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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/334

Regolamento delegato (UE) 2019/334 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o le dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l'isola di Man

Normativa europea32019R0334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua in via urgente il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per estendere ai porti del Regno Unito, delle isole Anglo-Normanne e dell’isola di Man i termini già previsti per i porti del Mare del Nord. L’obiettivo è garantire la continuità delle analisi di rischio doganali per la sicurezza senza creare eccessive perturbazioni ai flussi logistici, nel contesto della possibile uscita del Regno Unito dall’Unione senza accordo di recesso. Le modifiche riguardano la qualificazione di tali porti e il termine minimo di presentazione, pari ad almeno due ore prima della partenza per specifici movimenti in container.

Modifica le regole del codice doganale dell’Unione sui termini per le dichiarazioni sommarie di entrata e le dichiarazioni pre-partenza per il trasporto marittimo da e verso tutti i porti del Regno Unito, delle isole Anglo-Normanne e dell’isola di Man.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle amministrazioni doganali coinvolti nei movimenti di merci via mare tra il territorio doganale dell’Unione e i porti del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, delle isole Anglo-Normanne e dell’isola di Man. Incide sui termini di presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle dichiarazioni pre-partenza previsti dal regolamento delegato (UE) 2015/2446, in particolare per i movimenti dei carichi in container. L’applicazione è temporalmente subordinata al momento in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE; non si applica se l’accordo di recesso entra in vigore entro tale data.

Modifica dei termini doganali per il traffico marittimo con il Regno Unito

Il regolamento delegato (UE) 2019/334 interviene sul regolamento delegato (UE) 2015/2446 per adattare la disciplina doganale in vista della cessazione dell’applicazione dei trattati al Regno Unito. La finalità dichiarata è assicurare che le autorità doganali dispongano di tempi sufficienti per le analisi dei rischi di sicurezza, evitando al contempo gravi perturbazioni dei flussi e dei processi logistici degli operatori economici.

Contesto e ratio dell’intervento

Nei considerando si richiama la notifica di recesso del Regno Unito ai sensi dell’articolo 50 TUE e si evidenzia che, in assenza di accordo di recesso, il Regno Unito diventerà un paese terzo. In tale scenario, le merci in ingresso nel territorio doganale dell’Unione dal Regno Unito sono soggette a dichiarazione sommaria di entrata, mentre le merci in uscita verso il Regno Unito sono soggette a dichiarazione pre-partenza.

Estensione dei porti interessati

Il regolamento prende come modello i termini già previsti per i movimenti dei carichi fra l’Unione e i porti del Mare del Nord. Tali termini vengono estesi a tutti i porti del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, delle isole Anglo-Normanne e dell’isola di Man, così da uniformare il trattamento dei collegamenti marittimi con tali territori rispetto a quelli già disciplinati.

Termine di presentazione delle dichiarazioni

Per i movimenti dei carichi in container tra il territorio doganale dell’Unione e i porti indicati, la dichiarazione sommaria di entrata o la dichiarazione pre-partenza deve essere presentata almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione. La regola si applica nel quadro dell’articolo 244, paragrafo 1, lettera a), punto ii), come modificato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE. È inoltre prevista una clausola di non applicazione qualora l’accordo di recesso con il Regno Unito sia entrato in vigore entro tale data. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione dell’elenco dei porti rilevanti

All’articolo 105, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è aggiunto il punto vi), che include tutti i porti del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, delle isole Normanne e dell’isola di Man.

Termine per le dichiarazioni nei movimenti containerizzati

All’articolo 244, paragrafo 1, lettera a), punto ii), il termine di presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata o pre-partenza viene esteso ai movimenti dei carichi in container tra il territorio doganale dell’Unione e la Groenlandia, le Isole Fær Øer, l’Islanda, i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e tutti i porti del Regno Unito, delle isole Anglo-Normanne e dell’isola di Man; la dichiarazione deve essere presentata almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione condizionata alla Brexit

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE; non si applica se, entro tale data, è entrato in vigore l’accordo di recesso concluso con il Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE.

Come è indicizzato

Materieunione doganalecommercio internazionalesicurezza doganalebrexit

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