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Sentenza

Sentenza n. 1702/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Sciacca, sez. lavoro, n. 248/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Sciacca, sez. lavoro, n. 248/2025, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditarle sulla carta elettronica del docente € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi € 2.000,00, oltre interessi legali o rivalutazione secondo i criteri dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto sino all’effettiva attribuzione. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza adempiere al giudicato. Il TAR ha verificato che la pronuncia era stata ritualmente notificata, era passata in giudicato, era decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e non risultava eseguita.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute nelle modalità stabilite dalla sentenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente del medesimo ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni, previa richiesta della ricorrente, e trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti eseguiti. Le spese del giudizio, liquidate in € 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure sostitutive necessarie.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da provvedimenti giudiziari consente, nella fattispecie, di procedere al giudizio di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato dalla sentenza posta in esecuzione per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione dovuti dalla maturazione del diritto all’effettiva attribuzione.

  • d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni

    È stato utilizzato, in via analogica e avuto riguardo ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il provvedimento giudiziario da eseguire sia stato ritualmente notificato, sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione obbligata.
  • Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di conformarsi al comando giudiziale entro un termine determinato, secondo le modalità stabilite nel titolo da eseguire.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l’esercizio dei poteri sostitutivi all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, purché dotato delle competenze necessarie; quando è un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non gli spetta uno specifico compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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