Cassazione Penale, Sentenza n. 7594/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività. Il ricorrente deduceva che, poiché il GIP si era riservato 90 giorni per il deposito della motivazione, al termine dovesse applicarsi la sospensione feriale dei termini (richiamando artt. 544, 585 e 591 c.p.p., art. 1 L. n. 742/1969 e l'art. 16 del d.l. n. 132/2014 conv. L. n. 162/2014), per cui l'appello sarebbe stato tempestivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, statuendo che i termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono assoggettati alla sospensione feriale; la sospensione riguarda solo i termini a carico delle parti per il compimento di atti del procedimento. Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità dell'appello per tardività e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
artt. 544, 585, 591 cod. proc. pen.
Riferimento agli articoli che regolano il giudizio abbreviato, la motivazione della sentenza e i termini per le impugnazioni; la Corte ha interpretato che i termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono soggetti alla sospensione feriale
art. 1 L. n. 742/1969 (sospensione feriale dei termini)
La sospensione feriale si applica ai termini processuali gravanti sulle parti per il compimento di atti del procedimento, non ai termini per adempiere obblighi dei magistrati quali la redazione e il deposito della sentenza
art. 16 d.l. n. 132/2014 conv. L. n. 162/2014
La riduzione del periodo annuale delle ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni non ha esteso l'ambito della sospensione feriale ai termini per il deposito delle sentenze
Sez. U., n. 42361 del 20.7.2017 (Rv. 270586) - giurisprudenza
Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui la sospensione feriale riguarda solo i termini a carico delle parti e non i termini inerenti l'attività dei magistrati come il deposito delle motivazioni
Massime di principio
- La sospensione feriale dei termini si applica ai termini a carico delle parti per il compimento di atti processuali, non ai termini per la redazione/deposito delle sentenze da parte dei magistrati.
- I termini per proporre impugnazioni decorrono dalla data di deposito della sentenza motivata e non possono essere prorogati per effetto della sospensione feriale quando il termine riguarda l'attività del giudice.
- Se il giudice si riserva un termine per la motivazione (es. 90 giorni), quel termine non è soggetto alla sospensione feriale: l'appello va comunque calcolato con i termini ordinari dal deposito della motivazione.
- In presenza di incertezza sull'operatività di termini, è prudente proporre tempestivamente l'impugnazione o sollecitare il deposito della motivazione per non incorrere in inammissibilità per tardività.
- La giurisprudenza di legittimità consolidata deve essere verificata: ma allo stato attuale è consolidato il principio che esclude l'applicazione della sospensione feriale ai termini dei magistrati per il deposito delle sentenze.
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