Cassazione Penale, Sentenza n. 31534/2026 del 18/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (magistrato)
La controversia
Il detenuto, sottoposto a regime speciale, aveva proposto reclamo avverso alcune prescrizioni applicative del regime detentivo: divieto di ricevere nel pacco postale cibi cotti e frutta secca, divieto di usare il rasoio elettrico e obbligo di consegnare alle ore 20.00 pentole, caffettiera e fornellino. Il magistrato di sorveglianza ha qualificato il reclamo come generico e lo ha respinto, ritenendo che non fosse dedotta la lesione di un diritto soggettivo né una disparità di trattamento rispetto ai detenuti comuni. Con il ricorso per cassazione il difensore ha denunciato la violazione degli artt. 35, 35-bis e 41-bis ord. pen., sostenendo che il reclamo avrebbe dovuto essere qualificato come reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis e lamentando che altri detenuti sottoposti al medesimo regime avrebbero beneficiato di un trattamento diverso, pur senza poterlo documentare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione del reclamo come reclamo generico, poiché le doglianze non riguardavano una lesione di un diritto soggettivo ma solo le modalità di esercizio delle facoltà consentite al detenuto in regime speciale. Ha inoltre rilevato che non era stata allegata in modo specifico alcuna effettiva disparità di trattamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35 ord. pen.
prevede il reclamo generico avverso provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria che incidono sulle modalità di esecuzione della pena e non su diritti soggettivi del detenuto.
art. 35-bis ord. pen.
disciplina il reclamo giurisdizionale, esperibile solo quando venga dedotto un pregiudizio concreto e attuale lesivo di una posizione di diritto soggettivo del detenuto.
art. 69 ord. pen.
richiamato quale base del reclamo giurisdizionale in materia penitenziaria.
art. 41-bis L. 354/1975
norma richiamata dal ricorrente quale parametro del regime speciale detentivo e delle relative limitazioni.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale, di una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per affermare che la condanna alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel sistema penitenziario, il reclamo giurisdizionale ex artt. 35-bis e 69 ord. pen. è esperibile solo quando il detenuto alleghi un pregiudizio concreto e attuale lesivo di un diritto soggettivo, anche se non espressamente previsto dalla legge, purché riconducibile alla proiezione di un diritto inviolabile della persona.
- Quando una prescrizione penitenziaria incide soltanto sulle modalità di esercizio di una facoltà del detenuto, senza negarne la sussistenza, il rimedio esperibile è il reclamo generico e non quello giurisdizionale.
- Le limitazioni orarie alla cottura dei cibi per i detenuti in regime speciale sono legittime se giustificate da esigenze di ordine e sicurezza interne e se non eliminano il diritto alla disponibilità degli strumenti necessari, ma ne regolano soltanto l'esercizio.
- La deduzione di una disparità di trattamento deve essere specifica e circostanziata: non è sufficiente allegare in modo generico che altri detenuti abbiano beneficiato di condizioni più favorevoli.
- È inammissibile il ricorso per cassazione contro un'ordinanza del magistrato di sorveglianza resa su reclamo generico quando il provvedimento impugnato non incide su diritti soggettivi ma solo su modalità esecutive rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria.
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