Cassazione Civile, Sentenza n. 20839/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che, accogliendo il gravame della Compagnia, aveva rigettato la sua opposizione a decreto ingiuntivo per euro 108.623,72. Posteraro sosteneva di avere sottoscritto la fideiussione come "consumatore" (quindi applicabile il cd. foro del consumatore e le tutele del d.lgs. n. 206/2005), denunciava la vessatorieta' e la nullita' di clausole della garanzia (rinuncia alle eccezioni, rinuncia alla prescrizione, deroga di foro ecc.), contestava la decorrenza della prescrizione e l'indeterminatezza dell'oggetto dell'atto di coobbligazione. La Corte territoriale aveva invece escluso la qualifica di consumatore e ritenuto valide le clausole di garanzia, rigettando l'opposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'inammissibilita' dell'appello proposto dalla Compagnia: la sentenza di primo grado aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale (Tribunale di Paola ritenuto competente), pronuncia che costituisce decisione sulla competenza e pertanto poteva essere impugnata solo con il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.; l'appello era dunque inammissibile. Conseguentemente la Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha lasciato in vigore la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione (quindi esito favorevole alla ricorrente). Le spese di appello e del presente giudizio sono compensate integralmente tra le parti per giustificate ragioni di responsabilita' congiunta nel far decorrere il processo; alla ricorrente e' inoltre contestualmente richiesto, se dovuto, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 382, comma 3, cod. proc. civ.
La Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilita' dell'appello ai sensi di questa norma, cassando senza rinvio la sentenza impugnata quando l'appello non poteva essere proposto.
art. 42, cod. proc. civ.
La decisione della prima sezione che dichiara l'incompetenza per territorio e' qualificata come sentenza sulla competenza e puo' essere impugnata solo con il regolamento di competenza ai sensi di questa norma; l'appello ordinario e' inammissibile in tale ipotesi.
art. 92, comma 1, cod. proc. civ.
La Corte ha utilizzato la previsione sul compenso integrale delle spese per gravi ed eccezionali ragioni, ritenendo che entrambe le parti abbiano contribuito al mancato rispetto della durata ragionevole del processo.
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha disposto che la ricorrente deve versare, se dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, in applicazione di tale norma.
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)
Invocato dalla ricorrente per qualificarsi consumatore e chiedere nullita' di clausole vessatorie; la Corte di legittimita' nel caso ha pero' deciso la questione sul piano processuale della inammissibilita' dell'appello senza entrare nel merito della qualificazione di consumatore.
Massime di principio
- Quando una sentenza di primo grado accoglie un'opposizione a decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale, si tratta di una decisione sulla competenza che deve essere impugnata con il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.; un ricorso per appello ordinario contro tale pronuncia e' inammissibile.
- La Corte di legittimita' e' tenuta a rilevare d'ufficio l'inammissibilita' dell'appello ex art. 382, comma 3 c.p.c.; pertanto le parti e i giudici di merito devono considerare la modalita' corretta di impugnazione delle questioni di competenza prima di proporre o ammettere impugnazioni.
- L'eventuale qualificazione di una persona fisica come "consumatore" rispetto a garanzie/accessorieta' contrattuali e' questione sostanziale rilevante, ma puo' rimanere irrisolta se il giudizio viene definito per ragioni processuali (es. inammissibilita' dell'impugnazione).
- Clausole di garanzie "a prima richiesta" e rinunce alle eccezioni possono essere censurate con riferimento al Codice del consumo quando il contraente sia consumatore; tuttavia la verifica richiede un esame di merito sulla natura dell'operazione e sul ruolo reale dell'interessato.
- Non e' possibile rinunciare alla prescrizione prima che questa sia maturata (artt. 2936 e 2937 c.c.); quindi clausole che intendano comprimere tali tutele possono essere sindacate dal giudice, specie se il contraente e' consumatore.
- La compensazione integrale delle spese di giudizio e' ammissibile in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, ad esempio quando entrambe le parti hanno contribuito in modo significativo al protrarsi e all'irregolarita' procedurale del processo.
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