Sentenza n. 130/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. n. 241/90, sulla richiesta di accesso agli atti, inoltrata alla società resistente in data 09.05.2025, nonché per l’emanazione nei confronti della società resistente di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dall'odierno ricorrente con la richiesta di accesso di che trattasi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso a documentazione organizzativa e alle eventuali graduatorie relative a richieste di trasferimento del personale
Esito
Favorevole al resistente (società partecipata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dipendente di Mercitalia Rail S.r.l. assegnato alla sede di Tarvisio, aveva chiesto l’accesso a documentazione organizzativa riguardante l’area di Trieste, la sede di Tarvisio e le possibili sedi di destinazione in Sicilia e Calabria, nonché all’eventuale graduatoria delle istanze di trasferimento, per conoscere il posizionamento della propria domanda e i criteri di priorità applicati. La società resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo di non essere ordinariamente destinataria di istanze di accesso ai sensi della l. 241/1990 e che la richiesta riguardava una vicenda ordinaria del rapporto di lavoro, estranea all’attività di pubblico interesse. Nel merito ha contestato il carattere esplorativo dell’istanza e ha richiamato i criteri di trasferimento previsti dal CCNL. Il ricorrente ha poi chiesto la dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere, deducendo che la società aveva prodotto in giudizio alcuni documenti richiesti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e), l. 241/1990, i soggetti privati sono equiparati alle pubbliche amministrazioni ai fini dell’accesso solo limitatamente all’attività di pubblico interesse. Secondo il principio richiamato dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2016, l’accesso dei dipendenti di società partecipate agli atti di auto-organizzazione generale è ammissibile soltanto quando tali atti incidano direttamente sulla disciplina pubblicistica del rapporto di lavoro. Nel caso concreto, la richiesta era diretta esclusivamente a tutelare l’interesse del dipendente al trasferimento presso altra sede e riguardava la gestione ordinaria del personale, senza collegamento, neppure mediato, con l’attività di pubblico interesse della società. La controversia è stata quindi dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e devoluta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. È stata ammessa la riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. e), l. 241/1990
“soggetti di diritto privato”, ma “limitatamente alla loro attività di pubblico interesse”
I soggetti privati sono assoggettati alla disciplina dell’accesso documentale soltanto in relazione all’attività qualificabile come di pubblico interesse.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
La disciplina dell’accesso non si applica agli atti relativi alla gestione ordinaria del personale di una società privata partecipata, quando la richiesta non sia collegata all’attività di pubblico interesse.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice fornito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Massime di principio
- Una società privata partecipata da una pubblica amministrazione è soggetta alla disciplina dell’accesso documentale ai sensi della l. 241/1990 soltanto limitatamente agli atti e alle attività riconducibili a un’attività di pubblico interesse.
- Gli atti di auto-organizzazione generale di una società partecipata sono accessibili dal dipendente, in base alla disciplina pubblicistica dell’accesso, solo se incidono direttamente sulla disciplina pubblicistica del rapporto di lavoro.
- La richiesta di documenti relativa alla gestione ordinaria del personale e all’esame di una domanda di trasferimento presso altra sede non rientra, in assenza di uno specifico collegamento con un’attività di pubblico interesse, nell’ambito dell’accesso ex artt. 22 e seguenti l. 241/1990.
- Le controversie concernenti l’accesso a documenti relativi alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro alle dipendenze di una società privata partecipata appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e possono essere riassunte ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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