutazione può richiedere il rinvio all’ispettore medico; per la classe 2 e il LAPL sono previste anche soluzioni con limitazioni concordate con l’ispettore medico o, in alcuni casi, direttamente dal medico abilitato.
Sono disciplinate limitazioni operative specifiche: OML per equipaggio plurimo nella classe 1, OSL per classe 2 e LAPL, OPL per classe 2 e LAPL, ORL per classe 2 e LAPL, oltre alla SSL che deve essere descritta in modo puntuale sul certificato. Le limitazioni possono incidere sulla possibilità di volare solo in equipaggio plurimo, con copilota qualificato, senza passeggeri o con altre restrizioni di sicurezza.
Requisiti medici generali e principali discipline specialistiche
I requisiti medici generali stabiliscono che il richiedente è non idoneo in presenza di anomalie, malattie, lesioni o effetti farmacologici tali da compromettere la sicurezza o causare un’improvvisa incapacità. Seguono discipline dettagliate per ciascun apparato o ambito clinico, con criteri di non idoneità, obblighi di valutazione specialistica e rinvio all’ispettore medico per la classe 1 o valutazione d’intesa per la classe 2.
Tra i punti più rilevanti figurano:
- l’apparato cardiovascolare, con esami ECG e valutazioni più approfondite a intervalli prestabiliti, soglie di pressione arteriosa e numerose condizioni che impongono non idoneità o rinvio;
- l’apparato respiratorio, con attenzione a asma, sarcoidosi, apnea notturna, pneumotorace, COPD e pneumonectomia;
- il sistema metabolico-endocrino, con particolare rilievo per il diabete mellito, specie se insulinodipendente;
- l’ematologia, con esame dell’emoglobina per la classe 1 e rinvio in caso di specifiche patologie;
- l’apparato genito-urinario, con esame delle urine a ogni visita;
- le malattie infettive, incluse le condizioni HIV-positive;
- ostetricia e ginecologia, con regole specifiche per la gravidanza e l’OML per le titolari di classe 1;
- l’apparato muscolo-scheletrico, con possibilità di idoneità limitata ad alcuni tipi di aeromobile;
- la salute mentale, che impone per la classe 1 una valutazione esaustiva e un test per droghe e alcol, e contiene regole severe per abuso di sostanze, autolesionismo, disturbi dell’umore, della personalità, psicotici e schizofrenici;
- la neurologia, con non idoneità in caso di epilessia o disturbi ricorrenti della coscienza, salvo eccezioni tassative;
- l’apparato visivo e quello ORL, con soglie precise di acutezza visiva, campo visivo, percezione dei colori, udito e audiometria tonale;
- dermatologia e oncologia, con non idoneità per patologie attive o rilevanti e rinvii per le patologie maligne, salvo i casi espressamente previsti.
Regime speciale per i certificati LAPL
Per i certificati medici LAPL la valutazione deve seguire le migliori pratiche di medicina aeronautica, con particolare attenzione alla storia clinica completa. La visita iniziale, tutte le visite successive dopo i 50 anni e quelle in cui manchi la storia clinica del richiedente devono comprendere almeno esami clinici, pressione sanguigna, urine, vista e udito. Fino ai 50 anni, dopo la valutazione iniziale, le visite successive possono essere più mirate, purché coerenti con le migliori pratiche e con le esigenze del caso.
Esaminatori aeromedici, medici generici e specialisti di medicina del lavoro
La nuova sottoparte D ridefinisce i privilegi degli AME, che possono rilasciare, rinnovare e ripristinare certificati di classe 2 e LAPL, oltre a svolgere valutazioni per l’equipaggio di cabina. L’estensione ai rinnovi/ripristini della classe 1 è subordinata a requisiti aggiuntivi, tra cui esperienza documentata, formazione avanzata e pratica presso AeMC o sotto supervisione dell’autorità competente.
Per ottenere e mantenere il certificato di AME sono richieste qualifica medica piena, formazione in medicina aeronautica, strutture e procedure adeguate, riservatezza, aggiornamento continuo e dimostrazione di competenza. I GMP possono trattare i LAPL solo in Stati membri che assicurino accesso alla documentazione medica completa e previo rispetto del diritto nazionale e obbligo di informazione all’autorità competente. Gli OHMP possono effettuare valutazioni aeromediche dell’equipaggio di cabina solo se il sistema sanitario nazionale garantisce il rispetto delle prescrizioni UE e se sono soddisfatti requisiti di qualifica e conoscenza dell’ambiente di lavoro in volo.
Archivio europeo di dati aeromedici (EAMR)
L’allegato VI introduce il punto ARA.MED.160, che affida all’Agenzia la creazione e gestione di un archivio centrale per i dati aeromedici relativi ai certificati di classe 1. Nel sistema confluiscono dati identificativi di base del richiedente/titolare e dati essenziali sul certificato, quali data dell’esame, rilascio, scadenza, luogo dell’esame, stato delle limitazioni, stato del certificato, numero di riferimento dell’ispettore medico e indicazione dell’AME o AeMC emittente.
Possono accedere all’EAMR gli ispettori medici e il personale autorizzato dell’autorità competente, gli AME e il personale autorizzato degli AeMC cui il soggetto abbia presentato la dichiarazione prevista, nonché il personale incaricato della sorveglianza. L’accesso di altri soggetti è possibile solo per esigenze tecniche e con adeguate garanzie di autorizzazione, formazione e limitazione dell’accesso. I dati devono essere inseriti o aggiornati subito dopo la visita, il richiedente va informato quando si trattano dati personali, e l’Agenzia deve garantire integrità e sicurezza del sistema.
I dati contenuti nell’EAMR devono essere cancellati dopo 10 anni, calcolati dalla scadenza dell’ultimo certificato di classe 1 o dall’ultimo aggiornamento, se successivo. Il richiedente o titolare ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e può ottenere rettifica o cancellazione se i dati sono errati o non necessari alle finalità previste.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuove definizioni e coordinamento terminologico
All’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011 sono inserite le definizioni di ARO.RAMP, di "convalidata automaticamente" e di "allegato ICAO", per coordinare il lessico con le regole sull’operatività e con il sistema ICAO.
Riforma dell’allegato IV – parte medica
L’allegato IV è sostituito in larga parte: vengono ridefiniti ambito, definizioni, riservatezza medica, obblighi in caso di diminuzione dell’idoneità, modalità di domanda, rilascio/rinnovo/ripristino, validità, sospensione, revoca e rinvio dei certificati medici. Si precisano anche le competenze di AeMC, AME, GMP e OHMP.
Validità dei certificati medici
Sono fissate durate differenziate: certificati di classe 1 validi 12 mesi, ridotti a 6 mesi per alcune attività commerciali con un solo pilota sopra i 40 anni e per i titolari oltre i 60 anni; classe 2 validi da 60 mesi fino ai 40 anni, poi 24 mesi tra 40 e 50 anni e 12 mesi oltre i 50; LAPL validi 60 mesi fino ai 40 anni e 24 mesi oltre i 40. Il periodo decorre dall’esame iniziale o dal rinnovo precedente, e il rinnovo può essere effettuato fino a 45 giorni prima della scadenza.
Regole su limitazioni e rinvii
Sono disciplinate limitazioni ai certificati medici di classe 1, classe 2 e LAPL, incluse OML, OSL, OPL, ORL e SSL. Sono previsti rinvii all’ispettore medico dell’autorità competente o valutazioni d’intesa con lo stesso in presenza di condizioni mediche che non escludono automaticamente l’idoneità ma richiedono controllo specialistico.
Requisiti medici generali e specifici per organi e apparati
Sono elencati i criteri medici per la non idoneità o per la valutazione specialistica in materie cardiovascolari, respiratorie, digestive, metabolico-endocrine, ematologiche, genito-urinarie, infettive, ostetriche e ginecologiche, muscolo-scheletriche, psichiatriche, neurologiche, visive, ORL, dermatologiche e oncologiche, con soglie e frequenze di esame precise.
Regole specifiche per i certificati LAPL
Per i LAPL sono fissati criteri di valutazione basati sulle migliori pratiche di medicina aeronautica, con particolare attenzione alla storia clinica e con esami minimi obbligatori nelle visite iniziali, dopo i 50 anni e nei casi in cui la documentazione clinica non sia disponibile.
Poteri e requisiti degli AME
Gli AME possono rilasciare, rinnovare e ripristinare certificati di classe 2 e LAPL e, se autorizzati, estendere i loro privilegi al rinnovo/ripristino della classe 1. Sono richiesti requisiti di qualifica medica, formazione aeronautica, strutture adeguate, riservatezza, aggiornamento e numero minimo di esami per il rinnovo dell’abilitazione.
Medici generici e specialisti di medicina del lavoro
I GMP possono operare per i LAPL se dispongono dell’accesso alla documentazione medica completa, rispettano il diritto nazionale e hanno informato l’autorità competente. Gli OHMP possono effettuare valutazioni aeromediche dell’equipaggio di cabina se soddisfano specifiche condizioni di qualifica e di conoscenza dell’ambiente di lavoro in volo.
Archivio europeo di dati aeromedici (EAMR)
L’allegato VI introduce il punto ARA.MED.160, che istituisce un archivio centrale gestito dall’EASA per i dati aeromedici di classe 1. Sono definiti i dati da scambiare, i soggetti autorizzati all’accesso, gli obblighi di inserimento/aggiornamento, le garanzie di sicurezza, il diritto di accesso del richiedente e la cancellazione dei dati dopo 10 anni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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