Cassazione Civile, Ordinanza n. 40430/2021 del 16/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di usucapione proposta da una società proprietaria di un locale ad uso pizzeria inserito in un complesso condominiale, la quale sosteneva di avere, unitamente ai propri danti causa, il possesso ultraventennale ad usucapionem di una porzione di scoperto condominiale antistante il locale, sulla quale era stata realizzata una tettoia/tenda e poi una struttura stabile. In primo grado il tribunale respingeva la domanda di usucapione e accoglieva la riconvenzionale dei convenuti, condannando la società al rilascio dell’area, alla demolizione della struttura e al risarcimento del danno da occupazione senza titolo. In appello la società chiedeva la riforma della decisione, ma la Corte territoriale rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale, rilevando, tra l’altro, che il diritto d’uso invocato riguardava solo sedie e tavoli amovibili e non una struttura infissa, e che un precedente giudizio non era vincolante perché non aveva visto la partecipazione di tutti i condomini. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società deduceva nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia da parte della Corte d’appello sulla domanda di riforma della condanna al risarcimento del danno per occupazione sine titulo. I resistenti depositavano controricorso, ma la Corte lo dichiarava inammissibile per difetto di valida procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, preliminarmente, superflua la rinnovazione delle notifiche nei confronti di alcuni intimati perché il ricorso era prima facie inammissibile e, per economia processuale, non occorreva un’integrazione del contraddittorio. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso per mancanza di procura speciale valida per il giudizio di legittimità. Nel merito del motivo, ha ravvisato più ragioni di inammissibilità: mancata trascrizione o specifica indicazione dell’atto di appello, con violazione dell’autosufficienza; erroneità del presupposto, poiché la Corte d’appello aveva rigettato la domanda attorea proprio escludendo che la struttura fosse coperta dal preteso diritto d’uso; e, comunque, insussistenza del vizio di omessa pronuncia, poiché il rigetto della domanda principale implicava il rigetto anche della pretesa incompatibile con essa. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per l’inammissibilità del controricorso; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La dedotta omissione di pronuncia è stata ritenuta non sussistente o comunque non dedotta in modo autosufficiente; il vizio non ricorre quando la decisione impugnata comporti una statuizione implicita di rigetto della questione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Richiamati per il principio di economia processuale e per evitare attività processuali superflue, in particolare quando il ricorso appaia prima facie inammissibile.
art. 365 c.p.c.
Il controricorso deve essere sottoscritto da difensore munito di procura speciale; in difetto è inammissibile.
art. 83 c.p.c.
Per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009, la procura speciale nel giudizio di cassazione non può essere validamente conferita con le modalità posteriori introdotte dalla riforma e deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata se non apposta a margine o in calce al ricorso/controricorso.
art. 1226 c.c.
Richiamato nella domanda riconvenzionale per la liquidazione equitativa del danno da occupazione senza titolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia deve essere dedotto in modo autosufficiente, indicando specificamente l’atto e il passaggio in cui la domanda, eccezione o motivo di appello è stato formulato; la Corte non è tenuta a ricercare autonomamente gli atti nel fascicolo.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione resa comporta logicamente il rigetto implicito del punto dedotto, purché la statuizione adottata sia incompatibile con una diversa decisione sul medesimo tema.
- La parte che invoca un preteso errore processuale deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: non vi è omessa pronuncia se il giudice di merito ha comunque deciso, in senso sfavorevole, la questione sostanziale da cui dipendeva il capo contestato.
- Nel giudizio di legittimità, il controricorso è inammissibile se il difensore non risulta munito di valida procura speciale riferita specificamente al giudizio di cassazione.
- Per ragioni di economia processuale, la Corte può omettere la rinnovazione di notifiche non perfezionate o la fissazione di termini per l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso appaia prima facie inammissibile o infondato.
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