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Ordinanza

Ordinanza n. 89/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione di aggiudicazione del 22 maggio 2026 emessa dal Presidente di Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. (prot. n. 00388/2026/GAR), nella parte relativa all’aggiudicazione del Lotto 3 (CIG BAF71B5850) in favore della ditta individuale Paschetto Gianni, della comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 D.Lgs. 36/2023 del 22 maggio 2026, prot. n. 00388/2026/GAR, trasmessa a mezzo PEC in pari data, del Verbale di valutazione delle offerte tecniche del 14 aprile 2026, del Verbale di valutazione delle offerte economiche del 21 aprile 2026, del Verbale di apertura delle buste amministrative del 29 aprile 2026, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la proposta di aggiudicazione e il provvedimento di nomina della Commissione prot. n. 292 del 13 aprile 2026, - e per la declaratoria di inefficacia del contratto di subconcessione eventualmente medio tempore stipulato e per il subingresso nello stesso della ditta ricorrente, e per il risarcimento del danno in forma specifica, mediante subingresso nel contratto, ovvero per equivalente.

Giustizia amministrativa202600257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 3 di una procedura aperta per contratti di subconcessione ex art. 45-bis cod. nav., connessi verbali di gara e atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, classificatosi al terzo posto, ha impugnato gli atti della procedura relativa al lotto 3, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto e il subingresso, nonché il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. Ha dedotto, in sintesi, l'illegittima mancata esclusione del primo e del secondo classificato per la presentazione di offerte imputabili a un unico centro decisionale e per la formulazione di un'offerta unica e identica per lotti diversi, in contrasto con la lex specialis, nonché, in subordine, l'illegittima attribuzione dei punteggi tecnici alle offerte dei medesimi concorrenti. La stazione appaltante e il controinteressato hanno eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che gli atti sarebbero stati adottati da un soggetto privatistico nell'ambito di una trattativa di diritto privato e che l'unico atto provvedimentale sarebbe l'autorizzazione comunale ex art. 45-bis cod. nav.; è stato inoltre eccepito il difetto di interesse ad agire. Il TAR ha riservato al merito ogni decisione sulle questioni preliminari, compresa la giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare senza decidere le questioni preliminari, inclusa la giurisdizione, e senza esaminare nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l'interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio di gestione dell'arenile e alla prosecuzione delle attività specialistiche secondarie assegnate all'aggiudicatario, considerato che la stagione balneare era in corso. È stata fissata l'udienza pubblica per il 23 settembre 2026; le spese, comprese quelle della fase cautelare, sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; l'istanza è stata respinta in ragione del bilanciamento degli interessi e della prevalenza dell'interesse pubblico connesso alla continuità della gestione dell'arenile.

  • artt. 182 e 187 d.lgs. 36/2023

    Costituiscono il quadro normativo richiamato per la procedura aperta relativa alla conclusione dei contratti di subconcessione.

  • art. 45-bis cod. nav.

    Riguarda le subconcessioni demaniali marittime oggetto della procedura; la questione della natura dell'autorizzazione comunale prevista dalla norma è stata prospettata ai fini della giurisdizione, ma riservata al merito.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    È richiamato in relazione alla comunicazione di aggiudicazione impugnata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando la prosecuzione dell'attività oggetto di gara è collegata alla gestione di un servizio durante una stagione in corso, il giudice può ritenere prevalente l'interesse pubblico alla continuità e al corretto svolgimento del servizio rispetto all'interesse del concorrente alla sospensione dell'aggiudicazione.
  • Il rigetto della domanda cautelare può essere fondato sul bilanciamento degli interessi e sul periculum in mora anche quando il giudice riserva alla fase di merito l'esame della giurisdizione, dell'interesse ad agire e della fondatezza dei motivi di ricorso.
  • In una procedura selettiva per subconcessioni, la contestazione relativa alla mancata esclusione di concorrenti per offerte imputabili a un unico centro decisionale, per violazione della lex specialis o per erronea attribuzione dei punteggi tecnici può essere esaminata nel merito successivamente alla fase cautelare, senza che il rigetto della sospensiva implichi una decisione sulla legittimità dell'aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiContratti pubbliciDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoRiparto di giurisdizione

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