Regolamento (UE) 2019/396
Regolamento delegato (UE) 2019/396 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una disciplina transitoria per evitare che la sostituzione di una controparte britannica, in occasione della Brexit, faccia scattare immediatamente l’obbligo di compensazione centrale per determinati derivati OTC. A tal fine modifica tre regolamenti delegati EMIR, prevedendo un rinvio di 12 mesi della data di decorrenza dell’obbligo per le novazioni effettuate solo per sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una stabilita in uno Stato membro. Il testo adegua anche alcune soglie di durata residua minima per le controparti finanziarie di categoria 3 e disciplina l’entrata in vigore e l’applicazione subordinandole allo scenario di recesso senza accordo o proroga.
Modifica i regolamenti delegati sul clearing obbligatorio dei derivati OTC per rinviare di 12 mesi, in caso di novazione legata alla sostituzione di una controparte stabilita nel Regno Unito, la decorrenza dell’obbligo di compensazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle controparti di contratti derivati OTC rientranti nelle categorie disciplinate dai regolamenti delegati (UE) 2015/2205, 2016/592 e 2016/1178, nel quadro del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR). L’intervento riguarda i casi in cui, a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, i contratti siano novati esclusivamente per sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, salvo che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso o sia stata prorogata la scadenza di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Modifica transitoria delle norme EMIR sull’obbligo di compensazione per i derivati OTC
Il regolamento interviene in un contesto di incertezza legato al recesso del Regno Unito dall’Unione europea. La finalità è evitare che la mera sostituzione di una controparte britannica con una controparte stabilita in uno Stato membro faccia scattare, in modo penalizzante e non pianificato, l’obbligo di compensazione centrale per taluni contratti derivati OTC.
Contesto e ratio dell’intervento
Nei considerando la Commissione osserva che il regolamento (UE) n. 648/2012 non contemplava l’ipotesi di uscita di uno Stato membro dall’Unione. Le controparti di contratti OTC con soggetti stabiliti nel Regno Unito potrebbero trovarsi in una posizione di svantaggio a causa di eventi fuori dal loro controllo; in particolare, la novazione necessaria per sostituire la controparte UK potrebbe attivare il clearing obbligatorio, con effetti potenzialmente destabilizzanti sui modelli di copertura e sulla continuità operativa.
Interventi sui regolamenti delegati EMIR
Il regolamento modifica tre atti delegati che integrano EMIR in materia di obbligo di compensazione:
- regolamento delegato (UE) 2015/2205;
- regolamento delegato (UE) 2016/592;
- regolamento delegato (UE) 2016/1178.
L’intervento è omogeneo nei tre testi: viene inserita una disposizione derogatoria per i contratti appartenenti a categorie di derivati OTC indicate nei rispettivi allegati. Se i contratti sono novati esclusivamente per sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro, e purché l’obbligo di compensazione non si sia già attivato entro il 14 marzo 2019, la decorrenza dell’obbligo è differita di 12 mesi dalla data di applicazione del regolamento.
Effetti pratici della deroga
La novazione, che normalmente può far scattare l’obbligo di compensazione se interviene alla data di decorrenza o dopo tale data, non produce immediatamente tale effetto quando è finalizzata unicamente alla sostituzione della controparte britannica. In sostanza, il legislatore delegato consente alle controparti di riorganizzare i rapporti contrattuali post-Brexit senza essere costrette, nell’immediato, a centralizzare i contratti presso una CCP autorizzata o riconosciuta.
Adeguamento delle soglie di durata residua minima
Il regolamento modifica anche le regole applicabili alle controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3, precisando la durata residua minima richiesta alla data di decorrenza dell’obbligo di compensazione:
- nel regolamento delegato (UE) 2015/2205: 50 anni per i contratti delle tabelle 1 e 2 dell’allegato, 3 anni per quelli delle tabelle 3 e 4;
- nel regolamento delegato (UE) 2016/592: 5 anni e 3 mesi;
- nel regolamento delegato (UE) 2016/1178: 15 anni per i contratti della tabella 1 dell’allegato I, 3 anni per quelli della tabella 2 dell’allegato I.
Queste disposizioni incidono sui criteri temporali di applicazione dell’obbligo alle controparti finanziarie di categoria 3, mantenendo la logica di progressività dell’EMIR.
Entrata in vigore e applicazione condizionata all’esito della Brexit
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ma la sua applicazione è subordinata a uno scenario specifico: si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito e al suo interno, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE. Restano esclusi i casi in cui, entro tale data, sia entrato in vigore un accordo di recesso oppure sia stata prorogata la scadenza biennale prevista dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Base giuridica e tecnicalità dell’atto
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, su proposta tecnica di ESMA. La Commissione richiama inoltre l’esigenza di un’attuazione rapida ed efficiente, motivo per cui ESMA non ha svolto una consultazione pubblica aperta, pur avendo valutato costi e benefici dell’intervento.
Disposizioni principali
Rinvio dell’obbligo di compensazione per novazione post-Brexit
Per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata negli allegati dei regolamenti modificati, l’obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del regolamento, a condizione che: a) l’obbligo non si sia già attivato entro il 14 marzo 2019; b) i contratti siano novati al solo scopo di sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro. La deroga è inserita nell’articolo 3 dei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, 2016/592 e 2016/1178.
Durata residua minima per la compensazione delle controparti finanziarie di categoria 3
Vengono sostituiti gli articoli 4, paragrafo 3, dei tre regolamenti delegati. Per il regolamento (UE) 2015/2205, la durata residua minima alla data di decorrenza dell’obbligo di compensazione è pari a 50 anni per i contratti delle tabelle 1 e 2 dell’allegato e a 3 anni per i contratti delle tabelle 3 e 4. Per il regolamento (UE) 2016/592 è pari a 5 anni e 3 mesi. Per il regolamento (UE) 2016/1178 è pari a 15 anni per i contratti della tabella 1 dell’allegato I e a 3 anni per i contratti della tabella 2 dell’allegato I.
Base giuridica e finalità di stabilità del mercato
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, su progetto di norme tecniche presentato da ESMA. I considerando evidenziano che il recesso del Regno Unito può generare incertezza sullo status delle controparti e che la novazione verso controparti dell’Unione non dovrebbe comportare effetti automatici e destabilizzanti di clearing, per preservare il corretto funzionamento del mercato e condizioni di parità tra operatori.
Entrata in vigore e applicazione condizionata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE. Non si applica se entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE oppure se è stata prorogata la scadenza biennale prevista dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. È inoltre ribadita la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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