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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/331

Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento riforma in modo organico le regole UE per l’assegnazione gratuita delle quote nell’EU ETS nel periodo 2021-2030. Definisce impianti, sottoimpianti, criteri di monitoraggio e metodi di calcolo delle assegnazioni, con particolare attenzione alla qualità dei dati, all’assenza di doppio conteggio e alla verifica indipendente. Introduce inoltre regole specifiche per nuovi entranti, fusioni/scissioni, rinuncia all’assegnazione e cessazione delle attività. La disciplina è accompagnata da allegati tecnici molto dettagliati sui parametri di riferimento e sui metodi di rilevazione e attribuzione dei dati.

Norme transitorie armonizzate per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’EU ETS per il periodo 2021-2030, con regole su domanda, monitoraggio, calcolo e revisione delle assegnazioni.

Ambito di applicazione

Si applica all’assegnazione gratuita di quote di emissione ai sensi del capo III della direttiva 2003/87/CE per gli impianti fissi nei periodi di assegnazione a partire dal 2021. È esclusa l’assegnazione gratuita transitoria per la modernizzazione della produzione di energia elettrica ex articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento disciplina gli impianti esistenti e i nuovi entranti, le fusioni e scissioni, la cessazione delle attività e le modifiche di funzionamento, imponendo obblighi a gestori e Stati membri nell’ambito dell’EU ETS e con rilevanza per gli impianti inclusi anche ex articoli 24, 27 e 27 bis della direttiva. Si applica nel SEE e sostituisce, dal 1° gennaio 2021, la decisione 2011/278/UE.

Assegnazione gratuita armonizzata delle quote di emissione nell’EU ETS 2021-2030

Il regolamento delegato (UE) 2019/331 stabilisce le regole transitorie e armonizzate per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione agli impianti fissi nell’ambito dell’EU ETS per i periodi di assegnazione a partire dal 2021. Esso sostituisce la decisione 2011/278/UE, con l’obiettivo di garantire continuità regolatoria, parità di trattamento tra operatori, qualità dei dati e coerenza con la revisione della direttiva 2003/87/CE introdotta dalla direttiva (UE) 2018/410.

Finalità e impianto sistematico

La logica del regolamento è quella di ancorare l’assegnazione gratuita a parametri di riferimento ex ante, così da incentivare la riduzione delle emissioni e l’efficienza energetica senza generare distorsioni concorrenziali. Il sistema è costruito su una rilevazione dettagliata dei dati a livello di impianto e di sottoimpianto, su verifiche indipendenti e su una procedura di approvazione da parte delle autorità competenti nazionali e della Commissione.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’articolo 1 delimita l’ambito alle assegnazioni gratuite di quote per gli impianti fissi ai sensi del capo III della direttiva 2003/87/CE, per i periodi di assegnazione dal 2021 in poi. Restano esclusi i casi di assegnazione gratuita transitoria per la modernizzazione della produzione di energia elettrica ex articolo 10 quater della direttiva. Il regolamento è quindi rilevante per i gestori di impianti industriali, per le autorità competenti nazionali e per i verificatori accreditati coinvolti nella validazione dei dati.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 contiene le definizioni chiave per l’applicazione pratica. Tra le più importanti:

  • "impianto esistente": impianto autorizzato entro il 30 giugno 2019 per il periodo 2021-2025 o entro il 30 giugno 2024 per il periodo 2026-2030;
  • "sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto", di calore, di combustibili e con emissioni di processo;
  • "calore misurabile" e "calore non misurabile";
  • "teleriscaldamento" e relativo sottoimpianto;
  • "gas di scarico" e "combustione in torcia per ragioni di sicurezza";
  • "periodo di riferimento" e "periodo di assegnazione";
  • "fusione" e "scissione" di impianti.

Queste definizioni sono essenziali perché determinano il corretto inquadramento dei dati da comunicare e il modo in cui le emissioni e i flussi energetici devono essere attribuiti ai sottoimpianti.

Obblighi amministrativi degli Stati membri

L’articolo 3 impone agli Stati membri di designare una o più autorità competenti e di adottare le disposizioni amministrative necessarie per attuare il regolamento. Il sistema, dunque, è decentrato sul piano amministrativo, ma uniformato sul piano sostanziale.

Domanda di assegnazione gratuita e documentazione di supporto

Per gli impianti esistenti, l’articolo 4 prevede la presentazione della domanda di assegnazione gratuita prima del 30 maggio 2019 per il primo periodo di assegnazione e, successivamente, ogni cinque anni. Gli Stati membri possono fissare un termine alternativo, purché non anticipato o posticipato di oltre un mese rispetto a tale data.

La domanda deve essere accompagnata da:

  • relazione sui dati di riferimento, conforme alle misure adottate ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE;
  • piano della metodologia di monitoraggio;
  • relazione di verifica sulla relazione sui dati di riferimento e, se non già approvato, sul piano metodologico.

L’articolo 5 regola i nuovi entranti: lo Stato membro determina, sulla base del regolamento, la quantità di quote da assegnare dopo l’avvio del funzionamento normale. Il gestore deve suddividere l’impianto in sottoimpianti, presentare i dati del primo anno civile successivo all’avvio, il piano metodologico e la verifica, nonché indicare la data di avvio del funzionamento normale. Le autorità competenti accettano soltanto dati verificati come conformi.

Obbligo generale di monitoraggio e piano della metodologia di monitoraggio

L’articolo 6 impone a chi richiede o riceve quote gratuite di monitorare i dati dell’allegato IV sulla base di un piano approvato dall’autorità competente entro il 31 dicembre 2020. Il piano è il documento operativo centrale del sistema: deve descrivere impianto, sottoimpianti, processi, fonti dati, metodologie e procedure di controllo (articolo 8 e allegato VI).

L’articolo 7 stabilisce i principi del monitoraggio:

  • completezza e coerenza dei dati;
  • assenza di sovrapposizioni tra sottoimpianti e di doppi conteggi;
  • utilizzo dei metodi dell’allegato VII;
  • ricorso alle fonti di dati più accurate disponibili;
  • ammissibilità di fonti alternative solo in caso di impossibilità tecnica, costi irragionevoli o pari/superiore accuratezza dimostrata con valutazione semplificata dell’incertezza.

I dati e la documentazione devono essere conservati per almeno 10 anni dalla domanda e messi a disposizione di autorità e verificatori.

Contenuto del piano, modifiche e sistema di controllo

L’articolo 8 richiede che il piano metodologico riporti almeno:

  • descrizione dell’impianto e dei sottoimpianti;
  • metodi e fonti per ogni parametro dell’allegato IV;
  • criteri di selezione dei metodi di monitoraggio;
  • procedure scritte separate, se richiesto, per attività di flusso dati e controllo.

L’articolo 9 impone una verifica periodica del piano e la sua modifica in caso di nuove emissioni, nuovi livelli di attività, migliori fonti di dati, errori, non conformità o raccomandazioni dei verificatori. Le modifiche significative richiedono approvazione dell’autorità competente.

L’articolo 11 disciplina il sistema di controllo interno: il gestore deve identificare i rischi di errore, adottare procedure scritte, assicurare tarature e qualità degli strumenti, separazione delle funzioni, revisioni interne, rettifiche, controllo degli esternalizzati e monitoraggio dell’efficacia del sistema.

Lacune nei dati e modelli elettronici

L’articolo 12 regola le lacune nei dati. Se il piano non può essere applicato temporaneamente per motivi tecnici, il gestore deve usare fonti alternative previste nel piano o, in mancanza, un metodo prudente della massima accuratezza possibile. Se mancano dati rilevanti, deve ricorrere a stime prudenti e giustificarle nella relazione. Inoltre deve predisporre senza ritardo procedure correttive per evitare future lacune.

L’articolo 13 consente agli Stati membri di imporre modelli elettronici o formati specifici per la presentazione delle relazioni e delle verifiche.

Misure nazionali di attuazione e calcolo dell’assegnazione per impianti esistenti

L’articolo 14 disciplina la trasmissione alla Commissione dell’elenco degli impianti e delle informazioni richieste, inclusi codice impianto, attività, ammissibilità, sottoimpianti, livelli di attività storica, emissioni annuali e dati di rischio carbon leakage. La Commissione esamina l’elenco e, se non lo respinge, i dati sono utilizzati per il calcolo dei valori riveduti dei parametri di riferimento.

L’articolo 15 stabilisce come determinare il livello di attività storica degli impianti esistenti:

  • per i prodotti con parametro di riferimento di prodotto, si usa la media aritmetica della produzione annua nel periodo di riferimento;
  • per il calore, la media dei quantitativi storici di calore misurabile netto;
  • per il teleriscaldamento, la media del calore esportato per tale finalità;
  • per i combustibili, la media del consumo storico di combustibili per calore non misurabile;
  • per le emissioni di processo, la media delle emissioni storiche.

Sono previste regole particolari per gli impianti funzionanti per meno di due anni nel periodo di riferimento e per i prodotti di cui all’allegato III, per i quali valgono formule specifiche.

L’articolo 16 calcola il numero annuo preliminare di quote per sottoimpianto e poi per impianto, applicando i parametri di riferimento, i livelli di attività storica e i fattori di correzione previsti. Per i sottoimpianti di teleriscaldamento il fattore è 0,3; per i settori esposti a carbon leakage il fattore è 1; per gli altri si applicano i fattori dell’allegato V. Dal 2026, inoltre, si riduce l’assegnazione per le emissioni storiche derivanti dalla combustione di gas di scarico non destinate a usi energetici, con esclusione della combustione in torcia per sicurezza.

Regole speciali per alcune produzioni e flussi energetici

Il regolamento contiene discipline specifiche per:

  • cracking con vapore (articolo 19), con formula che considera HVC, idrogeno, etilene e altre HVC da carica supplementare;
  • cloruro di vinile monomero (articolo 20), con formula che incorpora le emissioni dirette e quelle legate all’idrogeno;
  • flussi termici tra impianti (articolo 21), con deduzione del calore importato da soggetti non ETS;
  • intercambiabilità combustibile/energia elettrica (articolo 22), con considerazione del consumo elettrico e fattore standard pari a 0,376 t CO2/MWh per le emissioni indirette.

Nuovi entranti, fusione, scissione e modifiche operative

L’articolo 17 determina il livello di attività storica dei nuovi entranti come dato del primo anno civile successivo all’avvio del funzionamento normale, per prodotto, calore, teleriscaldamento, combustibili ed emissioni di processo.

L’articolo 18 stabilisce l’assegnazione ai nuovi entranti: il numero annuo preliminare deriva dai parametri di riferimento moltiplicati per il livello di attività storica e, per le emissioni di processo, per 0,97. Le quote della riserva per nuovi entranti sono assegnate dalla Commissione secondo il principio "primo arrivato, primo servito". Il numero finale è poi adeguato con il fattore lineare della direttiva 2003/87/CE.

L’articolo 23 impone la notifica delle modifiche di funzionamento che incidono sull’assegnazione, la valutazione da parte dell’autorità competente e la comunicazione alla Commissione, che può respingere il numero preliminare rivisto.

L’articolo 24 consente al gestore di rinunciare all’assegnazione gratuita, in tutto o in parte, ma non di ritirare la domanda nello stesso periodo di assegnazione. La rinuncia produce effetti per gli anni civili successivi all’anno della domanda.

L’articolo 25 disciplina fusioni e scissioni: i gestori devono fornire la documentazione identificativa, presentare le relazioni sui dati di riferimento, consentire la rivalutazione dei livelli storici e mantenere invariata, in linea di principio, l’assegnazione complessiva prima e dopo la ristrutturazione, salvo esame della Commissione.

L’articolo 26 definisce la cessazione delle attività: essa si verifica se l’autorizzazione è revocata o se l’impianto non è più in funzione e non può riprendere per ragioni tecniche. In tal caso, non vengono più rilasciate quote dall’anno successivo; gli Stati membri possono sospendere il rilascio in caso di sospensione temporanea.

Parametri di riferimento e allegati tecnici

Gli allegati I, II e III contengono l’architettura tecnica del sistema. L’allegato I elenca numerosi parametri di riferimento di prodotto, di calore e di combustibili, con relativi limiti di sistema e valori di partenza per il tasso annuo di riduzione. L’allegato II dettaglia i parametri specifici per raffinerie e idrocarburi aromatici in termini di funzioni CWT. L’allegato III fissa le formule per il calcolo del livello di attività storica di alcune produzioni particolari.

L’allegato IV individua i dati di riferimento che i gestori devono raccogliere e comunicare: informazioni generali sull’impianto, dati annuali dettagliati su emissioni, calore, energia elettrica e attribuzioni ai sottoimpianti, nonché dati specifici per l’aggiornamento dei parametri di riferimento.

L’allegato V contiene i fattori annuali di riduzione dell’assegnazione gratuita per il 2021-2030: 0,300 per il 2021-2026, 0,225 nel 2027, 0,150 nel 2028, 0,075 nel 2029 e 0,000 nel 2030.

L’allegato VI stabilisce il contenuto minimo del piano della metodologia di monitoraggio, inclusi diagrammi di flusso, procedure, metodi di monitoraggio a livello di impianto e sottoimpianto e modalità di attribuzione dei dati.

L’allegato VII disciplina in dettaglio i metodi di monitoraggio dei dati: gerarchia delle fonti, criteri di accuratezza, metodi di attribuzione ai sottoimpianti, regole per la quantificazione di materiali, combustibili, calore misurabile, energia elettrica e caratteristiche dei materiali, oltre alle norme sul calore netto misurabile e sulla cogenerazione.

Entrata in vigore, abrogazione e applicazione temporale

L’articolo 27 abroga la decisione 2011/278/UE con effetto dal 1° gennaio 2021, mantenendone però l’applicazione per le assegnazioni relative a periodi precedenti. L’articolo 28 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

In sintesi operativa, il regolamento è il perno tecnico-amministrativo per la determinazione dell’assegnazione gratuita nell’EU ETS per il ciclo 2021-2030 e richiede agli operatori un elevato livello di tracciabilità, controllo documentale e capacità di distinguere correttamente tra prodotti, calore, combustibili, emissioni di processo e gas di scarico.

Disposizioni principali

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 1 circoscrive l’applicazione all’assegnazione gratuita di quote per gli impianti fissi nei periodi dal 2021 in poi, escludendo la modernizzazione del settore elettrico ex articolo 10 quater. L’articolo 2 introduce le definizioni operative essenziali: impianto esistente, sottoimpianto di prodotto, calore, teleriscaldamento, combustibili, gas di scarico, periodo di riferimento, periodo di assegnazione, fusione e scissione.

Domanda di assegnazione gratuita e documentazione

Gli impianti esistenti devono presentare la domanda entro il 30 maggio 2019 per il primo periodo e poi ogni cinque anni, salvo termine alternativo nazionale non oltre un mese di scostamento. La domanda deve essere corredata dalla relazione sui dati di riferimento, dal piano della metodologia di monitoraggio e dalla relazione di verifica. Per i nuovi entranti, la domanda si basa sui dati del primo anno civile successivo all’avvio del funzionamento normale e richiede l’indicazione della data di avvio.

Monitoraggio, piano metodologico e controllo

Il gestore deve monitorare i dati dell’allegato IV sulla base di un piano metodologico approvato entro il 31 dicembre 2020. Il piano deve descrivere impianto, sottoimpianti, processi, fonti dati, metodologie, procedure di controllo e attribuzione. Sono previsti obblighi di conservazione della documentazione per almeno 10 anni, revisione periodica del piano, obbligo di modifica in caso di cambiamenti significativi e sistema di controllo interno fondato su valutazione dei rischi, procedure scritte, verifiche e rettifiche.

Divisione in sottoimpianti e criteri di attribuzione

L’articolo 10 impone la scomposizione di ogni impianto ammissibile in sottoimpianti e stabilisce una gerarchia di attribuzione: prima i prodotti con parametro di riferimento di prodotto, poi il calore misurabile e il teleriscaldamento, quindi i combustibili, infine le emissioni di processo. La ripartizione deve evitare omissioni, sovrapposizioni e doppi conteggi e distinguere l’esposizione dei settori al rischio di rilocalizzazione del carbonio.

Regole di calcolo dell’assegnazione per impianti esistenti e nuovi entranti

Per gli impianti esistenti, il numero annuo preliminare di quote deriva dalla moltiplicazione dei parametri di riferimento per i livelli di attività storica dei sottoimpianti, con applicazione dei fattori previsti per il rischio di rilocalizzazione del carbonio e del fattore 0,97 per le emissioni di processo. Per i nuovi entranti, il livello di attività storica coincide con il primo anno civile successivo all’avvio del funzionamento normale e il numero finale di quote si ottiene applicando i parametri pertinenti, con allocazione dalla riserva per i nuovi entranti secondo il principio first come, first served.

Parametri di riferimento, fattori di riduzione e norme speciali

Gli allegati I-III definiscono i parametri di riferimento di prodotto, di calore e di combustibili, nonché i coefficienti specifici per raffinerie, idrogeno, syngas, calce, cracking con vapore, ossidi etilenici e altri prodotti. Sono previste regole speciali per cracking con vapore, cloruro di vinile monomero, flussi termici tra impianti e intercambiabilità combustibile/energia elettrica. L’allegato V fissa i fattori di riduzione annuale dell’assegnazione per il 2021-2030.

Modifiche operative, rinuncia, fusioni, scissioni e cessazione

Il gestore deve notificare le modifiche rilevanti del funzionamento che incidono sull’assegnazione, può rinunciare all’assegnazione gratuita per tutti o parte dei sottoimpianti ma non revocare la domanda nello stesso periodo di assegnazione, e deve continuare a monitorare e restituire quote per le emissioni residue. Sono disciplinate le fusioni e scissioni, con obbligo di comunicazioni e rivalutazione delle assegnazioni, nonché la cessazione delle attività, che comporta la fine dell’erogazione di quote dall’anno successivo.

Abrogazione e applicazione

La decisione 2011/278/UE è abrogata dal 1° gennaio 2021 ma continua ad applicarsi alle assegnazioni relative a periodi precedenti. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientescambio di quote di emissioneclimaenergiaaiuti di stato

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